Firmato decreto sicurezza

Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha firmato il Decreto legislativo sulla sicurezza recentemente approvato dal Governo.

Il decreto legislativo porta la data del 9 aprile 2008 e reca “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.

L’ultimo atto sarà la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale che sembra non tarderà molto (si prevede entro l’1 maggio).

Il Decreto legislativo, successivamente ai 15 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta, diventerà pienamente operativo con esclusione della nuova valutazione dei rischi per la quale i datori di lavori avranno 90 giorni di tempo in più.
Non conosciamo il testo definitivo del provvedimento perché sembra che lo stesso, prima di essere trasmesso al Capo dello Stato, abbia subito piccole modifiche ed aggiustamenti, principalmente per rendere obbligatori i piani di sicurezza ed il Durc anche per i lavori soggetti a Denuncia inizio attività (Dia).

Ricordiamo che il nuovo decreto legislativo consta di 306 articoli e 52 allegati tecnici e che con l’entrata in vigore dello stesso sono abrogate le seguenti norme:
  • il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956 n. 164;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, fatta eccezione per l’articolo 64;
  • il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
  • il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
  • il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493;
  • il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
  • il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187;
  • l’articolo 36 bis, commi 1 e 2 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2006 n. 248;
  • gli articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 123.

Commenti

Anonimo ha detto…
Giallo sull’ultima versione del Decreto legislativo (ma è veramente l’ultima?) sulla sicurezza approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri dell’1 aprile scorso.
Leggendo attentamente il testo ed in particolare l’articolo 90 del Titolo IV, che di fatto ripropone, in parte, l’articolo 3 del D.Lgs: n. 494/1996 ed in particolare il comma 3 dello stesso, ci si accorge che l’obbligo della nomina del coordinatore per la progettazione nasce soltanto nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese e non più nei casi previsti dal precedente comma 3 dell’articolo 3 del D.Lgs. n. 494/1996 in cui tale obbligo nasceva nei cantieri la cui entità presunta era pari o superiore a 200 uomini-giorno e nei cantieri i cui lavori comportavano rischi particolari (definiti dall’allegato II al D.Lgs. n. 494/1996).

Tale nuova disposizione, inserita nel comma 3 del citato articolo 90, deve essere letta congiuntamente a quella riportata nel comma 11 dello stesso articolo in cui (nell’ultima versione del D.Lgs. in nostro possesso ed allegata alla presente news) viene detto testualmente: “La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori non soggetti a permesso di costruire”.
Il comma 11, quindi, elimina, in tutte le opere private non soggette al permesso di costruire, l’obbligatorietà della nomina del coordinatore per la progettazione e, quindi, l’obbligo della stesura del Piano di sicurezza e di coordinamento, visto che tale obbligo è a carico, come previsto all’articolo 91, comma 1, lettera a) del nuovo D.Lgs., del coordinatore stesso.

Altro cambiamento radicale sembra che sia previsto anche per il Documento unico di regolarità contributiva, poiché, sempre nel caso di interventi non soggetti a permesso di costruire, il DURC stesso viene sostituito, come previsto all’articolo 90, comma 9, lettera b), da una semplice autocertificazione.

Spariscono, così, con il nuovo D.Lgs, emanato in riferimento all’articolo 1 della legge n. 123/2007, due dei cardini fondamentali della sicurezza, per altro già consolidati da alcuni anni.
Queste novità hanno provocato grandi preoccupazioni tra i sindacati dei lavoratori, le associazioni imprenditoriali ed i professionisti.
I Sindacati e l’Ance hanno chiesto un incontro al Ministro del Lavoro Cesare Damiano che li incontrerà mercoledì 16 aprile dopo le elezioni.
Sul problema attenzionato dai sindacati, dagli imprenditori e dai professionisti è interventuto il sottosegretario al Lavoro Antonio Montanino spiegando che il ministero ha già provveduto a correggere il testo del Decreto legislativo ed in particolare l’articolo 90 dello stesso nei punti controversi relativi al DURC, con l’obbligatorietà della presentazione del DURC stesso anche per i lavori non soggetti a permesso di costruire.
Ma nulla è stato aggiunto sulla nomina del coordinatore per la progettazione e se tutto resterà così come indicato nell’attuale comma 3, dovremo rassegnarci ad non avere più i piani di sicurezza in tutti i lavori privati.

In verità non comprendiamo come un testo già approvato dal Consiglio dei Ministri e pronto per essere inviato al Capo dello Stato per la firma e la successiva pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale possa essere modificato dal Ministero prima della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, ma ci accontentiamo della dichiarazione del sottosegretario Mantagnino che ha precisato “il testo con le correzioni è alla firma del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano già dalla settimana scorsa e il presidente avrà 15 giorni di tempo per siglarlo” ed ha aggiunto “Il testo verrà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, data simbolica, il 1 maggio, festa del lavoro”.

Per ultimo ci sia lecito osservare come l’articolo 1 della citata legge n. 123/2007 era prevista l’adozione di uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro ma non era previsto uno stravolgimento di situazioni già consolidate negli anni.
Anonimo ha detto…
Il nuovo testo unico sulla sicurezza già firmato dal Capo dello Stato ed in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale (D.Lgs. 9 aprile 2008) contiene notevoli novità relativamente ai percorsi formativi dei coordinatori.
Ci riferiamo all’articolo 98 del nuovo decreto che, in parte, richiama l’articolo 10 del D.Lgs. n. 494/1996 ed all’allegato XIV del nuovo D.Lgs che, sempre in parte, richiama l’allegato V del D.Lgs. n. 494/1996.
Ma vediamo in cosa consistono le principali differenze tra le nuove e le precedenti norme.
Confrontando attentamente l’articolo 98 ed il relativo XIV del nuovo decreto con l’articolo 10 ed il relativo allegato V del precedente D.Lgs. n. 494/1996, possiamo affermare che le principali differenze consistano nelle tre novità relative:

* alla verifica dell’apprendimento finale nei corsi sulla sicurezza (articolo98, comma 2);
* al numero chiuso definito con un massimo dei partecipanti al corso fissato in 30 (Allegato XIV);
* all’obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale (Allegato XIV).

Ottenere, dunque, l’attestato di partecipazione al corso sarà più difficile ed oltre a dover frequentare almeno il 90% delle lezioni (Allegato XIV), il professionista dovrà, anche, sostenere una verifica finale che dovrà essere effettuata tramite:

* simulazione al fine di valutare le competenze tecnico – professionali;
* test finalizzati a verificare le competenze cognitive.

Diverso, anche il programma dei corsi: mente nell’allegato V al D.Lgs. n. 494/1996 venivano definiti sommariamente gli argomenti che dovevano essere trattati nelle 120 ore di corso, nell’allegato XIV al nuovo D.Lgs, il numero complessivo di 120 ore viene suddiviso in una parte teorica di complessive 96 ore ed in una parte pratica di 24 ore.
La parte teorica è, poi suddivisa nei tre moduli giuridico (28 ore), tecnico (52 ore) e metodologico/organizzativo (16 ore) con un dettagliato programma per ogni modulo.
Nella parte pratica, per ultimo, viene precisato che le 24 ore a disposizione devono essere utilizzate per:

* esempi di Piano di Sicurezza e Coordinamento: presentazione dei progetti, discussione sull’analisi dei rischi legati all’area, all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze;
* stesura di Piani di Sicurezza e Coordinamento, con particolare riferimento a rischi legati all’area, all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze. Lavori di gruppo;
* esempi di Piani Operativi di Sicurezza e di Piani Sostitutivi di Sicurezza;
* esempi e stesura di fascicolo basati sugli stessi casi dei Piano di Sicurezza e Coordinamento;
* simulazione sul ruolo del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione.

Il nuovo problema del numero chiuso (massimo 30 partecipanti ad ogni corso) costringerà, poi, parecchi ordini professionali ad adeguarsi con sostanziali modifiche sull’entità dei costi che i partecipanti ai corsi dovranno sopportare. I costi per partecipare ai corsi (che, in certi casi, avevano una presenza di 80-90 iscritti), lieviteranno e dovranno essere ritoccati abbondantemente in su.
Ma un problema che dovrà essere risolto è quello relativo all’obbligo dell’aggiornamento quinquennale. Tale obbligo sarà estesi anche ai professionisti già abilitati?