Controllo e manutenzione degli impianti antincendio

SORVEGLIANZA:
Trattasi di controllo visivo atto a verificare, con frequenza variabile (generalmente mensile) che le attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo. 
La sorveglianza può essere effettuata dal personale normalmente presente nelle aree protette dopo aver ricevuto adeguate istruzioni. (DM 10/03/98) - (da affidare agli addetti antincendio)

CONTROLLO:
Trattasi dell’insieme delle operazioni tese a verificare, con frequenza almeno semestrale, la completa e corretta condizione di funzionalità delle attrezzature e degli impianti - (da affidare a ditte esterne o tecnici specializzati)

MANUTENZIONE:
Consiste nell’operazione o intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato le attrezzature e gli impianti. Essa può essere di tipo ordinario o straordinario in relazione all’entità dell’intervento, ai materiali impiegati e alle attrezzature utilizzate. (DM 10/03/98) - (da affidare a ditte esterne o tecnici specializzati)

MANUTENZIONE ORDINARIA:
Operazione che si attua in loco, con strumenti ed attrezzi di uso corrente. 
Essa si limita a riparazioni di lieve entità, bisognevoli unicamente di minuterie, e comporta l'impiego di materiali di consumo di uso corrente o le sostituzioni di parti di modesto valore espressamente previste.
(DM 10/03/98) - (da affidare a ditte esterne o tecnici specializzati)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA:
Intervento di manutenzione che non può essere eseguito in loco o che, pur essendo eseguito in loco, richiede mezzi di particolare importanza oppure attrezzature o strumentazioni particolari o che comporti sostituzioni di intere parti di impianto o la completa revisione o sostituzione di apparecchi per i quali non sia possibile o conveniente la riparazione. (DM 10/03/98) - (da affidare a ditte esterne o tecnici specializzati)

REVISIONE:
misura di prevenzione, con frequenza determinata dalle norme specifiche relative al singolo impianto o attrezzatura antincendio (es.: estintori a polvere almeno ogni 36 mesi), atta a verificare e rendere perfettamente efficiente l'impianto, tramite l'effettuazione di opportuni accertamenti ed interventi (definizione UNI) - (da affidare a ditte esterne o tecnici specializzati)

COLLAUDO:
Accertamento della perfetta rispondenza della installazione al progetto esecutivo ed alla norma (definizione UNI) - (da affidare a ditte esterne o tecnici specializzati)

INFORMAZIONE: 
Attività di coinvolgimento dei lavoratori e dei dipendenti per informarli sulle condizioni di rischio e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare. - (effettuata dal Datore di Lavoro, o da suoi delegati, o per il tramite del RSPP)

FORMAZIONE:
Attività di coinvolgimento dei lavoratori e dei dipendenti per renderli operativi contro i rischi d’incendio, resa attuabile mediante corsi teorico-pratici di tipo mirato in relazione alla tipologia ed al livello di rischio delle attività. - (effettuata dal Datore di Lavoro, o da suoi delegati)

QUANDO DEVONO ESSERE EFFETTUATI I CONTROLLI? CHI DEVE EFFETTUARLI?:
La periodicità di alcuni controlli viene definita per legge, di altri da norme di buona tecnica.
Dove non esiste un riferimento specifico viene proposta una periodicità data dall’esperienza.
Alcuni controlli devono essere effettuati da ditte o da tecnici specializzati, altri possono essere effettuati da personale interno non specializzato (addetti antincendio) al quale viene dato l’incarico.

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