Il sistema di rappresentanza

Il sistema di rappresentanza definito dal Decreto ripropone, in coerenza con i principi dettati dalla Direttiva comunitaria 89/391/Ce e dagli Accordi stipulati negli anni ’90 dalle Parti sociali, i due istituti fondamentali del sistema attuale:

a) i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
b) gli Organismi paritetici.

a) I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

• Generalizzazione della presenza del Rls/Rslt -Pur prevedendo gli Accordi ricordati e il D.Lgs.626/94 il diritto di rappresentanza specifica in materia di salute e sicurezza per tutti i lavoratori, indipendentemente dalla dimensione d’impresa, è noto che tale diritto è, ad oggi, inattuato per i molti lavoratori delle micro e spesso anche delle piccole imprese, quindi nella stragrande maggioranza delle imprese italiane, considerando che il 94% di queste ha meno di 10 dipendenti. Il legislatore ha quindi ritenuto di dover introdurre misure correttive alla legislazione vigente considerando che, a fronte dell’opzione attualmente prevista del Rappresentante dei lavoratori aziendale e territoriale, viene di fatto praticata, in molte imprese, una terza via quella della non individuazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
In questo senso va letta la previsione che qualora non si proceda alle elezioni degli RLS le funzioni siano svolte dal Rappresentante per la Sicurezza Territoriale e, conseguentemente l’obbligo da parte di ciascun datore di lavoro di comunicare all’Inail annualmente il nominativo del Rls e, in caso di assenza del Rls aziendale, di contribuire con un versamento pari a 2 ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l’azienda ovvero l’unità produttiva al Fondo di sostegno alle Pmi, agli Rlst, alla pariteticità (comprensivo delle altre forme di finanziamento previste all’art. 52) che ha come compito prioritario di finanziare l’istituzione, generalizzata a tutti i settori, del Rlst e la sua formazione. Le modalità di funzionamento del Fondo di sostegno, previa intesa con le Organizzazioni sindacali e con le Associazioni imprenditoriali e sentita la Conferenza Stato-Regioni/Province autonome, entro dodici mesi dall’entrata in vigore, saranno definite mediante Decreto interministeriale.
La generalizzazione della presenza del Rlst, anche per le imprese con più di 15 dipendenti che non abbiano individuato l’Rls aziendale, costituisce, quindi, una delle principali innovazioni introdotte dallo schema di decreto. I compiti e le funzioni del Rslt (art. 48) restano gli stessi del Rls che tuttavia li esercita nei confronti di tutte le aziende o unità produttive del territorio e del comparto di competenza, nelle quali non sia stato eletto o designato il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Vengono fatti salvi, rispetto alle nuove disposizioni, gli accordi migliorativi o di pari livello.
Si rinvia alla contrattazione la definizione delle modalità di elezione o designazione del Rlst e, in carenza di accordi, ad un Decreto ministeriale (art. 48 c. 2), mentre per le modalità relative all’esercizio delle funzioni il riferimento è a quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva nazionale (art. 50 c. 3).
• Numero minimo dei rappresentanti -Per quanto riguarda il numero degli Rls non sono previste particolari modifiche si rinvia in merito ad accordi interconfederali o alla contrattazione collettiva .
• Agibilità -Per il monte ore finalizzato allo svolgimento delle attribuzioni, il testo attuale non prevede alcuna innovazione ma rinvia alla contrattazione collettiva. Per i mezzi e gli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, l' Rls dovrà avere accesso, in particolare per quanto riguarda i dati relativi agli incidenti accaduti in azienda, anche ai dati contenuti in applicazioni informatiche; considerando che non sarà più previsto il Registro infortuni ma una comunicazione telematica all’Inail relativa agli infortuni che comportino una assenza superiore ad un giorno, per fini statistici e informativi, e superiore a tre giorni, per fini assicurativi (art. 18 comma 1 lettera r).
• Accesso alla documentazione -Lo schema di decreto conferma, oltre ai diritti già previsti dal 626/94, la previsione già individuata dalla Legge 123/07 secondo cui il Rls/ Rslt/di sito riceve, dietro sua richiesta, copia del documento di valutazione dei rischi (Dvr), mentre gli Rls del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici su loro richiesta ricevono copia del documento unico di valutazione relativo ai rischi dovuti alle interferenze (Duvri) in presenza di appalti.

Su entrambi i documenti vale il dovere della riservatezza e del rispetto del segreto industriale.

• Formazione

– Per la formazione dei Rls, pur rinviando alla contrattazione collettiva per la definizione di modalità/durata/contenuti si definiscono:

• contenuti minimi;
• durata iniziale di 32 ore di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le misure di prevenzione adottate;
• aggiornamento periodico non inferiore a 4 ore per ciascun anno di vigenza del mandato per le imprese dai 15 ai 50 addetti; 8 ore per ciascun anno per le imprese che occupano più di 50 addetti.;
• Estensione della presenza del delegato di sito

– La presenza degli Rls di sito è prevista (art. 49) per contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri quali i porti, i centri intermodali di trasporto, gli impianti siderurgici, i cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, i contesti produttivi con complesse problematiche di interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente superiore a 500. In tali contesti l’Rls di sito è individuato tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nel sito. Sarà anche in questo caso la contrattazione collettiva a stabilire le modalità di individuazione, e le modalità di esercizio delle attribuzioni di questa figura, attribuzioni che sono peraltro le stesse definite all’art. 50 per tutte e tre le tipologie di Rappresentante per la sicurezza. Prime intese sono già state sottoscritte nei porti di Genova, Napoli, Ravenna, Trieste e alla Thyssenkrupp.

b) Gli Organismi paritetici (art. 51)

Relativamente agli organismi paritetici (in coerenza con la definizione che di essi si dà all’art. 2 comma 1 lettera ee), secondo cui tali organismi sono sedi privilegiate per la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici, lo sviluppo di azioni inerenti la salute e sicurezza sul lavoro, l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia, ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento) è stato modificato quanto stabiliva, all’art. 7, la Legge 123/07 secondo cui tali organismi potevano "effettuare sopralluoghi" dei cui esiti dovevano "informare la competente autorità di coordinamento dell’attività di vigilanza".

Le disposizioni dello schema di decreto legislativo ampliano le funzioni degli Organismi paritetici stabilendo che:

• possano supportare le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
• se dotati di personale con specifiche competenze tecniche possano effettuare, nei luoghi di lavoro dei territori e dei comparti di competenza, sopralluoghi finalizzati al supporto delle azioni di prevenzione;
• trasmettano una relazione sulla propria attività ai Comitati di coordinamento territoriali;
• trasmettano alle imprese i nominativi degli Rlst di riferimento. •
Agli organismi paritetici vengono attribuite le funzioni già previste dall’art. 20 del 626 in merito al ruolo di prima istanza per le controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione.

(Capo III, Sezione VII)

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