formazione generale dei lavoratori

Attestato
La formazione generale dei lavoratori va necessariamente attestata separatamente dalla formazione specifica oppure per entrambe può anche essere rilasciato un solo attestato?

Il modulo di formazione generale ex art. 37 del D.lgs. 81/08 costituisce credito formativo permanente, mentre la Formazione Specifica con riferimento alla lettera b) del comma 1 e al comma 3 dell’articolo 37 del D.lgs. 81/08, deve avvenire nelle occasioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 del medesimo articolo, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. La formazione specifica è soggetta, inoltre, ad aggiornamenti previsti dal comma 6 dell’articolo 37 del D.lgs. 81/08, con riferimento ai rischi individuati ai sensi dell’articolo 28. Per questo motivo è consigliabile attestare separatamente la formazione generale da quella specifica, come peraltro previsto nella DGR n. 22-5962 del 17 Giugno 2013.

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