ruolo individuato per la formazione

regione enti bilateraliAncora una volta si parla degli Enti bilaterali ed organismi paritetici non rendendosi conto che il ruolo individuato per la formazione con linee guide e’ stato completamente sminuito :

1) Gli organismi paritetici svolgono la propria attività di “supporto” alle aziende operando sia nel territorio che nel settore di attività del datore di lavoro (in questo senso l’articolo 37, comma 12).

2) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non provvede ad alcun accreditamento rispetto agli organismi paritetici né riconosce ai medesimi o alle organizzazioni datoriali o sindacali nel cui contesto i medesimi organismi siano costituiti alcuna capacità di rappresentanza in base a protocolli o “codici” del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i quali, pertanto, non rilevano ai fini della verifica dei requisiti appena richiamati. Allo stesso modo e per le stesse ragioni non può essere attribuita alcuna valenza, ai fini del possesso dei requisiti di rappresentanza di cui alla legge, all’eventuale inoltro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di documentazione finalizzata al citato “accreditamento”. Inoltre, si ricorda che l’accordo ex articolo 34 precisa che gli organismi paritetici sono soggetti formatori per i datori di lavoro qualora effettuino le “attività formative o di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione”.

Commenti