Fascicolo sanitario elettronico

Fascicolo sanitario elettronico
Una definizione e una disciplina normativa del Fascicolo sanitario elettronico (art. 12). L’impianto normativo fornisce una defi nizione del Fse, corrispondente a quella elaborata dall’Autorità nel 2009, ed individua quale presupposto legittimante l’utilizzo del Fascicolo il consenso al trattamento dei dati personali da parte dell’interessato, così come indicato anche dal Garante nelle predette Linee guida.
Con riferimento all’assetto normativo introdotto nel 2012 in materia di Fse, l’Autorità ha partecipato al tavolo di lavoro istituito al riguardo presso il Ministero della salute che aveva come scopo istituzionale quello di redigere una bozza di decreto di attuazione della norma primaria sul Fse, elaborando in quella sede numerose osservazioni. In considerazione dell’accoglimento di tutte le indicazioni rese dall’Autorità, il Garante ha potuto così esprimere parere favorevole sullo schema di decreto in materia di Fse (parere del 22 maggio 2014 citato). La medesima attenzione che è stata posta dal Garante in ordine agli aspetti di protezione dati personali connessi all’istituzione del Fascicolo sanitario elettronico è stata rivolta anche con riferimento ai trattamenti di dati personali effettuati dalle strutture sanitarie mediante il dossier. Secondo la definizione resa nelle citate Linee guida del 2009 il dossier sanitario è lo strumento costituito presso un organismo sanitario in qualità di unico titolare del trattamento (es., ospedale, azienda sanitaria, casa di cura) al cui interno operino più professionisti, attraverso il quale sono rese accessibili informazioni, inerenti allo stato di salute di un individuo, relative ad eventi clinici presenti e trascorsi (es., referti di laboratorio, documentazione relativa a ricoveri, accessi al pronto soccorso), volte a documentarne la storia clinica. Il dossier sanitario, dunque, raccoglie le informazioni relative agli eventi clinici occorsi all’interessato esclusivamente presso un’unica struttura sanitaria. In via principale, pertanto, si differenzia dal Fse per la circostanza che i documenti e le informazioni sanitarie accessibili tramite tale strumento sono state generate da un solo titolare del trattamento e non da più strutture sanitarie in qualità di autonomi titolari, come avviene proprio per il Fse. Ciò stante, molte delle misure individuate a tutela della protezione dei dati in occasione dell’esame dei testi normativi relativi all’istituzione del Fse si ritiene debbano trovare applicazione anche con riferimento ai trattamenti effettuati mediante il dossier sanitario.

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