Misure di semplificazione in materia di comunicazioni e notifiche

semplificazione1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dell’obbligo di cui all’articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro per almeno un giorno, escluso quello dell’evento, al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 54 è abrogato;
b) all’articolo 56:

1. il primo comma è sostituito dal seguente: “Le autorità di pubblica sicurezza, le autorità portuali e consolari, le direzioni territoriali del lavoro e i corrispondenti uffici della Regione Sicilia e delle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio acquisiscono dall’INAIL, mediante accesso telematico, i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore ai trenta giorni.”;
2. al secondo comma, l’alinea è sostituita dalla seguente: “Nel più breve tempo possibile, e in ogni caso entro quattro giorni dalla presa visione, mediante accesso alla banca dati INAIL, dei dati relativi alle denunce di infortuni di cui al primo comma, la direzione territoriale del lavoro – settore ispezione del lavoro procede, su richiesta del lavoratore infortunato, di un superstite o dell’INAIL, ad un’inchiesta al fine di accertare:”;

3. dopo il quarto comma è inserito il seguente: “Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.

2. L’articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è sostituito dal seguente: “Art. 67 (Notifiche  all’organo  di  vigilanza   competente  per  territorio)  - 
1.  In  caso  di  costruzione  e realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e ristrutturazioni  di  quelli  esistenti,  i  relativi  lavori  devono  essere  eseguiti  nel  rispetto  della normativa di settore e devono essere comunicati all’organo di vigilanza competente per territorio i seguenti elementi informativi:
a) descrizione dell’oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse;
b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.
2. Il datore di lavoro effettua la comunicazione di cui al comma 1 nell’ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione,  sentita  la  Conferenza  per  i  Rapporti  tra  lo  Stato,  le  Regioni  e  le  Province autonome, vengono individuate, secondo criteri di semplicità e comprensibilità, le informazioni da trasmettere e definiti i modelli uniformi da utilizzare per i fini di cui al presente articolo.
3. Le Amministrazioni che ricevono le comunicazioni di cui al comma 2 provvedono a trasmettere in via telematica le informazioni loro pervenute con le modalità di cui al comma 2 all’organo di vigilanza competente per territorio.

4. La comunicazione di cui al presente articolo si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori.

5. Fino alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2 trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.”
3. All’articolo 225, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.”.
4. All’articolo 240, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.”.
5. All’articolo 250, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro”.

6. All’articolo 277, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.”


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