cosa si intende esattamente per attrezzature


attrezzature
In data 12 Marzo 2012 é stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’Accordo del 22 Febbraio 2012 tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano riguardantel’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione. Il tutto in attuazione dell’art. 73, comma 5, del D. Lgs. 81/2008 Testo Unico sulla sicurezza e successive modifiche ed integrazioni, che parla proprio della formazione degli utilizzatori delle attrezzature.

Per prima cosa è necessario chiarire cosa si intende esattamente per “attrezzature; si riporta un elenco non esaustivo di cui è prevista una futura integrazione:
- piattaforme di lavoro mobili elevabili (allegato III dell’accordo);
- gru per autocarro (allegato IV dell’accordo);
- gru a torre (allegato V dell’accordo);
- carrelli elevatori semoventi (allegato VI dell’accordo);
- gru mobili (allegato VII dell’accordo);
- trattori agricoli o forestali (allegato VIII dell’accordo);
- macchine movimento terra (allegato IX dell’accordo);
- pompe per calcestruzzo (allegato X dell’accordo).
I programmi prevedono che gli allievi frequentino:
• un modulo giuridico (della durata di un’ora con caratteristica di credito formativo permanente)
• un modulo teorico (di durata e contenuti tecnici variabili a seconda dell’attrezzatura)
• un modulo pratico specifico (di durata e contenuto variabile a seconda dell’attrezzatura, a carattere di esercitazione pratica).
L’abilitazione ha validità pari a 5 anni, al termine dei quali i lavoratori devono frequentare corsi di aggiornamento della durata minima di 4 ore, di cui almeno 3 relative alla parte pratica.
Per quanto riguarda l’organizzazione dei corsi, è necessario che:
• venga individuato un responsabile del progetto formativo (che può essere anche il docente);
• venga tenuto un registro di presenza dei partecipanti;
• il numero dei partecipanti non sia superiore a 24 individui;
• per le attività pratiche la proporzione istruttore/allievi non sia superiore a 1/6 (almeno un docente ogni 6 allievi);
• le attività pratiche siano effettuate in area idonea al fine di avere lo spazio sufficiente per la movimentazione e l’utilizzo dell’attrezzatura in questione;
• i partecipanti frequentino almeno il 90% del monte ore complessivo.

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