Pimus


PIMUSNET è il software che compone e stampa in pochi minuti il Piano di Uso, Montaggio e Smontaggio dei ponteggi (PiMUS)

DESCRIZIONE SOFTWARE


PIMUSNET permette di adempiere al D. Lgs. 81 2008 ; tale decreto stabilisce l'obbligatorietà del piano di montaggio, uso e smontaggio di ponteggi, che pertanto deve essere redatto dall'Impresa Edile, quando l’esecuzione dei lavori prevede l’impiego di ponteggi.
PIMUSNET consente:




  • l’archiviazione di tutti i lavori con i relativi documenti composti

  • la gestione della squadra tipo con l’inserimento del preposto e dei lavoratori (dati anagrafici e attestato di avvenuta formazione)

  • stampa nel PiMUS di schede di verifica per gli elementi del ponteggio (verifiche prima del montaggio e durante l’uso) per ponteggi metallici a telai prefabbricati, a montanti e traversi prefabbricati e ponteggi metallici a tubi e a giunti

  • una completa interoperabilità con MS-Word: il template di stampa ed il documento finale possono essere facilmente ed agevolmente personalizzati e adattati in ogni momento alle esigenze dell’utente, che potrà inserire immagini, grafici, tabelle e tutto ciò che riterrà opportuno.

CARATTERISTICHE TECNICHE


PIMUSNET si avvale della tecnologia XML, in questo modo diventa molto semplice e rapido lavorare e condividere i propri lavori con altri utenti.
Tra le caratteristiche principali del programma, si evidenziano:




  • agevole trasportabilità dei lavori, perché si opera con file di dimensioni ridotte

  • semplicità nell’effettuare il Back-up dei dati

  • facilità di pubblicazione sul web dei propri lavori per la condivisione del Know-how

Inoltre, grazie a specifiche funzionalità del programma si ha:




  • la possibilità di tenere aperti contemporaneamente più lavori e di effettuare interscambio di informazioni (copia/incolla/taglia dati)

  • una completa e chiara visione del lavoro tramite un menù laterale (Status Navigator) che consente un veloce inserimento dei dati

Per un veloce apprendimento di tutte le funzionalità di PIMUSNET, l’utente avrà a disposizione tutor multimediali ed il manuale d’uso in formato pdf.


Nella versione 2.0 di PIMUSNET si evidenziano le seguenti novità:



  • Nuova struttura e interfaccia grafica

  • Archivi di base, completi di Ancoraggi, Attrezzature e DPI. Per ogni elemento è riportata la descrizione e le modalità di montaggio e/o utilizzo

  • Schede riportanti gli schemi di montaggio/smontaggio con e senza DPI anticaduta per:


  • ponteggi a tubi e giunti

  • Ponteggi a telai prefabbricati

  • Ponteggi a montanti e traversi prefabbricati.


  • Schede di verifica degli elementi del ponteggio, Allegato XIX D. Lgs. 81/08

  • Gestione formazione dei preposti e degli addetti al montaggio/smontaggio

  • Elenco delle attività per le quali si farà uso del ponteggio

  • Gestione delle modalità di utilizzo del ponteggi da parte di propri dipendenti o terzi (controlli periodici e/o straordinari del ponteggio, indicazioni generali per l' uso in sicurezza, divieti specifici di modifica e manomissioni del ponteggio, ecc.)

  • Schema della dichiarazione di avvenuta consegna del PiMUS

Scarica Pimus

infotel

Il PiMUS assieme all’ulteriore documentazione del ponteggio, sono messi a disposizione, prima dell’inizio dei lavori di montaggio, del CSE (se presente) per permettergliene la valutazione e per coordinarne l’attuazione

Gli addetti che utilizzeranno il ponteggio dovranno seguire le indicazioni del PIMUS per quanto riguarda l’utilizzo.

Nel caso in cui l’impresa che utilizzerà il ponteggio è diversa da quella che lo ha montato, il montatore del ponteggio dovrà trasmettere il PiMUS all’impresa utilizzatrice.

Stessa cosa si dovrà fare ogni volta che l’impresa che ha in carico il ponteggio lo metterà a disposizione di altre imprese o lavoratori autonomi.

L’utilizzo in sicurezza del ponteggio è normato anche da quanto presente all’interno del PSC e dei POS delle imprese esecutrici delle opere.

Il PiMUS dovrà essere sempre aggiornato, a cura dell’impresa che ha la responsabilità del ponteggio ad esempio con la registrazione delle verifiche.

infotel Scarica demo

Commenti

Anonimo ha detto…
Il PiMUS è una procedura di montaggio/smontaggio specifica per il tipo di ponteggio scelto nel concreto contesto del cantiere; può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata per gli schemi standard (quelli previsti nel libretto) integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio.

Quindi:

• La descrizione passo passo della sequenza di montaggio degli elementi costituenti gli schemi di base generalizzati

• La descrizione passo passo di montaggio degli elementi costituenti gli schemi speciali fra i quali sono compresi:

- mantovane

- partenze particolari ( stretta, larga, su piano inclinato )

- castelli di carico

- interruzioni di stilata di caratteristiche non previste nel libretto

La redazione di in PiMUS richiede una sequenza di azioni sintetizzabili in:

- sopralluogo in cantiere;

- analisi dei fattori progettuali (altezze della struttura, rientranze, aperture, cartelloni pubblicitari, ecc.)

- analisi dei fattori ambientali (tipologia e consistenza del piano di appoggio, luoghi di transito, idoneità delle strutture a sostenere gli ancoraggi, linee elettriche in tensione, ecc.)

- scelta della tipologia di ponteggio da utilizzare (PTP, PMTP, tubi e giunti) e del passo

- valutazione delle richieste contenute nel PSC (mantovane, recinzioni aree, posizione e numero di scale di accesso, zone di deposito materiali, ecc.)

- verifica della necessità di progetto

- individuazione dello schema di montaggio (schema tipo come da libretto senza l’obbligo del calcolo, schema di ponteggio con l’obbligo del calcolo, ecc.).

- individuazione degli schemi generalizzati ripetitivi (moduli) e degli schemi speciali

- individuazione del sistema di prevenzione e protezione dal rischio di caduta dall’alto in corso di montaggio / smontaggio

- scelta dei punti di ancoraggio alla struttura e loro verifica di resistenza alle sollecitazioni

In seguito si procede coerentemente alla redazione del PiMUS contenente di fatto:

* Piano di montaggio e trasformazione (eventuale)
* Piano di smontaggio
* Piano d’uso
Anonimo ha detto…
Il Pimus deve contenere
1. Dati identificativi del luogo di lavoro.

2. Identificazione del datore di lavoro che procederà alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio.

3. Identificazione della squadra di lavoratori, compreso il preposto, addetti alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio:

- nominativi dei componenti la squadra di montaggio/smontaggio;

- nominativo del preposto alla sorveglianza;

- per ognuna delle persone indicate vanno allegati gli attestati di frequenza al corso abilitativo per montatori di ponteggio o, per il periodo transitorio, l’attestazione dell’esperienza precedentemente maturata ( vedi capitolo formazione).

4. Identificazione del ponteggio;

- Tipologia ( tubo e giunti, telai prefabbricati, multirezionali)

- Marca

5. Disegno esecutivo del ponteggio;

Contenente gli elementi descritti in precedenza

6. Progetto del ponteggio, quando previsto;

Calcoli e disegno esecutivo a firma di ingegnere o architetto abilitato

7. Indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio ("piano di applicazione generalizzata"):

• planimetria delle zone destinate allo stoccaggio e al montaggio del ponteggio, evidenziando, inoltre: delimitazione, viabilità, segnaletica, ecc.

• modalità di verifica e controllo del piano di appoggio del ponteggio (portata della superficie, omogeneità, ripartizione del carico, elementi di appoggio, ecc.),

• modalità di tracciamento del ponteggio, impostazione della prima campata, controllo della verticalità, livello/bolla del primo impalcato, distanza tra ponteggio (filo impalcato di servizio) e opera servita, ecc.,

• descrizione dei DPI utilizzati nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di uso, con esplicito riferimento all'eventuale sistema di arresto caduta utilizzato ed ai relativi punti di ancoraggio,

• descrizione delle attrezzature adoperate nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di installazione ed uso

• misure di sicurezza da adottare in presenza, nelle vicinanze del ponteggio, di linee elettriche aeree nude in tensione,

• tipo e modalità di realizzazione degli ancoraggi,

• misure di sicurezza da adottare in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche (neve, vento, ghiaccio, pioggia) pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio e dei lavoratori,

• misure di sicurezza da adottare contro la caduta di materiali e oggetti;

8. Illustrazione delle modalità di montaggio, trasformazione e smontaggio, riportando le necessarie sequenze “passo dopo passo”, nonché descrizione delle regole puntuali/specifiche da applicare durante le suddette operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio (“istruzioni e progetti particolareggiati”), con l’ausilio di elaborati esplicativi contenenti le corrette istruzioni, privilegiando gli elaborati grafici costituiti da schemi, disegni e foto;

9. Descrizione delle regole da applicare durante l’uso del ponteggio;

10. Descrizione delle regole da applicare durante l’uso del ponteggio

11. Indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l’uso

(circolare del MLPS n. 46/2000 che si allegato in stralcio per i ponteggi a telai prefabbricati).
Anonimo ha detto…
CAMPO DI APPLICAZIONE

Per il settore delle costruzioni questa disposizione si deve applicare per ogni cantiere in cui si fa uso di attrezzature come i ponteggi, allestiti per attività lavorativa che espongono il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.
Quindi il cosiddetto PiMUS deve essere redatto per ogni ponteggio impiegato in un cantiere.
Per ponteggio si intende
• ponteggio in legno
• ponteggio metallico
• Ponteggio a telaio prefabbricato (PTP)
• Ponteggio a tubo e giunto (PTG)
• Ponteggio multidirezionale a montanti e traversi prefabbricati (PMTP)
• Ponte a sbalzo
• Ponte su ruote - Trabattello
• Ponti sospesi - Ponteggio autosollevante 
Sono esclusi i “ponti su cavalletti”, intendendo quelli telescopici fino a 2 metri, poiché risultano attrezzature che non espongono i lavoratori al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.
Anonimo ha detto…
I PONTEGGI: il PiMUS

Le lavorazioni in quota sono, per loro natura, estremamente pericolose per gli addetti ai lavori, che sono esposti al rischio di caduta dall’alto.
Un recente decreto, il D.Lgs235 del 2003, in vigore dal 19 luglio 2005, stabilisce i requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori.
In particolare per il settore delle costruzioni, relativamente all’impiego dei ponteggi, il datore di lavoro deve redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (PiMUS), in funzione della complessità del ponteggio scelto.
Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio.
Il documento redatto deve essere messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati quali procedure di sicurezza per le operazioni in quota.
E’ da precisare che il PiMUS non è una valutazione dei rischi dell’impresa (POS) ma un “documento” della attrezzatura.
Un documento che a partire da quelli già esistenti (libretto del costruttore, disegno esecutivo…) completa le informazioni sull’opera provvisionale da impiegare in relazione al contesto: ad esempio le caratteristiche dei vincoli di appoggio, di ancoraggio, le procedure per il montaggio, uso , smontaggio, lo stoccaggio e le verifiche.
Nella parte finale del documento devono essere poi inserite le procedure per il salvataggio di un eventuale caduto (messa in sicurezza e recupero) o per la messa in sicurezza di un ponteggio prossimo al collasso.
Anonimo ha detto…
Il PiMUS essendo anche un documento di procedure di sicurezza deve contenere molti schemi esplicativi che permettono agli addetti ai lavori di applicare le istru-zioni in modo inequivocabile.
Con il nuovo decreto (D.Lgs. 235 del 2003) gli addetti e i preposti alle operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio devono frequentare un corso di formazione secondo gli schemi dell’accordo Stato- Regioni.
In via transitoria e fino al 19 luglio 2007, possono operare solo gli addetti che hanno svolto almeno due anni di attività di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio alla data del 19 luglio 2005
Per i preposti ai lavori tale esperienza lavorativa deve essere di almeno tre anni alla data del 19 luglio 2005.
Dal 19 luglio 2007 tutti gli addetti e i preposti alle operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio devono aver svolto un corso di formazione specifico indipendentemente dall’esperienza lavorativa.
L’attestazione che in via transitoria sostituisce il corso di formazione specifico può essere sottoscritta dal datore di lavoro o dallo stesso lavoratore.
Detta certificazione dovrà risultare consona con la competenza e il ruolo del preposto o addetto indicato.
Anonimo ha detto…
ULTERIORI CONSIDERAZIONI

Il PiMUS deve essere sempre presente in cantiere: a disposizione delle imprese esecutrici che usano il ponteggio, degli Organi di vigilanza e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori (quando nominato).
E’ un allegato al POS (Piano operativo di sicurezza) e contiene i nominativi di tutte le imprese e dei loro addetti che in qualche modo operano col ponteggio (montaggio, smontaggio, trasformazione, uso, manutenzione, verifiche.
Il PiMUS solitamente viene redatto a carico dell’impresa che dovrà provvedere al montaggio dell’opera provvisionale: Successivamente le altre imprese che interverranno dovranno prendere atto del documento iniziale e laddove necessario integrarlo.
A quest’ultimo proposito si precisa che l’intervento sul ponteggio potrà avvenire solo se l’impresa è autorizzata e comunque dopo aver predisposto e firmato un apposito documento integrativo (allegato al PiMUS primitivo) che espliciti il tipo di intervento.
Si è detto che il PiMUS non è da confondere con il POS. Nonostante ciò la sua struttura comporta più volte la scelta di metodologie che partono da una valutazione dei rischi del contesto e delle risorse a disposizione per definire comportamenti.
Ad esempio la scelta del sistema di protezione per l’addetto che opera in quota presuppone che il redattore del PiMUS conosca le tecnologie a disposizione per le diverse tipologie di ponteggio da assemblare.
E’ inoltre importante rispettare sempre il principio della migliore protezione applicabile: priorità del sistema di protezione collettiva rispetto al sistema di protezione individuale.
Inoltre nel caso si assemblano più sistemi e/o attrezzature occorre sempre verificare la compatibilità e le condizioni di sicurezza del sistema. Ad esempio una linea di ancoraggio certificata posizionata sul ponteggio richiede la verifica delle prestazioni di sicurezza dell’intera struttura.
Infine il piano di salvataggio (messa in sicurezza del soggetto caduto o del ponteggio) fa parte del PiMUS, mentre le procedure del primo soccorso sono da prevedere nel PSC (piano di sicurezza e di coordinamento) o nel POS.
Anonimo ha detto…
IL REDATTORE DEL PiMUS

Il redattore del PiMUS (piano di montaggio, uso e smontaggio de ponteggio) deve essere una “persona competente”
Per competente si può intendere:
1) il datore di lavoro che in qualche modo ha direttamente maturato esperienze nel campo dei ponteggi
2) il tecnico interno/esterno che abbia maturato esperienza nel campo dei ponteggi
3) il preposto ai lavori come definito dal DPR 164 del 1956
4) il soggetto RSPP che collabora con il Datore di lavoro alla redazione della valutazione dei rischi e sceglie le attrezzature idonee e le procedure per il loro uso (che abbia maturato esperienza nel campo dei ponteggi)
5) il soggetto ASPP con competenze tecniche nel campo dei ponteggi
Si evidenzia che l’eventuale nomina di un soggetto competente per la redazione del PiMUS, non esonera completamente il datore di lavoro da eventuali responsabilità (culpa in eligendo).
Anonimo ha detto…
PATCH E AGGIORNAMENTI

Istruzioni per l'utilizzo delle patch di aggiornamento

Le patch sono files di aggiornamento minori per i software di Consorzio Infotel e sono di utilizzo gratuito per tutti i clienti.

Tali patch sono installabili esclusivamente per le versioni del software indicate in tabella. Per verificare quale è la versione del software Consorzio Infotel in tuo possesso, dal menu in alto indicato con il punto interrogativo "?" , seleziona la voce "Informazioni su": Ti apparirà un riquadro dal quale potrai annotare la corretta versione del software installata sul tuo PC.
Anonimo ha detto…
DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria. (GU n. 147 del 25-6-2008 - Suppl. Ordinario n.152)

Art. 39:

"12. Alla lettera h) dell'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole «degli articoli 18, comma 1, lettera u)» sono soppresse."

Quindi, viene soppressa la sanzione prevista per il datore di lavoro per non aver fornito la tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Dallo stesso decreto legge, altre modifiche al D.Lgs.81/08:

Art. 41:

...

11. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 eliminare le parole: «ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, considerando le specifiche gravita' di esposizione al rischio di infortunio,».

12. All'articolo 14, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 eliminare le parole: «di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o».

DECRETO-LEGGE 3 giugno 2008, n. 97

Proroga obbligo comunicazione dati infortuni sul lavoro (art. 4, c. 2)

" Le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), e all'articolo 41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009."

Il Dlgs 81/08 all'articolo 18 , comma 1 lettera r) riporta:

" comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;"

Per cui, tale comunicazioni saranno obbligatorie dal 1 gennaio 2009.

Inoltre, La 6.a Commissione del Senato ha approvato un emendamento al ddl n. 735-Senato di Conversione in legge del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97: tende a rinviare al 1 gennaio 2009 gli adempimenti sulla valutazione dei rischi che dovrebbero entrare in vigore il 29 luglio 2008. Andrà ora al parere delle Aule del Senato e della Camera.

Per cui, le attuali disposizioni rimarranno in vigore fino alla pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale, che seguirà alla definitiva approvazione.
Anonimo ha detto…
SETTORE CANTIERISTICA - Rif. D.Lgs n.81 del 09.08.2008 (Decreto attuativo del Testo Unico in materia di sicurezza negli ambienti di Lavoro)

Pratico ed Efficiente pacchetto contenente numerose schede redatte in formato Microsoft Word.
Le schede riportano la classificazione e la valutazione dei rischi, le relative misure di prevenzione e protezione ed i DPI obbligatori (Dispositivi di Protezione Individuale).
Sono indispensabili per la redazione del DVR (Documento di Valutazione del Rischio ai sensi dell’art. 18 28 29 del D. Lgs. 81/2008) e dei Piani di Sicurezza (POS, PSC, PSS ai sensi del D. lgs. 81 2008).

Il volume "Schede di Sicurezza - Settore Cantieristica" contiene :

Elenco principali settori e fasi di lavoro

1. ALLESTIMENTO CANTIERE EDILIZIO

2. BONIFICA AMIANTO

3. CANTIERE NAVALI Costruzione e assemblaggio scafo e sovrastrutture

4. IDRAULICI

5. INTONACI E TINTEGGIATURE

6. ELETTRICISTI

7. OPERE DI FABBRO

8. MONTAGGIO MACCHINE DI CANTIERE

9. OPERAZIONI DI SALDATURA

10. RIMOZIONE CANTIERE EDILIZIO

11. SCAVI E MOVIMENTI DI TERRA

12. STRUTTURE IN C.A.
Elenco principali attrezzature

(elenco troppo vasto per pubblicazione su Web - Vedi allegato)

Elenco principali sostanze

1. Additivi per malte cementizie

2. Collanti per legno

3. Cemento

4. Disarmanti

5. Fumi di saldatura

6. Incapsulante per amianto

7. Intonaci

8. Pitture per mano di finitura e di fondo

9. Solventi

10. Sostanze sgrassanti

11. Vernici

Elenco principali opere provvisionali

1. Ponte su cavalletti
2.Ponteggio autosollevante
3. Ponteggio metallico fisso
4. Scala portatile
5. Trabattello
Anonimo ha detto…
SETTORE LUOGHI DI LAVORO - Rif. D.Lgs n.81 del 09.04.2008 (Decreto attuativo del Testo Unico in materia di sicurezza negli ambienti di Lavoro)

Pratico ed Efficiente pacchetto contenente numerose schede redatte in formato Microsoft Word.
Le schede riportano la classificazione e la valutazione dei rischi, le relative misure di prevenzione e protezione ed i DPI obbligatori (Dispositivi di Protezione Individuale).
Sono indispensabili per la redazione del DVR (Documento di Valutazione del Rischio ai sensi dell’art. 18 28 29 del D. Lgs. 81/2008) e dei Piani di Sicurezza (POS, PSC, PSS ai sensi del D. lgs. 81 2008).

Il volume "Schede di Sicurezza - Settore Luoghi di Lavoro" Versione v4.0 contiene :

Elenco principali settori e fasi di lavoro

1. BAR E RISTORAZIONE
2. BONIFICA AMIANTO
3. CARPENTERIA METALLICA
4. CASEIFICI
5. CASE DI CURA E DI RIPOSO
6. DISCARICHE
7. DISTRIBUTORI CARBURANTE
8. ELETTRICISTI
9. EMITTENZA RADIOTELEVISIVA
10. ESTETISTA
11. FALEGNAMERIA
12. FRANTOI OLEARI
13. IDRAULICI
14. IMPRESA PULIZIE
15. LABORATORI ORAFI
16. LABORATORI FOTOGRAFICI
17. LABORATORI MEDICI
18. LAVANDERIA
19. LAVORI AGRICOLI
20. LAVORAZIONE GOMMA
21. LAVORAZIONE LAPIDEI
22. LAVORAZIONE METALLI ED OPERAZIONI GALVANICHE
23. LAVORAZIONI TESSILI
24. LAVORAZIONE VETRO
25. MAGAZZINI E DEPOSITI
26. MANUTENZIONE VARIA
27. MATTATOIO
28. MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA
29. NEGOZIO DI ABBIGLIAMENTO
30. OPERAZIONI DI SALDATURA
31. OPERE DI FABBRO
32. OSPEDALI - Generale
33. PANIFICI, PIZZERIE E PASTICCERIE, PASTIFICI
34. PARRUCCHIERI
35. PRESIDI OSPEDALIERI
36. PRODUZIONE CARTA E CARTONI
37. RACCOLTA RIFIUTI
38. SALE GIOCHI
39. SCUOLE
40. SERRAMENTISTI
41. SETTORE OSPEDALIERO- REPARTO MATERNITA’
42. SETTORE OSPEDALIERO- LABORATORIO ANALISI CLINICHE
43. SETTORE OSPEDALIERO- LABORATORIO FISIOTERAPICI
44. SETTORE METALMECCANICO
45. STABILIMENTI BALNEARI
46. SUPERMERCATI
47. TINTORIE
48. TIPOGRAFIE
49. UFFICI

Elenco principali attrezzature

1. (elenco troppo vasto – Scarica allegato in .pdf)

Elenco principali sostanze

1. Acetone
2. Acidi
3. Acido cloridrico
4. Acido nitrico
5. Acqua ragia
6. Additivi per malte cementizie
7. Adesivo epossidico
8. Adesivo in resina poliestere
9. Alcool etilico denaturato
10. Amianto
11. Ammoniaca
12. Antiparassitari
13. Carburanti
14. Catrame
15. Cemento
16. Cloruro di calcio
17. Collanti per legno
18. Decoloranti per capelli
19. Detergenti e Detersivi
20. Disarmanti
21. Disinfettanti
22. Disinfettanti a base di ipoclorito di sodio
23. Farmaci antiblastici
24. Fertilizzanti
25. Formaldeide
26. Formiato di calcio
27. Fumi di saldatura
28. Glutaraldeide
29. Incapsulante per amianto
30. Intonaci
31. Leganti per vernici
32. Liquido per permanente
33. Materiali espolsivi di prima categoria
34. Olio di paraffina
35. Percloroetilene-trielina
36. Pitture mano di finitura e di fondo
37. Polveri di legno
38. Shampoo per capelli
39. Sigillanti
40. Silice libera cristallina
41. Solventi
42. Sostanze sgrassanti
43. Tinture per capelli
44. Toner
45. Vernici

Elenco principali opere provvisionali

1. Andatoie e passerelle
2. Canale di convogliamento
3. Castelli di carico materiali
4. Ponte a sbalzo
5. Ponte su cavalletti
6. Ponteggio autosollevante
7. Ponteggio metallico fisso.dpc
8. Ponteggio mobile
9. Ponteggio sviluppabile a pantografo
10. Scala Doppia
11. Scala portatile
12. Trabattello
Anonimo ha detto…
A parte il fatto che le finalità dei due documenti sono diverse, potrebbe essere realizzata, in alcuni casi, una commistione tra i due per avere un unico documento. Un esempio può, meglio di un lungo discorso, mettere in evidenza le difficoltà pratiche di una simile operazione.


L'Impresa A si aggiudica un lavoro di rifacimento facciate di un edificio e subappalta alla ditta B le realizzazione del ponteggio.
La ditta B redige il PiMUS, esegue il montaggio e se ne va.
E' chiaro che la responsabilità della conservazione a norma del ponteggio è di chi lo utilizza, in questo caso della Impresa A principalmente, ma anche della ditta C subappaltatrice per le opere murarie e poi la ditta D per la pittura, ecc. (evidenziato nei vari contratti di subappalto per esempio con un documento di “consegna del ponteggio montato al Committente”). Della manutenzione è normalmente il preposto della Impresa A (il capocantiere) che ne è responsabile.
Una volta completati i lavori appaltati torna la ditta B che smonta il ponteggio e lo porta via.

Abbiamo che ogni ditta fa il suo POS. La ditta B, che ha il compito di fornire e montare il ponteggio, nel suo POS valuterà i rischi cui sono soggetti i propri dipendenti in tutte le operazioni di montaggio, smontaggio, ma anche di prelievo e trasporto degli elementi del ponteggio dal magazzino al cantiere e viceversa.

L’Impresa A, nel suo POS, del PiMUS terrà conto della parte che riguarda “l’uso” (principalmente effettuerà i controlli necessari per la manutenzione dell’opera). Le altre ditte nei loro POS hanno poco da tener conto del PiMUS, se non quelle raccomandazioni riguardanti il mantenimento dell’integrità dell’opera.

Non dimentichiamo poi che tutti i POS e, in qualche misura anche il PiMUS, devono tener conto di eventuali prescrizioni presenti nel PSC. Per esempio delle delimitazioni delle aree di cantiere destinate allo scarico ed allo stoccaggio provvisorio degli elementi del ponteggio, oppure a problemi inerenti la viabilità sia interna che esterna per gli automezzi che trasportano gli elementi stessi.

Solo nel caso in cui l’Impresa A utilizzasse ponteggi di sua proprietà con proprio personale sarebbe possibile realizzare un unico documento, POS dell’Impresa A, integrando i contenuti del PiMUS come sopra elencati, ma non esclusivamente con le prescrizioni di sicurezza, ma con una attenta analisi e valutazione dei rischi che ha dato luogo alla scelta di quelle misure di sicurezza (come richiede l’art. 4 del D.L.vo 626/94 per la redazione del DVR di cui il POS è un’appendice).
Anonimo ha detto…
E’ esonerato dall’obbligo di redazione del PiMUS solo il lavoratore autonomo inteso come persona che opera da solo in autonomia senza vincoli di subordinazione.
Si deve però osservare che poiché il PiMUS è strumento operativo da mettere a disposizione anche degli utilizzatori del ponteggio di fatto l’esonero riguarda il lavoratore autonomo che si monta il ponteggio lo utilizza (da solo) e se lo smonta; il caso reale è quello degli artigiani (senza dipendenti) che impiegano tra battelli in uso esclusivo.

Nel concreto, poiché il montaggio di un ponteggio richiede l’impiego di una vera squadra di montatori composta indicativamente da 3 addetti è inverosimile che possa essere affidata e svolta da una singola persona.

Qualora il montaggio la trasformazione o lo smontaggio del ponteggio venga affidato ad una squadra di artigiani singoli, questi configurano un impresa di fatto i cui componenti operano in modo coordinato ed organizzato e pertanto viene meno l’elemento principale che caratterizza la figura di lavoratore autonomo, cioè l’assenza dei vincoli di subordinazione.

In tal caso, a seconda dell’organizzazione reale, colui che riveste il ruolo di datore di lavoro (in genere l’artigiano che assume il lavoro e che richiede la collaborazione degli altri autonomi) ha obbligo di far redigere o redigere (se persona competente) il Pi.M.U.S.
Anonimo ha detto…
Che cosa è il PiMUS?

E’ il piano di montaggio, uso e smontaggio di un ponteggio.

Questo documento è esplicitamente richiesto dal D.L.vo 235/2003, di recepimento di una direttiva europea che integra il D.L.vo 626/94 relativamente all’uso delle attrezzature di lavoro.

Si può dire che è un piano di applicazione generalizzata, integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio.

In effetti non è completamente una novità poiché già nel DPR 164/56 erano richieste nel libretto predisposto dal fabbricante (art. 31 comma 6): “istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio”. Norma comunque raramente rispettata. La novità sta nel fatto che il PiMUS ora non lo deve predisporre il fabbricante che vende gli elementi del ponteggio.





Chi deve predisporre il PiMUS?

La norma richiede che :”il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio”.

Il PiMUS quindi, è un obbligo del datore di lavoro dell’impresa che monta e smonta i ponteggi.

In merito alla redazione del documento da parte di persona competente, non viene chiarito quale siano le competenze che deve avere questa persona per poter compilare il PiMUS.

Attualmente la normativa sui ponteggi, comprese le novità introdotte dal D.L.vo 235/2003, non prevede la presenza di persone con particolari competenze, salvo quanto si ottiene dal corso di 28 ore che l’Accordo della Conferenza Stato Regioni ha stabilito per gli addetti che hanno il compito di realizzare il ponteggio. L’unica figura che la norma prevede essere necessaria è quella di un ingegnere o di un architetto abilitato alla professione per l’elaborazione del progetto per ponteggi realizzati difformemente dagli schemi contenuti nel libretto di autorizzazione ministeriale (art. 32 DPR 164/56).

Si ritiene quindi che il datore di lavoro debba realizzare questo documento con la massima perizia ricorrendo, dove le particolarità del cantiere e del ponteggio da montare lo richiedano, alla professionalità dell’ingegnere o dell’architetto per la progettazione del ponteggio difforme dagli schemi autorizzati.

Chi utilizza il Pimus? ( o meglio, ad uso di chi viene predisposto?).

E’ messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza dei lavoratori interessati.

E’ evidente che il legislatore ha voluto ribadire il concetto, più volte espresso nel DPR 164/56, che è il preposto che ha la responsabilità della realizzazione e mantenimento in efficienza delle opere provvisionali.

E’ un documento che deve trovarsi in cantiere?

Non è scritto da nessuna parte però ritengo che debba trovarsi in cantiere per lo meno per due ragioni. La prima è quella del caso in cui sia necessario apportare qualche modifica al ponteggio, per cui occorra aggiornare il PiMUS. La seconda perché contiene le modalità d’uso del ponteggio stesso specie per quanto riguarda gli interventi di manutenzione. Anche se quest’ultimi sono dettagliatamente indicati nella Circolare ministeriale n. 46 del Luglio 2000.

Il ponteggio di solito è utilizzato da ditte e lavoratori diversi da quelli che lo hanno montato.

Quali sono i contenuti del PiMUS? ( Come è fatto?).

Premesso che il PiMUS deve essere un piano operativo, di facile ed immediata lettura, adeguato alla cultura dei destinatari del documento, penso che un elenco come il seguente possa considerarsi completo (forse anche ridondante in qualche parte):

Riferimenti al tipo di ponteggio che si utilizzerà: marca, autorizzazione ministeriale, ecc. è la premessa necessaria, oltre alla localizzazione del cantiere ed a tutte le notizie riguardanti le ditte interessate.

1. Disegno esecutivo del ponteggio con riferimenti, anche schematici, all’opera da servire (praticamente uno stralcio planimetrico della zona del cantiere in cui sarà montato il ponteggio ed i prospetti).

2. Individuazione delle parti costitutive del ponteggio dal punto di vista geometrico: dettagli degli elementi che dovranno essere assemblati (correnti, diagonali, montanti, ecc.).

3. Indicazione della squadra (o delle squadre) di lavoratori addetti.

4. Descrizione dei DPI che devono essere utilizzati dai lavoratori.

5. Descrizione delle attrezzature da impiegare (argani a mano o a motore, ecc).

6. Indicazione delle regole generali da applicare durante le operazioni, riguardanti sia la sicurezza dei lavoratori che il corretto montaggio degli elementi del ponteggio.

7. Descrizione dettagliata, passo dopo passo, delle operazioni che devono essere svolte per il montaggio, specie quelle di elementi speciali quali partenza su suolo inclinato, partenza stretta, mantovana, ecc.

8. Indicazioni sulle misure da attuare in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche.

9. Indicazioni riguardanti la conservazione dell’opera provvisionale nel tempo con gli interventi di manutenzione ritenuti necessari (piano o programma dei controlli che l’utilizzatore deve effettuare).

10. Descrizione dettagliata delle operazioni necessarie per lo smontaggio.

Per i punti 6 e 7, occorre progettare procedure e sequenze di montaggio tali che la squadra di montaggio sia guidata nell’esecuzione del proprio lavoro ed i margini di discrezionalità dei montatori siano limitati a quelle situazioni impreviste che nessun progetto, anche se ben dettagliato, potrà evitare.

Per il punto 9, il piano non può e non deve occuparsi delle lavorazioni che si dovranno svolgere nel ponteggio, in quanto di esse si occupano sia il PSC che il POS (oltre naturalmente il progetto esecutivo). Pertanto per quanto riguarda l’uso il piano riporterà i generali accorgimenti di uso finalizzati a preservare il ponteggio nelle condizioni in cui è stato montato (manutenzione).

Per il punto 10, si può osservare che la sequenza di smontaggio spesso, e per diverse ragioni tecniche, non coincide con la sequenza di montaggio eseguita al contrario, da cui la necessità di esplicitare dettagliatamente le operazioni necessarie.

Esemplificando, per esempio il punto 6 potrebbe contenere le seguenti regole:

- il piano d'appoggio deve garantire una sufficiente resistenza durevole nel tempo, da verificare preliminarmente;

- la ripartizione del carico sul piano d'appoggio deve essere realizzata a mezzo di basette con l'interposizione di elementi atti a ripartire il carico sul piano di appoggio stesso;

- durante il montaggio del ponteggio verificare frequentemente la distanza tra il ponteggio e l'edificio in modo che gli impalcati siano accostati all'opera in costruzione;

- controllare frequentemente la verticalità dei montanti ed il loro collegamento assiale;

- controllare frequentemente l'orizzontalità dei correnti e dei traversi;

- controllare la corretta posizione del dispositivo di bloccaggio degli attacchi per correnti, diagonali e telai di parapetto;

- verificare la messa in opera degli ancoraggi seguendo il progredire del montaggio in conformità ai disegni esecutivi;

- ecc.

La descrizione riportata nel punto 7 potrebbe svolgersi passo dopo passo con le sequenze aventi il seguente inizio:

1. Eseguire il tracciamento del ponteggio in base al disegno esecutivo mettendo in opera i fili fissi in corrispondenza dei montanti interni (quelli dal lato dell'opera servita).

2. In corrispondenza dei punti in cui dovranno poggiare le basette, posizionare tavole di legno di spessore 4 cm con funzione di elementi di ripartizione. Quando, impiegando basette regolabili, la parte superiore del primo traverso viene portata ad un'altezza superiore a 205 cm, le piastre di base delle basette devono essere fissate (ad esempio mediante chiodi) agli elementi di ripartizione che, in questo caso, devono interessare almeno due montanti contigui.

3. Porre in opera le basette.

4. Porre in opera i telai del piano terra collegando fra loro i vari telai con le diagonali ed i correnti.

5. Porre in opera i traversi di collegamento delle basi dei montanti dei telai.

6. Operando dal piano di campagna (cioè dal basso) mettere in opera le tavole di impalcato del primo piano.

7. Operando dal basso mettere in opera gli ancoraggi in corrispondenza del traverso dei telai a quota + 2,00 ml.

8. Fissare le basette alle tavole di ripartizione del carico.

9. Mettere in opera le scale in corrispondenza delle botole.

10. Operando dal piano di campagna mettere in opera una linea di ancoraggio in corrispondenza delle prime tre campate, a partire da sinistra guardando la facciata, sulla parte interna del ponteggio. Alle estremità della linea devono essere montati due dispositivi di blocco che impediscano al connettore del cordino di posizionamento (collegato alla cintura di sicurezza dell'addetto) di scorrere oltre quel punto e quindi di avvicinarsi alla testata del ponteggio non protetto dalla caduta verso il vuoto.

11. Ecc., ecc.

Quali sono le differenze tra il PiMUS ed il POS?

A parte il fatto che le finalità dei due documenti sono diverse, potrebbe essere realizzata, in alcuni casi, una commistione tra i due per avere un unico documento. Un esempio può, meglio di un lungo discorso, mettere in evidenza le difficoltà pratiche di una simile operazione.

L'Impresa A si aggiudica un lavoro di rifacimento facciate di un edificio e subappalta alla ditta B le realizzazione del ponteggio.
La ditta B redige il PiMUS, esegue il montaggio e se ne va.
E' chiaro che la responsabilità della conservazione a norma del ponteggio è di chi lo utilizza, in questo caso della Impresa A principalmente, ma anche della ditta C subappaltatrice per le opere murarie e poi la ditta D per la pittura, ecc. (evidenziato nei vari contratti di subappalto per esempio con un documento di “consegna del ponteggio montato al Committente”). Della manutenzione è normalmente il preposto della Impresa A (il capocantiere) che ne è responsabile.
Una volta completati i lavori appaltati torna la ditta B che smonta il ponteggio e lo porta via.

Abbiamo che ogni ditta fa il suo POS. La ditta B, che ha il compito di fornire e montare il ponteggio, nel suo POS valuterà i rischi cui sono soggetti i propri dipendenti in tutte le operazioni di montaggio, smontaggio, ma anche di prelievo e trasporto degli elementi del ponteggio dal magazzino al cantiere e viceversa.

L’Impresa A, nel suo POS, del PiMUS terrà conto della parte che riguarda “l’uso” (principalmente effettuerà i controlli necessari per la manutenzione dell’opera). Le altre ditte nei loro POS hanno poco da tener conto del PiMUS, se non quelle raccomandazioni riguardanti il mantenimento dell’integrità dell’opera.

Non dimentichiamo poi che tutti i POS e, in qualche misura anche il PiMUS, devono tener conto di eventuali prescrizioni presenti nel PSC. Per esempio delle delimitazioni delle aree di cantiere destinate allo scarico ed allo stoccaggio provvisorio degli elementi del ponteggio, oppure a problemi inerenti la viabilità sia interna che esterna per gli automezzi che trasportano gli elementi stessi.

Solo nel caso in cui l’Impresa A utilizzasse ponteggi di sua proprietà con proprio personale sarebbe possibile realizzare un unico documento, POS dell’Impresa A, integrando i contenuti del PiMUS come sopra elencati, ma non esclusivamente con le prescrizioni di sicurezza, ma con una attenta analisi e valutazione dei rischi che ha dato luogo alla scelta di quelle misure di sicurezza (come richiede l’art. 4 del D.L.vo 626/94 per la redazione del DVR di cui il POS è un’appendice).
Anonimo ha detto…
l PiMUS è una procedura di montaggio/smontaggio specifica per il tipo di ponteggio scelto nel concreto contesto del cantiere; può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata per gli schemi standard (quelli previsti nel libretto) integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio.

Quindi:

• La descrizione passo passo della sequenza di montaggio degli elementi costituenti gli schemi di base generalizzati

• La descrizione passo passo di montaggio degli elementi costituenti gli schemi speciali fra i quali sono compresi:

- mantovane

- partenze particolari ( stretta, larga, su piano inclinato )

- castelli di carico

- interruzioni di stilata di caratteristiche non previste nel libretto

La redazione di in PiMUS richiede una sequenza di azioni sintetizzabili in:

- sopralluogo in cantiere;

- analisi dei fattori progettuali (altezze della struttura, rientranze, aperture, cartelloni pubblicitari, ecc.)

- analisi dei fattori ambientali (tipologia e consistenza del piano di appoggio, luoghi di transito, idoneità delle strutture a sostenere gli ancoraggi, linee elettriche in tensione, ecc.)

- scelta della tipologia di ponteggio da utilizzare (PTP, PMTP, tubi e giunti) e del passo

- valutazione delle richieste contenute nel PSC (mantovane, recinzioni aree, posizione e numero di scale di accesso, zone di deposito materiali, ecc.)

- verifica della necessità di progetto

- individuazione dello schema di montaggio (schema tipo come da libretto senza l’obbligo del calcolo, schema di ponteggio con l’obbligo del calcolo, ecc.).

- individuazione degli schemi generalizzati ripetitivi (moduli) e degli schemi speciali

- individuazione del sistema di prevenzione e protezione dal rischio di caduta dall’alto in corso di montaggio / smontaggio

- scelta dei punti di ancoraggio alla struttura e loro verifica di resistenza alle sollecitazioni

In seguito si procede coerentemente alla redazione del PiMUS contenente di fatto:

* Piano di montaggio e trasformazione (eventuale)
* Piano di smontaggio
* Piano d’uso
Anonimo ha detto…
Ponteggi System

Allestimento delle opere provvisionali Devono essere obbligatoriamente: • allestite con buon materiale ed a regola d’arte; • proporzionate ed idonee allo scopo; • conservate in efficienza per l’intera durata del lavoro;

Reimpiego di elementi di ponteggio Qualunque sia il tipo si deve provvedere: • alla loro revisione; • all’eliminazione di quelli non più ritenuti idonei.

Indicazioni generali Autorizzazione alla costruzione ed all’impiego di ponteggi metallici (Art. 30 D.P.R. 164/1956): • la costruzione e l’impiego di ponteggi le cui strutture portanti sono costituite totalmente o parzialmente da elementi metallici sono disciplinate dalle norme di cui al Capo V del D.P.R. 164/1956; • per ciascun tipo di ponteggio metallico il fabbricante deve chiedere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l’autorizzazione all’impiego, corredando la domanda di una relazione nella quale devono essere allegate le documentazioni tecniche necessarie; • chiunque intende impiegare ponteggi metallici deve farsi rilasciare dal fabbricante copia conforme dell’autorizzazione ministeriale, delle istruzioni e degli schemi di cui devono essere corredati (libretto del ponteggio).

Autorizzazione all’impiego di ponteggi metallici fissi fino a mt, 20 di altezza Procedure (a carico del costruttore del ponteggio) 1. La ditta interessata deve presentare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale apposita istanza preventiva corredata di

• relazione tecnica contenente (art. 31 D.P.R. 164/1956): - descrizione degli elementi costituenti il ponteggio, - caratteristiche di resistenza dei materiali, - indicazioni delle prove di carico cui sono stati sottoposti i vari elementi, - calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego, - istruzioni per le prove di carico del ponteggio, - istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio, - schemi tipo di ponteggio con indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, altezza dei ponteggi e larghezza degli impalcati, per i quali non sussiste l’obbligo del calcolo per ogni singola applicazione;

• elaborati grafici con indicati (artt. 32 e 33 D.P.R. 164/1956): - schema costruttivo generale degli elementi portanti, impalcati dei piani di lavoro, dei relativi accessori e protezioni, - schema costruttivo dei collegamenti, - schema costruttivo e di impiego degli ancoraggi, - schemi di montaggio.

Impiego di ponteggi fissi con altezza superiore a mt. 20 • Per l’impiego di ponteggi metallici fissi di altezza superiore a mt. 20 e per le altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici, o di notevole importanza e complessità in rapporto alle dimensioni e ai sovraccarichi, deve essere redatto un progetto specifico. • L’altezza del ponteggio è misurata a partire dal piano di appoggio delle basette fino all’estradosso del piano di lavoro più alto del ponteggio. • Nella redazione del progetto e nei calcoli di verifica deve essere prevista l’utilizzazione di elementi costruttivi per i quali è già stata rilasciata l’autorizzazione ministeriale per ponteggi fino a mt. 20 di altezza. • Nella costruzione dei ponteggi devono essere utilizzati solo componenti per i quali è già stata rilasciata l’autorizzazione ministeriale. • Non è prevista alcuna procedura di autorizzazione del progetto, ma vi è l’obbligo di tenere in cantiere copia dello stesso e dell’autorizzazione ministeriale degli elementi costruttivi adottati, da esibire su richiesta agli ispettori degli enti di controllo competenti.

Progetto 1. Deve essere redatto a firma di tecnico competente abilitato ed iscritto all’Albo professionale, ed in esso devono essere contenuti:

• quanto necessario per definire il ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell’esecuzione;

• calcolo di verifica eseguito secondo le istruzioni approvate nell’autorizzazione ministeriale relativa alla tipologia di ponteggio adottata per altezza fino a mt. 20, ovvero (art. 31 D;P;R; 164/1956): - descrizione degli elementi costituenti il ponteggio, - caratteristiche di resistenza dei materiali, - indicazioni delle prove di carico cui sono stati sottoposti i vari elementi, - calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego, - istruzioni per le prove di carico del ponteggio, - istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio, - schemi tipo di ponteggio con indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, altezza dei ponteggi e larghezza degli impalcati, per i quali non sussiste l’obbligo del calcolo per ogni singola applicazione;

• elaborati grafici con indicati (art. 32 e 33 D.P.R. 164/1956): - schema costruttivo generale degli elementi portanti, impalcati dei piani di lavoro, dei relativi accessori e protezioni, - schema costruttivo dei collegamenti, - schema costruttivo e di impiego degli ancoraggi, - schemi di montaggio.

Modifiche successive Modifiche non sostanziali - Disegno (Art. 33 D.P.R. 164/1956): Le eventuali modifiche del ponteggio, che devono essere subito riportate sul disegno, devono restare nell’ambito dello schema-tipo che ha giustificato l’esenzione dall’obbligo del calcolo e non modificare in modo sostanziale lo schema tipologico e strutturale dell’insieme.

Modifiche sostanziali - Progetto specifico (art. 32 del D.P.R. 164/1956) Qualora le modifiche apportate siano sostanziali e diano luogo ad un diverso sistema e tipologia di progetto si dovrà provvedere nel modo indicato in precedenza come nel caso di ponteggi con altezza superiore a mt. 20.

Verifiche Progetto (Art. 32 D.P.R. 164/1956): Copia dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 30 del D.P.R. 164/1956 e copia del progetto e dei disegni esecutivi devono essere tenute in cantiere.

Componenti principali dei ponteggi metallici I libretti di istruzione per l’installazione, l’impiego e lo smontaggio dei ponteggi metallici prefabbricati, che sono rilasciati dal fabbricante all’utente, devono contenere tutti i dati necessari: • fotocopia dell’autorizzazione Ministeriale con indicazione della data del rilascio e del numero di protocollo; • descrizione dei singoli elementi componenti il complesso del ponteggio e che sono stati oggetto di autorizzazione; • indicazione precisa del marchio del fabbricante che deve essere impresso su ogni singolo componente utilizzato e facente parte del sistema costruttivo autorizzato (si precisa che non possono essere utilizzati elementi privi del marchio del fabbricante); • schemi delle diverse tipologie di impiego del sistema “ponteggio”, che illustrano le varie possibilità di composizione degli elementi strutturali; • schemi dei calcoli di verifica, in relazione alle diverse possibilità di impiego; • istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio, descrizioni dettagliate delle varie fasi, evidenziando i rischi ed indicando chiaramente le operazioni pericolose e quelle vietate; • indicazioni relative: - agli obblighi e doveri delle persone interessate (dirigenti, preposti, lavoratori), - alle principali norme di prevenzione infortuni e igiene del lavoro, - ai mezzi personali di protezione.

PONTEGGI TUBOLARI I ponteggi tubolari sono costituiti da un insieme di elementi lineari (in genere tubolari metallici) collegati fra loro con giunti, appoggiati al suolo e ancorati agli edifici o manufatti interessati dai lavori. Principali elementi costruttivi: • tubolari metallici; • giunti di collegamento; • basette di appoggio al piede delle stilate; • elementi di ancoraggio alle strutture interessate dai lavori. • eventuali impalcati metallici dei piani di lavoro (gli impalcati in legno non devono riportare alcun contrassegno del fabbricante, basta che lo spessore sia verificato, in genere >= cm. 4÷5, e che le loro condizioni di conservazione siano buone). Lo schema tipo di montaggio prevede che il ponteggio sia costituito da stilate verticali e correnti orizzontali, posate a campiture regolari (con luci che si aggirano intorno a mt. 1,80), collegati fra loro e opportunamente controventati, che sorreggono i piani di lavoro, la cui larghezza è in genere variabile fra mt. 1,00÷1,50. Se sono richieste luci maggiori sono forniti gli schemi di montaggio specifici per ogni singola applicazione). Alla base le stilate sono collegate al terreno con piedini o basette; in relazione alla resistenza del terreno ed al carico del ponteggio può essere necessario che la basette siano appoggiate ad elementi ripartitori (in genere tavole in legno). Per quanto riguarda gli ancoraggi alle strutture di fabbrica interessate dai lavori, questi devono essere previsti in numero non minore di uno ogni 22 metri quadrati di sviluppo della superficie verticale di ponteggio. Si ricorda solo che i piani di lavoro devono: • essere realizzati a regola d’arte, rispettando tutte le norme e cautele richieste dalla norme di sicurezza; • essere dotati di parapetti continui verso il vuoto posti ad altezza >= mt. 1,00 dal piano di calpestio, estesi anche lungo le testate: - se la distanza fra la tavola fermapiede inferiore e il corrente del parapetto è < cm. 60, il parapetto intermedio può essere omesso; • essere provvisti di tavole fermapiede continue di altezza >= cm. 20, estese anche lungo le testate; • le scale di collegamento dei piani di lavoro devono essere ben fissate in modo da evitare scivolamenti o ribaltamenti.

PONTEGGI A TELAI PREFABBRICATI I ponteggi a telai prefabbricati sono costituiti da telai metallici (in genere costruiti con profili tubolari) collegati fra loro con giunti, appoggiati al suolo e ancorati agli edifici o manufatti interessati dai lavori. rispetto a quelli tubolari il sistema costruttivo risulta più complesso e articolato. Principali elementi costruttivi: • telai metallici; • correnti e diagonali; • mensole prefabbricate; • elementi terminali; • travi prefabbricate (in genere denominate “carraie”) per luci di dimensioni maggiori, rispetto al modulo base, e relativi traversi di collegamento; • spinotti o giunti di collegamento; • basette di appoggio al piede delle stilate; • elementi di ancoraggio alle strutture interessate dai lavori. • eventuali impalcati metallici dei piani di lavoro (gli impalcati in legno non devono riportare alcun contrassegno del fabbricante, basta che lo spessore sia verificato, in genere >= cm. 4÷5, e che le loro condizioni di conservazione siano buone). Lo schema tipo di montaggio prevede che il ponteggio sia costituito aggregando i telai, secondo un sistema modulare, per sorreggere i piani di lavoro, la cui larghezza è in genere variabile fra mt. 1,00÷1,50. Alla base le stilate sono collegate al terreno con piedini o basette; in relazione alla resistenza del terreno ed al carico del ponteggio può essere necessario che la basette siano appoggiate ad elementi ripartitori (in genere tavole in legno). Per quanto riguarda gli ancoraggi alle strutture di fabbrica interessate dai lavori, questi devono essere previsti in numero non minore di uno ogni 22 metri quadrati di sviluppo della superficie verticale di ponteggio. Anche in questo caso si ricorda solo che i piani di lavoro devono: • essere realizzati a regola d’arte, rispettando tutte le norme e cautele richieste dalla norme di sicurezza; • essere dotati di parapetti continui verso il vuoto posti ad altezza >= mt. 1,00 dal piano di calpestio, estesi anche lungo le testate: - se la distanza fra la tavola fermapiede inferiore e il corrente del parapetto è < cm. 60, il parapetto intermedio può essere omesso; • essere provvisti di tavole fermapiede continue di altezza >= cm. 20, estese anche lungo le testate; • le scale di collegamento dei piani di lavoro devono essere ben fissate in modo da evitare scivolamenti o ribaltamenti.