Adempimenti derivanti da attività istituzionale

Per far fronte agli adempimenti derivanti da tale attività istituzionale (aggiuntiva rispetto a quelle tradizionali rappresentate dall’estinzione degli incendi e del soccorso pubblico, nonché della prevenzione incendi e delle attività di ricerca e studio) presso le sedi dei Comandi Provinciali VV.F. sono presenti gli "Uffici di Polizia Giudiziaria".

Ciò premesso, le attività che il C.N.VV.F. svolge nello specifico ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro, consistono essenzialmente in:

Agenti e ufficiali di P.G.

A tal proposito è opportuno sottolineare che, in forza degli art. 7, co.1 e 2, art. 8 e 17 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché degli artt. 14 e 16 della legge 13 maggio 1961, n. 469 e degli artt. 1 e 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252 accorpati integralmente dal disposto dell’art. 6, 2° comma del D.Lgs. 8 marzo 2006 n. 139>, il personale operativo del Cnvvf nell’esercizio delle attività istituzionali svolge funzioni di polizia giudiziaria; in particolare, al personale appartenente al ruolo di vigile del fuoco è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria, mentre al personale appartenente agli altri ruoli dell’area operativa del Corpo nazionale (capi squadra, capi reparti, funzionari, dirigenti) è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

La competenza degli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria degli operatori del C.N.VV.F. è limitata alle tipologie di reati fondamentalmente ascrivibili alle due seguenti categorie:

  • delitti contro la pubblica incolumità;
  • contravvenzioni in materia di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

I principali reati di competenza del CNVVF

Le principali fattispecie di reato relative alle violazioni delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro che rientrano tra le competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono così riassumersi:

  • Omissione colposa di cautele e difese contro disastri o infortuni sul lavoro
    (codice penale, art. 451)
  • Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro
    (codice penale, art. 437)
  • Omessa predisposizione ed omesso controllo dei mezzi ed impianti di estinzione incendi.
    (D.Lgs 81/2008 – combinato disposto degli artt. 63, comma 1 (punto 4.1.3 allegato IV), 64, comma 1, lett. a) e 68)
  • Omessa sottoposizione a preventivo esame di progetti ed omessa richiesta di visita di controllo di impianti o costruzioni
    (D.Lgs 81/2008 - combinato disposto degli artt. 63, comma 1 (punto 4.4 allegato IV), 64, comma 1, lett. a) e 68)
  • Omessa predisposizione del “documento della sicurezza e salute dei lavoratori”
    (D.Lgs. 81/2008 – combinato disposto degli artt. 17, comma 1, lett. a) e 55, comma 1, lett. a))
  • Omessa designazione del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
    (D.Lgs. 81/2008 – combinato disposto degli artt.17, comma 1, lett. b) e 55, comma 1, lett. b))
  • Omessa adozione delle misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’incolumità dei lavoratori
    (D. Lgs. 81/2008 – combinato disposto degli artt. 46 comma 2, e 55, comma 4, lett. b))
  • Omessa designazione dei lavoratori incaricati delle attività di prevenzione incendi, lotta antincendio ed evacuazione
    (D. Lgs. 81/2008 – combinato disposto degli artt. 18 comma 1, lett. b) e 55, comma 4, lett. a))
  • Omessa formazione dei lavoratori incaricati delle attività di prevenzione incendi, lotta antincendio ed evacuazione
    (D. Lgs. 81/2008 – combinato disposto degli artt. 18 comma 1, lett. l), e 55, comma 4, lett. e))
  • Omessa attuazione del sistema di gestione della sicurezza da parte del gestore di attività a rischio di incidente rilevate ai sensi del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334.
    (D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 – articolo 7 comma 2)

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