classificazioni etichettature CLP

classificazioni etichettature CLP
Obblighi di notifica nell’inventario delle classificazioni e delle etichettature.
Infatti fabbricanti, importatori o utilizzatori a valle “devono classificare le sostanze e miscele, già classificate in conformità alla DSP e alla DPP, secondo i criteri del reg. CLP e modificarne le etichette, le schede di dati di sicurezza e, in alcuni casi, l’imballaggio”.

Ad esempio con riferimento ai nuovi elementi dell’etichetta e ai principali cambiamenti da DPD a CLP per le miscele. Ad esempio:
- tossicità acuta per la salute umana: cambia il metodo di calcolo;
- corrosione/irritazione: cambiano i limiti per la classificazione - 5% invece di 10% per corrosivo (ex R35/R34); 3% invece di 10 % per i gravi danni agli occhi (ex R41); 10% invece di 20% per irritante occhi e pelle (ex R36/R38); 1% per Irritante occhi e pelle se presente un corrosivo (era 5% per R34);
- tossicità riproduttiva: cambiano i limiti per la classificazione - 0.3% invece di 0.5% per Cat 1 A e Cat 1 B (ex Cat 1 e 2); 3% invece di 5% per Cat 2 (ex Cat 3);
- tossicità acuta e cronica per l’ambiente: cambiano i criteri e i metodi di calcolo.

Alcuni cambiamenti relativi a:
- chiusure di sicurezza per bambini per recipienti di qualsiasi capacità offerti o venduti al dettaglio;
- indicazione di pericolo riconoscibile al tatto per recipienti di qualsiasi capacità offerti o venduti al dettaglio.

Ci si sofferma brevemente anche sulla conversione delle etichette al Regolamento CLP e alla classificazione delle miscele usando la classificazione minima delle sostanze (“traslazione nell'allegato VII CLP per convertire l'esistente classificazione DPD in CLP”):
- “si applicano ai pericoli quando c’è buona corrispondenza tra vecchio e nuovo sistema;
- non si applicano se non c’è una classificazione corrispondente nel CLP;
- si applicano alle miscele se erano classificate in base alla sperimentazione e quindi equiparate alle sostanze;
- non si applicano quando le miscele sono state classificate con il calcolo perché sono cambiati i valori limite di concentrazione e i sistemi di calcolo”.
E si ricorda che:
- “la classificazione minima è contrassegnata in Allegato VI con un asterisco;
- per la tossicità acuta e STOT -RE, la classificazione secondo direttiva 67/548/CEE non corrisponde direttamente alla classificazione in una classe e categoria di pericolo secondo CLP” (STOT: Tossicità specifica di organo bersaglio);
- “i fabbricanti o gli importatori applicano questa classificazione, tuttavia devono effettuare la classificazione in una categoria di pericolo più grave in caso dispongano di ulteriori informazioni da cui risulti che ciò sia più adeguato”.

Dopo le indicazioni sugli adeguamenti al Progresso Tecnico (ATPs) in applicazione alle miscele dal 1° giugno 2015, la relazione si conclude con un elenco delle cose da fare in relazione alla scadenza del 1° giugno 2015:
- “verificare le etichette dei prodotti - Pittogrammi, indicazioni di pericolo (ex frasi di rischio), consigli di prudenza;
- verificare le SDS (la sezione 2 contiene la classificazione ed etichettatura);
- contattare il fornitore (si può usare la classificazione esistente se non si cambia la composizione);
- contattare associazioni di categoria e organizzazioni di settore (possono fornire supporto e guida);
- contattare gli helpdesk CLP (forniscono informazioni nelle lingue nazionali);
- consultare l’Inventario ECHA C&L (si trova la classificazione armonizzata se disponibile);
- consultare le guide orientative CLP dell’ECHA, le FAQ, e gli altri documenti disponibili nel sito web ECHA;
- applicare le classificazioni armonizzate per le sostanze (è un obbligo);
- notificare all’Archivio preparati i componenti della miscela classificata come pericolosa (ai fini del trattamento delle emergenze);
- notificare le sostanze all’Inventario ECHA C&L (1 mese dopo l’immissione sul mercato)”.

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