I lavori in spazi confinati

lavori in spazi confinatiI lavori in spazi confinati sui quali prestare attenzione sono: serbatoi, silos, reti fognarie, sistemi di drenaggio chiusi, cisterne aperte, vasche, camere di combustione all’interno dei forni, tubazioni.

Si tratta per lo più di lavori in appalto o subappalto dove le modalità di accadimento si ripetono e sono imputabili sempre alle stesse cause: carenza di informazione ed addestramento sui rischi presenti nell’area di lavoro, mancato coordinamento tra impresa appaltante e imprese o lavoratori autonomi appaltatori.

Proprio per favorire la prevenzione di incidenti negli spazi confinati di Expo 2015, il Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell’ Azienda Sanitaria Locale di Milano ha elaborato il quaderno tecnico “Attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (DPR 177/2011). Riferimenti normativi e requisiti di sicurezza”, curato dal Gruppo di Lavoro sugli Ambienti Confinati, costituito da Medici e Tecnici della Prevenzione del Servizio PSAL. Un manuale rivolto principalmente a chi gestisce le attività negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, di cui al DPR 177/2011, e in cui sono riportati sia i riferimenti normativi specifici che i requisiti necessari per svolgere queste attività in condizioni di sicurezza.

Nel documento dell’Asl di Milano si riportano precise indicazioni sulla classificazione degli ambienti confinati con riferimento alla classificazione proposta da OSHA che “definisce spazio confinato un luogo in cui sussistono le seguenti condizioni:
A. largo abbastanza da consentire ad un lavoratore di entrare interamente con il corpo ed eseguire il lavoro assegnato;
B. che crea limitazioni e/o impedimenti per l’ingresso o l’uscita (cioè non si riesce ad entrare o uscire senza piegarsi, senza ostacoli, senza salire o scendere, senza girarsi o contorcersi);
C. non è progettato per essere occupato continuativamente da un lavoratore”.

E se nello spazio così identificato si verifica una delle seguenti condizioni:
- rischio anche potenziale di atmosfera pericolosa
- rischio di seppellimento
- rischio di intrappolamento
- rischio grave di altro tipo
“è necessario richiedere obbligatoriamente un permesso per consentire l’accesso”. E per evitare di introdurre ulteriori definizioni – continua il quaderno tecnico – “si ritiene che lo stesso possa coincidere col permesso di lavoro”.

Nel documento, che vi invitiamo a visionare integralmente, è riportata una tabella di classificazione degli spazi confinati, divisi in tre classi a seconda delle caratteristiche (spazio confinato che presenta un alto e immediato rischio per la salute e la vita del lavoratore; spazio confinato non immediatamente pericoloso ma che può portare a situazioni di infortunio se non vengono adottate misure preventive; spazio confinato in cui il rischio è trascurabile e non è prevedibile un peggioramento), dell’ossigeno presente, dell’esplodibilità e della tossicità. 

Dopo essersi soffermato sui requisiti dell’idoneità tecnico professionale delle ditte in appalto e sui requisiti dei contratti di subappalto, il manuale offre utili informazioni sui requisiti di qualificazione per svolgere attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati con riferimento a quanto richiesto dalla normativa nazionale (D.lgs. 81/2008, DPR 177/2011 e D.Lgs. 276/2003):
- valutazione dei rischi: “documentazione che attesti l’integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi”;
- sorveglianza sanitaria: “documentazione che attesti l’applicazione delle vigenti disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria (idoneità specifica alla mansione) anche per i lavoratori autonomi e le imprese familiari”;
- gestione delle emergenze: “documentazione sulle misure di gestione delle emergenze previste anche per lavoratori autonomi e imprese familiari”;
- requisito esperienziale: “documentazione che attesti che il personale presente (in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro) nonché il preposto abbia esperienza almeno triennale dimostrabile” relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati;
- informazione/formazione/addestramento: “documentazione attestante l’attività di informazione/formazione/addestramento di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati”;
- regolarità contrattuale: “i lavoratori sono assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto. In caso di appalto i relativi contratti sono stati preventivamente certificati”;
- regolarità contributiva: “disponibilità del Documento unico di regolarità contributiva”;
- costi delle misure di sicurezza: “indicazione nei contratti di appalto/sub-appalto dei costi delle misure adottate per eliminare/ridurre al minimo i rischi i materia di salute e sicurezza sul lavoro”.

Veniamo ad una breve presentazione della valutazione del rischio correlata a questi ambienti a rischio.

Questi i requisiti della valutazione:
- “valutazione preventiva della possibilità di non accedere all’ambiente confinato per l’esecuzione del lavoro;
- valutazione dei rischi connessi all’accesso in ambiente confinato;
- predisposizione di una specifica procedura di lavoro a seguito della valutazione;
- se risulta che l’ambiente ha contenuto in precedenza fluidi/solidi pericolosi, disponibilità delle schede di sicurezza”.
E la valutazione deve riguardare “almeno i seguenti rischi:
A. chimico: riduzione della concentrazione di ossigeno; incendio dovuto a incremento del tenore di ossigeno/esplosione da dispersione di sostanze infiammabili e/o polveri combustibili; presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose/ polveri comprese quelle derivanti da esposizione all’amianto;
B. biologico: contaminazione con agenti biologici di varia natura a secondo delle caratteristiche dell’ambiente operativo (es. fogne);
C. fisico: ustioni/congelamento per presenza di parti ad elevata/bassa temperatura ingresso in macchine termiche (es. evaporatori, caldaie, scambiatori); rumore/vibrazioni/campi elettromagnetici (CEM);
D. elettrico: impianti/apparecchi non adeguati; danneggiamento/perdita dell’isolamento; rischio di elettrocuzione, specie per attività all’interno di luoghi conduttori ristretti;
E. investimento/schiacciamento: accesso da aree stradali; caduta di gravi; errori di manovra di attrezzature/veicoli;
F. caduta: impiego di attrezzature non adeguate; impiego di attrezzature in maniera errata (es. scale portatili troppo corte o non vincolate); mancato utilizzo dei DPI anticaduta;
G. annegamento/seppellimento: impiego di attrezzature di intercettazione del flusso non adeguate; tracimazioni/eventi meteorici improvvisi; operazioni su materiali solidi instabili;
H. altri rischi: interferenze con altre lavorazioni; temperature estreme; seppellimento da materiali instabili, caduta di oggetti dall’alto; superfici bagnate e scivolose; posture disagevoli; rischi di natura psicologica (es. claustrofobia)”.

E la procedura di lavoro correlata alla valutazione del rischio effettuata deve contenere almeno:
- “l’individuazione del tipo di lavoro (meccanico, elettrico, edile, ecc.), con caratterizzazione del luogo in cui viene effettuato l’intervento;
- l’individuazione delle persone, delle competenze e della specializzazione necessarie per eseguire il lavoro;
- la scomposizione dell’intervento in fasi e la descrizione delle stesse in ordine cronologico;
- i mezzi personali e collettivi di protezione, la cartellonistica da adottare contro i pericoli evidenziati e l’individuazione delle attrezzature, delle macchine e delle modalità di lavoro per svolgere in sicurezza ogni singola fase”.

Concludiamo con qualche informazione sulla predisposizione di uno specifico piano di emergenza, derivante dall’analisi dei rischi.

Il piano di emergenza dovrà contenere anche indicazioni relative a:
- “informazione, formazione ed addestramento del personale addetto all’emergenza;
- disponibilità delle attrezzature e dei DPI per le vie respiratorie per il soccorso e il salvataggio;
- definizione di uno specifico percorso per l’accesso dei mezzi di soccorso armonizzato con il piano di viabilità generale”.
E in particolare l’addestramento deve riguardare:
- “l’uso dei DPI di III categoria;
- l’uso degli strumenti di misura per rilevare il tenore di ossigeno, gas/vapori infiammabili e gas tossici;
- l’uso dei mezzi e attrezzature di soccorso e salvataggio”.

I temi affrontati dal quaderno tecnico:

Classificazione degli ambienti confinati
Idoneità Tecnico Professionale delle ditte in appalto
Requisiti di qualificazione
Contratti di subappalto tra impresa affidataria e impresa esecutrice o lavoratori autonomi
Valutazione del rischio
Piano di emergenza
Permesso di lavoro
DPI – strumentazioni – attrezzature
Aperture e percorsi per l’accesso
Lavori elettrici
Lavori di saldatura
Sorveglianza sanitaria
Formazione per operatori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati

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