decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il comma 11sostituito

d lgs 81
1. All'articolo 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il comma 11 è sostituito dal seguente:

''11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche  è  effettuata  dall’INAIL  che  vi  provvede  nel  termine  di  quarantacinque  giorni  dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL o, ove ciò sia previsto  con  legge  regionale,  dell’ARPA,  ovvero  di  soggetti  pubblici  o  privati  abilitati  con  le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, che vi provvede nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità di cui al comma 13. L’INAIL, le ASL o l’ARPA hanno l’obbligo di comunicare al datore di lavoro, entro 15 giorni dalla richiesta, l’eventuale impossibilità ad effettuare le verifiche di propria competenza. In tal caso il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati alle verifiche, secondo le modalità di cui al comma 13.”.

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