LA TUTELA DEI LAVORATORI

LA TUTELA DEI LAVORATORI NEGLI ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI DI SICUREZZA SOCIALE CON PAESI EXTRACOMUNITARI

INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALILe Convenzioni Internazionali in materia di sicurezza sociale vengono stipulate per assicurare alle persone che si recano per svolgere un'attività lavorativa in uno Stato non appartenente all’Unione Europea gl i stessi
benefici previsti dalla legislazione del Stato estero nei confronti dei propri cittadini.

Sono atti giuridici di diritto internazionale in forza dei quali gli Stati firmatari si impegnano ad applicare, nei rispettivi territori, un regime di sicurezza sociale, e quindi anche una tutela in materia di infortuni sul lavoro
e malattie professionali, nei confronti dei cittadini migranti dell'altro Stato al fine di garantire la libera circolazione di manodopera.

Le Convenzioni bilaterali, a differenza dei Regolamenti Comunitari, per essere operanti nell'ordinamento interno dello Stato necessitano di apposito atto legislativo (cosiddetta legge di ratifica) per introdurre nel proprio ordinamento interno quanto convenuto con l'altro Stato. Hanno validità sol o per gli Stati firmatari ed operano in modo autonomo rispetto ad altre convenzioni.
In linea di principio le Convenzioni non incidono sulle singole normative nazionali modificandole - e quindi sui livelli di tutela garantiti dagli Stati contraenti - bensì sono finalizzate a migliorare gli effetti derivanti dall’applicazione delle normative nazionali garantendo:

PARITA’ DI TRATTAMENTO
Principio in base al quale ciascuno Stato stipulante riconosce ai lavoratori migranti, operanti sul proprio territorio nazionale, gli stessi diritti riservati ai cittadini residenti.
TERRITORIALITA’ DELLA LEGISLAZIONE APPLICABILE
Al lavoratore migrante si applica la legislazione di sicurezza sociale dell o Stato dove viene effettivamente svolto il lavoro (Per il lavoratore distaccato non vige il principio della territorialità: rimane soggetto alla legislazione dello Stato in cui ha sede l’impresa)
ESPORTABILITA’ DELLE PRESTAZIONI
Mantenimento dei diritti acquisiti- Ad ulteriore garanzia del lavoratore migrante, è previsto che le prestazioni non siano soggette a riduzione, sospensione o soppressione per il fatto che l’avente diritto trasferisca la propria residenza in un altro Stato.

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