Linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2

Linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2:
Adeguamento  e  linee  applicative  degli  accordi  ex  articolo  34,  comma  2,  e  37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni

Articolo 34  
Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai Rischi
Comma 2
Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del presente Decreto Legislativo ……..  

Articolo 37
  Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti  

Comma 2  
La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui aòl comma 1 sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto Legislativo

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