Costi della sicurezza lavoro

d lgs 81
Garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori nei cantieri edili e di ingegneria civile comporta inevitabilmente un costo economico. Si tratta del costo sostenuto per predisporre ed utilizzare misure di prevenzione e protezione adatte ad eliminare/ridurre il pericolo di infortunio e di malattia nel rispetto delle norme in materia.

Il vigente decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, successivamente integrato e modificato dal decreto legislativo n. 106 del 2009, prevede all'allegato XV articolo 4.1, per i cantieri temporanei o mobili relativamente ai contenuti minimi dei piani di sicurezza e di coordinamento, la stima dei costi della sicurezza:

a) degli apprestamenti previsti nel PSC

b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti

c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;

d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva

e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza

f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti

g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

Si precisa, inoltre, che i costi della sicurezza devono essere stimati dal coordinatore per la progettazione al fine di garantire che i lavori siano svolti con il livello di sicurezza richiesto e saranno contrattualmente computati come spese a carico del committente dell'opera ed accreditati alle imprese esecutrici.

Le motivazioni che hanno spinto i legislatori ad evidenziare con una netta separazione i costi di realizzazione dell'opera dai costi per la tutela dei lavoratori si basano sul principio per cui non è assolutamente possibile speculare sulla salute dei lavoratori.

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