formazione impresa con dipendenti somministrati

Nel caso di impresa con dipendenti somministrati, i costi relativi alla formazione in merito alla sicurezza e alla visita di idoneità lavorativa sono a carico dell’effettivo datore di lavoro (ovvero dell’agenzia di somministrazione) o dell’impresa presso la quale i lavoratori sono impiegati?

L’articolo 3 comma 5 del D.lgs. 81/08 stabilisce che «Nell’ipotesi di prestatori di lavoro nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro di cui all’articolo 20 e seguenti del D.lgs. 276/03 e smi, fermo restando quanto specificamente previsto dal comma 5 dell’articolo 23 del citato Decreto, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente Decreto sono a carico dell’utilizzatore». A sua volta il comma 5 dell’articolo 23 del Decreto Legislativo n. 276 del 2003 prevede che: «Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal D.lgs. 626/94 e smi. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore; in tale caso va indicato nel contratto del lavoratore.
Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l’utilizzatore ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal D.lgs. 626/94 e smi. L’utilizzatore osserva altresì, nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla Legge e dai Contratti collettivi». Peranto, occorre verificare i contenuti del contratto con l’agenzia di somministrazione.

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