d lgs 81 modifiche e semplificazioni

Semplificazioni
Il riordino segue tre direttrici: semplificazione; potenziamento della bilateralità; rivisitazione dell'apparato sanzionatorio. Le misure di semplificazione precisano la portata di alcune novità del Testo unico per le quali in questi mesi sono sorte difficoltà applicative.
Per assicurare la «data certa» del documento di valutazione dei rischi - che ogni datore potrà redigere secondo le proprie esigenze - sarà sufficiente, per esempio, la firma sul documento del rappresentante per la sicurezza e del rappresentante del servizio di prevenzione. Non sarà necessario, quindi, ricorrere al notaio o ad altre forme di certificazione.
Bilateralità
Sarà potenziato il ruolo del modello di verifica e controllo di gestione con efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle società di cui al decreto 231. Viene introdotta in effetti una presunzione di conformità del modello alle regole del Testo unico, sulla base di una "certificazione" rilasciata da commissioni istituite presso gli enti bilaterali o le università. Peraltro, anche l'obbligo di vigilanza del datore sul corretto espletamento delle funzioni delegate si intenderà "assolto" in caso di adozione ed efficace attuazione del modello.
Sanzioni
Le ammende sono state aumentate del 50% rispetto alla 626 del 1994 - l'incremento del costo della vita tra 1995 e 2008 è stato del 36% - e saranno rivalutate automaticamente ogni cinque anni. Tra le principali modifiche messe a punto dal Governo, c'è poi la riscrittura dell'articolo 14 che regola la sospensione dell'attività imprenditoriale. Allo scopo di eliminare ogni discrezionalità sono individuati i casi tassativi e le condizioni in base alle quali dovrà essere disposta. Per l'imprenditore che non osservi il provvedimento di blocco dell'attività ci sarà l'arresto obbligatorio (fino a sei mesi) - nell'ipotesi di sospensione per gravi e plurime violazioni in materia di sicurezza - con la possibilità di applicare la procedura di ravvedimento operoso prevista dal decreto legislativo 758/1994. Quest'ultima chance, che permette di mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro, viene estesa sia ai reati puniti con la sola ammenda che alle violazioni punite con sanzione amministrativa.

Sanzioni proporzionate ai compiti
  • Le sanzioni saranno proporzionate ai compiti effettivamente svolti dai diversi responsabili della sicurezza.
  • Confermata l'ipotesi di arresto obbligatorio (da 4 a 8 mesi) nel caso di mancata valutazione dei rischi nei settori più pericolosi.

Le altre misure

  • Saranno semplificate le disposizioni relative alle comunicazioni all'Inail e le modalità di utilizzo del libretto formativo del cittadino.
  • Rivista l'attuale equiparazione ai fini della sicurezza dei volontari ai lavoratori.
  • Il divieto di svolgere consulenza sarà limitato solo a chi svolge personalmente compiti ispettivi.
  • Le risposte agli interpelli non saranno più criteri «interpretativi» ma «vincolanti» per gli organi di vigilanza.
  • Per la valutazione dello stress lavoro-correlato il datore dovrà dare uno specifico peso anche al tipo di contratto, posto che lavoratori a termine o flessibili hanno una minore conoscenza del luogo di lavoro.
  • Sparirà l'attuale divieto di visite mediche preassuntive.
  • Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (il Duvri) viene escluso nelle lavorazioni a rischio basso e/o di limitata durata.
Il correttivo dovrà essere varato entro la metà di maggi0
Quindi
le novità potrebbero debuttare subito dopo l'estate

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