Accordi Stato Regioni formazione ex art. 34 e art. 37 TU, linee applicative

Accordi Stato Regioni formazione ex art. 34 e art. 37 TU



Approvate nella Confenza Stato Regioni del 25 luglio e pubblicate dal ministero del Lavoro l’ “Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni”.

Si tratta di linee “concernenti le attività di formazione in materia di salute e sicurezza per datori di lavoro (ove, quando consentito per legge, decidano di svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione), lavoratori, dirigenti e preposti”. Riguardano quindi quanto introdotto dagli Accordi Stato Regioni del 21 dicembre 2011, accordi che nelle linee stesse vengono definitivamente dichiarati in vigore dalla data scelta dell’11 gennaio 2012.

Il documento fornisce chiarimenti applicativi su tutti gli aspetti trattati dagli accordi. Contiene quindi la chiave di lettura corretta attraverso la quale aziende e datori di lavoro devono osservarne gli adempimenti previsti.

Affronta il ruolo degli enti pariteciti, l’e-learning, l’aggiornamento della formazione, disciplina della formazione pregressa riguardante datori di lavoro – RSPP, lavoratori dirigenti e preposti.

Chiarisce inoltre gli obblighi dei lavoratori autonomi e ancora l’integrazione e gli obblighi di aggiornamento per RSPP e ASPP in merito alla scadenza del 14 febbraio 2012 prevista per gli esonerati con l’accordo del 26 gennaio 2006.

L’ultima seduta della Conferenza Stato Regioni ha approvato inoltre i due provvedimenti relativi al rischio rumore per i lavoratori nella musica e nei settori ricreativi e ai valori limiti di esposizione professionale ad agenti chimici, in recepimento della direttiva 2009/161/CE  della Commissione del 17 dicembre 2009.

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