gtc sicurezza lavoro

Il Network GTC ti invita agli eventi pianificati per venerdì 22  Giugno a Palermo  e  sabato 23 Giugno a Catania.


Tali eventi hanno l’obiettivo di fornire un’occasione di approfondimento e promozione di tutti i prodotti e servizi offerti dal Network.


Network G.T.C. è la rete che premette di usufruire di utili servizi per il mondo della Consulenza a  COSTO ZERO.


Poter curare i propri clienti grazie al supporto di un network di professionisti, senza alcun contatto diretto  ma solo tramite piattaforme informatiche valide e all’avanguardia vi permetterà di ampliare il vostro portfolio clienti e fidelizzare quelli già acquisiti offrendo ulteriori servizi.


G.T.C. è la risposta alla CRISI!


E’ l’occasione per poter operare nel mondo del lavoro da protagonisti.


A disposizione dei partecipanti  scambio di Know-how, compartecipazione nella risoluzione delle  problematiche quotidiane e prezzi concorrenziali per i propri clienti.


Obiettivi principali:


* Stabilire con i tutti gli affiliati un dialogo diretto per il costante confronto con le esigenze del cliente e la soddisfazione personalizzata delle stesse

 * Elevare ed ottimizzare il raggio d’azione del singolo per mezzo delle specializzazioni proprie degli affiliati al Network
 * Emergere sul mercato, offrendo soluzioni di prodotti/servizi a 360°

I principali prodotti/servizi offerti:


- Corsi di Formazione Professionale Qualità-Ambiente- Sicurezza

- Fondi Interprofessionali PON /POR /RICERCA / BANDI INAIL /…

- Mini Master / Master e Corsi di Laurea

- Certificazione Aziendale, di Prodotto e Personale

- Sistemi Software Gestionali

- Interscambio di Know-how

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PER INFORMAZIONI CONTATTA
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Ref. Manuela Scalea


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Commenti

INFOTEL ha detto…
Sulla formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti secondo l’accordo del 21/12/2011. A cura di G. Porreca.

Quesito
Per quanto riguarda l’esclusione dell'obbligatorietà della nuova formazione dei lavoratori secondo l’ Accordo del 21/12/2011 mentre nel punto 10 di tale Accordo sulle disposizioni transitorie viene indicata una formazione negli ultimi 12 mesi nel punto 11 sul riconoscimento della formazione pregressa viene indicata una formazione avvenuta senza precisare alcun periodo. Non vi è un contrasto fra le due disposizioni?

Risposta
Non si riscontra in realtà alcun contrasto fra quanto indicato nel punto 11 dell’ Accordo sulla formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti raggiunto nella seduta della Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011, punto riguardante il “riconoscimento della formazione pregressa”, con quanto indicato nel punto 10 dello stesso Accordo riportante le “disposizioni transitorie” in quanto si tratta di due periodi non raffrontabili fra loro riguardando il primo punto una formazione pregressa già impartita alla data di pubblicazione dell’Accordo ed il secondo invece una formazione che è consentita ancora fare, in fase di prima applicazione, trascorsa la data di entrata in vigore dell’Accordo stesso.

Con il punto 11 infatti, per quanto indicato nella lettera a), viene riconosciuta la formazione già impartita ai lavoratori ed ai preposti prima della data di pubblicazione dell'accordo (11/1/2012) purché i datori di lavoro comprovino di averla fatta svolgere, per quanto riguarda la durata i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi, nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro e viene riconosciuta altresì, secondo quanto indicato nella lettera b), la formazione già impartita ai dirigenti alla stessa data di pubblicazione, purché i datori di lavoro comprovino di averla fatta svolgere con i contenuti conformi all'articolo 3 del D.M. 16/01/1997 effettuata dopo il 14/8/2003 o a quelli del Modulo A per ASPP e RSPP previsto nell'accordo Stato Regioni del 26/1/2006 pubblicato su G.U. n. 37 del 14/2/2006.

Con il punto 10 dell’Accordo del 21/12/2011 sulle disposizioni transitorie, invece, viene consentito ai datori di lavoro, in fase di prima applicazione, di poter ancora formare i lavoratori, dirigenti e preposti secondo le vecchie regole e non quindi secondo i nuovi criteri di cui ai punti 4, 5 e 6 dell’Accordo stesso, con la condizione però che la formazione stessa sia comunque completata entro e non oltre dodici mesi a partire dalla data di entrata in vigore dell’Accordo, avvenuta il 26/1/2012 (e non prima di tale data così come sembra sia stato interpretato nel quesito), e quindi entro e non oltre il 26/1/2013, e con la condizione altresì che gli stessi datori di lavoro siano in grado di dimostrare che i corsi di formazione alla cui frequenza vanno ad avviare i lavoratori, i dirigenti ed i preposti siano stati formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore dell’Accordo. Quest’ultima clausola è stata evidentemente introdotta, in fase di prima applicazione dell’Accordo, al fine di poter consentire il completamento di quei corsi di formazione la cui organizzazione è stata già avviata precedentemente all’Accordo stesso.
INFOTEL ha detto…
Le novità relative ai documenti prodotti dalla Commissione Consultiva e dalla Conferenza Stato-Regioni sulla formazione. Organismi paritetici, abilitazione per le attrezzature, formazione datori di lavoro RSPP e criteri di qualificazione dei formatori.

Il 4 giugno scorso si è tenuto a Milano il convegno “Le novità su salute e sicurezza sul lavoro”, un convegno organizzato dalla Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione ( CIIP) che rappresenta diverse associazioni professionali e scientifiche che operano nei settori della medicina del lavoro, dell'igiene industriale, della protezione ambientale, della sicurezza del prodotto e dell'ergonomia.

Il convegno – i cui atti sono stati recentemente pubblicati sul sito della Consulta – si è soffermato in particolare su alcuni documenti prodotti dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, istituita ai sensi del Decreto legislativo 81/2008, e dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano. Con particolare riferimento alla qualificazione dei formatori, alla formazione dei datori di lavoro RSPP e alle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori.

Veniamo ad un breve sunto di alcuni interventi.

L’ intervento di Nicoletta Cornaggia, dirigente della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia e componente del Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro, ha ricordato l’applicazione in Lombardia del Piano regionale 2011/2013 per la promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Piano approvato con Dgr n. 1861 dell’8 giugno 2011 e sottoscritto anche, attraverso una specifica Intesa per l’applicazione del piano, dalle associazioni datoriali e sindacali.

La relatrice – ha riproposto alcuni dei principi alla base del Piano regionale e ribadito l’importanza essenziale, per ogni politica legata alla prevenzione, della formazione alla sicurezza, sia intesa come formazione dei soggetti aziendali che come formazione in ambito scolastico.

Questi alcuni dei temi trattati dalla relatrice in merito alla formazione:
-collaborazione con gli organismi paritetici: ad esempio ha preso in esame le difficoltà nel riconoscimento degli organismi paritetici che corrispondono ai criteri proposti dalle circolari prodotte dal Ministero del Lavoro;
-format degli attestati di frequenza, con riferimento alle modalità di registrazione e alla tracciabilità del documento;
-metodologia e-learning: deve valorizzare multimedialità, interattività con i materiali per favorire percorsi di studi personalizzati e interazione umana tra discenti e docenti/tutor.