locali semisotterranei e sotterranei

locali semisotterranei e sotterranei
Articolo 65 - Locali sotterranei o semisotterranei
1. È vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.
3. L’organo di vigilanza può consentire l’uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2.

Nel Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ( D.Lgs. 81/2008), il comma 1 dell’articolo 65 (nel Titolo II, relativo ai luoghi di lavoro) vieta l’utilizzo, per qualsiasi attività lavorativa, dei locali semisotterranei e sotterranei, ma inserisce una successiva deroga al divieto.
È evidente che, in questa situazione normativa “articolata”, possano sorgere dubbi e interpretazioni diverse sui confini e sui criteri delle deroghe previste per legge.
Proprio per dare una risposta ad alcuni di questi dubbi, è stato pubblicato dalla Commissione per gli interpelli l’Interpello n. 5/2015 del 24 giugno 2015 che ha per oggetto la “risposta al quesito relativo all'art. 65 del d.lgs. n. 81/2008 sui locali interrati e seminterrati”.
Si parte da un’istanza di interpello da parte del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) in merito alla corretta interpretazione dell'art. 65 del Testo Unico.
Infatti il CNI scrive che ‘il decreto legislativo n. 81/2008 prevede, all'art.65, commi 2 e 3, che, in deroga, possono essere destinati al lavoro, locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche (comma 2) e comunque anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche (comma 3) in assenza di emissioni di agenti nocivi, assicurando sempre idonee condizioni di aerazione meccanica e/o naturale, di illuminazione artificiale e di microclima (bar, ristoranti, attività commerciali, ecc.). L'ordine degli ingegneri ritiene che, alle condizioni suddette, vi possa essere permanenza di lavoratori in detti locali per l'intera giornata lavorativa contrattuale".

Quello che chiede dunque il Consiglio Nazionale degli Ingegneri alla Commissione è la “conferma della correttezza di tale interpretazione”.

Prima di rispondere la Commissione per gli interpelli, prevista dall’articolo 12 comma 2 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nel lavoro, segnala che “le modalità di utilizzo dei locali sotterranei o semisotterranei sono regolamentate dall'art. 65 del d.lgs. n. 81/2008”. E si sottolinea che il comma 3 dell'articolo “attribuisce all'organo di vigilanza il potere di ‘consentire l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2’”.

Ricordiamo, a questo proposito, che sui siti di molte Aziende Sanitarie Locali, sono presenti precise indicazioni relative alle documentazioni necessarie, ai criteri di deroga e alle linee guide per l’utilizzo di locali interrati e seminterrati destinati alla permanenza di persone per attività lavorativa.

Torniamo all’interpello e alla risposta fornita dalla Commissione.

Si indica che “il potere attribuito all' organo di vigilanza, dal succitato art. 65 comma 3, si concretizza in uno specifico potere autorizzativo atto a rimuovere, con un determinato provvedimento, i limiti posti dall'ordinamento all'utilizzazione dei locali sotterranei o semisotterranei, previa verifica della compatibilità di tale esercizio con il bene tutelato e costituito, nel caso in specie, dalla salute e sicurezza dei lavoratori”.

Fatta questa premessa, il provvedimento di autorizzazione “deve essere congruamente motivato in ordine a quanto previsto al comma 3 dell'art. 65, il quale impone che le predette lavorazioni ‘non diano luogo ad emissione di agenti nocivi’, presuppone il rispetto del d.lgs. n. 81/2008 e, in particolare, richiede la verifica che si sia provveduto ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima (comma 2, art. 65, d.lgs. n. 81/2008)”.

E si desume infine che “nell'ambito dell'atto autorizzativo anche eventuali limitazioni sull'orario di lavoro devono trovare una concreta e determinata motivazione strettamente correlata alle esigenze imposte e specificate dalla norma medesima”.

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