Organizzazione delle squadre antincendio

 NOMINA DEGLI ADDETTI DELLA SQUADRA ANTINCENDIO
Il datore di lavoro deve nominare la squadra di emergenza (D. Lgs. 81/08 e s.m.i., art. 18, comma 1 lettera b). Gli addetti della squadra devono seguire idoneo corso di formazione della durata di 4, 8, 16 ore in funzione del livello di rischio incendio (basso, medio, elevato).
I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione se non per giustificato motivo.
Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o unità produttiva (art 43 comma 3).
Fino all’adozione di specifici criteri di formazione, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e gestione dell’emergenze nei luoghi di lavoro stabiliti dal DM 10 marzo 1998 (art. 46, comma 4).
Numero addetti: il decreto lascia ampia discrezionalità nella scelta del numero dei lavoratori incaricati del servizio di emergenza; il decreto definisce, infatti, che il numero di addetti deve dipendere dalle specificità dei rischi presenti e dalle dimensioni dell’azienda.



L’esame finale per il conseguimento dell’idoneità è previsto soltanto per le attività elencate nell’Allegato X del D.M. 10.03.98

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