Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni



L’articolo 34, comma 2, del “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro prevede che il datore  di  lavoro  che  intenda  svolgere  personalmente  i  compiti  del  servizio  di prevenzione e protezione, nei casi in cui ciò è consentito (individuati dall’allegato II del d.lgs. n. 81/2008), debba frequentare corsi di formazione di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e della articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il successivo comma 3 dell’articolo 34, citato, dispone altresì che il datore di lavoro che intenda svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione debba frequentare corsi di aggiornamento, anch’essi individuati nell’accordo in Conferenza Stato-Regioni di cui al comma 2 dell’articolo 34. L’articolo 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 dispone invece che la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione e dell’aggiornamento dei lavoratori sono disciplinati con accordo in Conferenza Stato-Regioni.Pertanto, in relazione ai datori di lavoro e ai lavoratori, in base alle previsioni appena riportate, gli accordi integrano le rispettive disposizioni di legge individuando le caratteristiche essenziali e le modalità di svolgimento delle attività formative i cui principi sono contenuti agli articoli 34 e 37 del “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro.L’articolo 21 del d.lgs. n. 81/2008 dispone che i componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono imprese e servizi ai sensi dell’art. 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti, abbiano la facoltà di sottoporsi a formazione. Ne deriva che le previsioni di cui all’accordo ex articolo 37 del “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro – dirette a fornire ai soggetti di cui all’articolo 21 utile parametro di riferimento per la formazione – non hanno nei confronti dei destinatari efficacia obbligatoria. Resta ferma, come espressamente previsto dall’articolo 21, secondo comma, lettera b), del d.lgs. n. 81/2008 (ove si legge che sono fatti salvi gli “obblighi previsti da norme speciali”), la obbligatorietà di altra formazione rispetto a quelle oggetto di regolamentazione da parte dell’accordo ex articolo 37 del “testo unico”, nei soli casi in cui essa sia imposta ai sensi di altre disposizioni di legge, da considerarsi speciali rispetto alla previsione generale di cui all’articolo 21, comma 2, citata, e che, si ripete, attribuisce ai soggetti in parola la facoltà e non anche l’obbligo di sottoporsi a formazione. A titolo meramente esemplificativo e senza che la indicazione che segue esaurisca il novero delle situazioni alle quali la norma appena citata si riferisce, si ricorda che il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, relativo alla regolamentazione dei lavori nei c.d. “ambienti confinati”, prevede, all’articolo 2, comma 1, lettera b), l’”integrale e vincolante applicazione anche del comma 2 dell’articolo 21, del decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.  81,  nel  caso  di  imprese  familiari  e  lavoratori  autonomi”.  Di conseguenza, nel campo di applicazione del d.P.R. n. 177/2011 la formazione dei lavoratori  familiari  e  dei  lavoratori  autonomi  che  compiono  opere  e  servizi  è obbligatoria e non facoltativa. Analoghe conclusioni valgono nei riguardi della formazione dei dirigenti e dei preposti, i quali – come previsto dall’articolo 37, comma 7, del d.lgs. n. 81/2008 – devono ricevere una formazione “adeguata e specifica” rispetto all’importante ruolo rivestito in azienda (e delineato sin dalle “definizioni” contenute all’articolo 2 del “testo unico” di salute  e  sicurezza  sul  lavoro),  con  obblighi  di  ampia  portata,  individuati, rispettivamente, agli articoli 18 e 19 del “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro. Rispetto ai dirigenti e ai preposti, come rimarcato alla “Premessa” dell’accordo ex articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008, la applicazione dei contenuti dell’accordo è facoltativa
costituendo, tuttavia, principio di prova in ordine al rispetto delle previsioni, citate, la circostanza che la formazione dei dirigenti e dei preposti sia stata progettata e realizzata in  modo  coerente  rispetto  alle  previsioni  dell’accordo  ex  articolo  37  del  d.lgs.  n. 81/2008. Resta inteso che il datore di lavoro potrà ottemperare all’obbligo di garantire una “adeguata e specifica” (in questi termini l’articolo 37, comma 7, del “testo unico”) formazione dei dirigenti e dei preposti anche per mezzo di attività formativa progettata e/o realizzata in modo difforme rispetto ai precetti di cui all’accordo ex articolo 37 del “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro non potendosi, in tale ipotesi, avvalere della presunzione (ovviamente semplice) del rispetto delle disposizioni di legge per mezzo di corsi conformi a quelli descritti nell’accordo stesso. Il terzo periodo della “Premessa” dell’accordo ex articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008 puntualizza che la formazione in parola: “è distinta da quella prevista dai Titoli successivi al I del D.Lgs. n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o attrezzature particolari”. In tal modo si esprime un principio, di ordine generale, in forza del quale la formazione regolamentata esaurisce l’obbligo formativo a carico del datore di lavoro, a meno che il medesimo non sia tenuto – in base a una normativa differente rispetto a quella di cui all’articolo 37 del “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro – a corsi regolamentati da disposizioni aventi le caratteristiche delle norme speciali (sempre rispetto a quelle di cui all’articolo 37, citato), contenute nei Titoli del d.lgs. n. 81/2008 successivi al Titolo I o in altre norme di legge, e che oltre a prevedere una formazione integrativa in merito a rischi specifici individuino in modo dettagliato percorsi formativi con  molteplici contenuti, diretti a esigenze ben definite e particolari di tutela, che richiedono corsi ad hoc. Sono da considerare norme speciali, nel senso appena citato, sempre senza che l’elencazione che segue possa dirsi esaustiva in ordine al novero delle norme speciali in materia di formazione: la formazione individuata, ai sensi dell’articolo 73, comma 5, del “testo unico”, in ordine a determinate attrezzature di lavoro, in base all’accordo in Conferenza Stato-Regioni approvato in data 22 febbraio 2012 e la formazione di cui all’articolo 136, comma 6, e allegato XXI del d.lgs. n. 81/2008 (formazione montatori ponteggi).  Si reputa che sia espressamente da considerare come speciale, e quindi oggetto di formazione “aggiuntiva” rispetto a quella di cui all’accordo ex art. 37 del “testo unico”, la formazione di cui all’articolo 258 del “testo unico”, in relazione ai lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri di amianto.

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