Dichiarazione di conformità

Impianti esistenti: non è necessaria la dichiarazione di conformità

Comunicato stampa del Ministero dello Sviluppo Economico

Nessun rischio di distacco di acqua, luce e gas per le vecchie utenze domestiche che non hanno il certificato di conformità degli impianti. A chiarirlo è il Ministero dello Sviluppo economico che nella nota esplicativa che segue interviene per facilitare l’applicazione della disposizione che impone al fornitore di sospendere l’erogazione di luce acqua e gas se non viene consegnata copia della dichiarazione di conformità o di rispondenza degli impianti. In particolare, il Ministero anche per cancellare le possibili preoccupazioni degli utenti e dei fornitori su eventuali ostacoli al processo di liberalizzazione, chiarisce che:


1) i commi da 3 a 5 dell’art. 8 del Decreto Ministeriale n. 37/2008 (secondo i quali entro trenta giorni dall’allacciamento della fornitura di gas, luce e acqua deve essere consegnata al fornitore copia della dichiarazione di conformità o di rispondenza pena la sospensione del servizio) si riferiscono espressamente all’allacciamento di nuove forniture. Ne consegue che qualsiasi modifica del contratto di fornitura già avviato (cambio del gestore o delle condizioni di fornitura o subentro ad un precedente utente, anche a seguito di temporanea disattivazione) non determina l’obbligo di consegna della dichiarazione di conformità o di rispondenza. Il decreto, in sostanza, non ostacola la liberalizzazione del mercato elettrico, perché in caso di cambio del gestore non è previsto nessun nuovo adempimento.
2) per le utenze esistenti la dichiarazione di conformità o di rispondenza deve essere consegnata solo in caso di aumento della potenza impegnata se l’aumento consegue a interventi che impongono di per sé il rilascio della dichiarazione di conformità; oppure se l’aumento avviene nei rari casi in cui il decreto impone di redigere il progetto per i nuovi interventi: si tratta di impianti di notevole rilievo sotto il profilo della sicurezza, di regola non presenti nelle abitazioni, ma solo nei condomini o in esercizi produttivi o commerciali di un certo rilievo (ad esempio potenza dell’impianto elettrico superiore a 6 kw, ovvero superficie delle abitazioni superiore a 400 mq e degli immobili adibiti ad altri usi superiore a 200 mq). Anche in tali casi, comunque, l’obbligo scatta solo se l’impianto elettrico raggiunge almeno “la potenza di 6 kw”.
3) il fornitore professionale finale del servizio, che viene in contatto con l’utente, potrà e dovrà controllare i nuovi allacci, mentre per le variazioni faranno fede le dichiarazioni rese sotto la propria responsabilità dall’utente. In ogni caso, gli obblighi richiesti al fornitore si limitano all’acquisizione e conservazione della dichiarazione e alla gestione della procedura di temporaneo distacco fino al suo ottenimento.
4) la documentazione relativa agli impianti condominiali riguarda solo la parte comune dell’edificio e quindi degli impianti, mentre la documentazione relativa al singolo appartamento non comprende le parti comuni dell’edificio, e quindi nulla deve essere allegato al riguardo.

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