Gestione della Sicurezza Antincendio

Gestione della Sicurezza Antincendio
Un Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio (SGSA) deve essere strutturato in forma tale che, nel tempo, “non ci sia una riduzione del livello di sicurezza prescelto, oltre che un attento mantenimento di tutti i parametri posti alla base della scelta sia degli scenari di incendio che dei progetti”.
Inoltre il SGSA deve essere definito attraverso “uno specifico documento organizzativo gestionale, presentato all'organo di controllo fin dalla fase di approvazione del progetto e da sottoporre a verifiche periodiche”.
In questo documento devono essere valutati ed esplicitati i provvedimenti adottati in relazione a:
- organizzazione del personale;
- identificazione e valutazione dei pericoli derivanti dall'attività;
- controllo operativo;
- manutenzione dei sistemi di protezione;
- gestione delle modifiche;
- informazione agli ospiti;
- pianificazione di emergenza;
- addestramento del personale e delle squadre aziendali;
- sicurezza delle squadre di soccorso;
- controllo delle prestazioni;
- controllo e revisione;
- procedure da adottare in caso di incendio o altro evento dannoso”.
Dunque oltre al mantenimento nel tempo delle iniziali condizioni di sicurezza iniziali, deve essere prevista anche “l’organizzazione dell’emergenza e – ove necessario – anche dell’evacuazione dell’attività”.

I controlli operativi richiedono, ad esempio, un’attività di sorveglianza “intesa come controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo”. Sorveglianza che “può essere effettuata dal personale normalmente presente nelle aree protette dopo aver ricevuto adeguate istruzioni” e che riguarda anche gli interventi di manutenzione.
Inoltre particolare attenzione “deve essere posta – oltre alla verifica delle condizioni di insorgenza di un incendio – anche allo stato di:
- vie di esodo;
- attrezzature ed impianti di protezione antincendio;
- segnaletica;
- illuminazione di emergenza;
- impianti tecnologici;
- ventilazione.

Il certificato di prevenzione incendi (CPI), “così come inteso nel nuovo regolamento, analogamente al verbale della visita tecnica, non è più un provvedimento finale di un procedimento amministrativo, ma costituisce solo il risultato del controllo effettuato”. Assume la valenza di ‘attestato del rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e della sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio’.

Le direttive Seveso, nate per migliorare la sicurezza degli stabilimenti con rischi di incidenti rilevanti, e ricorda che la normativa, di origine comunitaria, “richiede ai gestori degli impianti a rischio di incidente rilevante, l’obbligo di implementare un sistema di gestione per la sicurezza, con la convinzione che l’approccio gestionale sia fondamentale per la prevenzione degli incidenti”. E nell’ambito del recepimento della direttiva Seveso II (96/82/CE) “è stata pubblicata con il DM 9 agosto 2000, una linea guida per la verifica del sistema di gestione sicurezza”, una linea guida che “non dà indicazioni esplicite su come il gestore deve organizzare il sistema di gestione, rimandando semplicemente allo stato dell’arte e menzionando in particolare la norma UNI 10617”.
Non bisogna poi dimenticare che la direttiva 2012/18/UE del 4 luglio 2012 (la cosiddetta direttiva Seveso III) dal primo giugno 2015 ha sostituito la direttiva Seveso II, ma è ancora  in attesa di recepimento nella nostra normativa nazionale.

Queste direttive hanno introdotto il principio che “per prevenire gli incidenti rilevanti non basta solamente gestire la sicurezza impiantistica e tecnologica (cosa fondamentale) ma in aggiunta occorre affrontare in modo puntuale anche l’approccio gestionale”. E la direttiva 96/82/CE prevede “l’adozione obbligatoria, da parte del gestore di un’attività soggetta di un Sistema di Gestione della Sicurezza per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (SGS PIR), che deve essere attuato secondo quanto previsto nell’Allegato III della direttiva stessa”.

La norma UNI 10617:2009 ha sostituto la versione precedente del 1997, “allineandosi perfettamente ai requisiti analoghi della ISO 14001:2004 e BS OHSAS 18001:2007, con l’unica differenza di un requisito, il 4.4.8, specifico per la gestione delle modifiche. Esso costituisce un capitolo di approfondimento per quello della valutazione dei rischi, il 4.3.1, all’interno del quale è richiamato l’obbligo di valutazione preventiva dei rischi in caso di modifiche organizzative, impiantistiche o strutturali, il cui output costituisce l’input per gli altri requisiti di sistema: obiettivi, formazione, controllo operativo, monitoraggio, ecc”.
In particolare la profonda revisione della norma UNI 10617 “implica, in futuro, la revisione delle altre norme tecniche collegate, quali ad esempio la UNI 10616 (‘Impianti di processo a rischio di incidente rilevante. Gestione della sicurezza nell’esercizio. Criteri fondamentali di attuazione’) o la UNI 10672 (‘Impianti di processo a rischio di incidente rilevante. Procedure di garanzia della sicurezza nella progettazione’), e costituisce un punto di riferimento anche per la progettazione e implementazione di un sistema di gestione antincendio per le attività non a rischio di incidente rilevante, per le quali è comunque obbligatorio un SGSA, secondo quanto previsto dal DM 9 maggio 2007”.

Tornando infine proprio al DM del 9 maggio 2007, l’autore sottolinea che l’approccio ingegneristico antincendio (Fire Safety Engineering-FSE), essendo di tipo prestazionale, consente di superare – come raccontato ai nostri microfoni anche dal Comandante dei Vigili del Fuoco di Milano – “i limiti dell’approccio antincendio di tipo qualitativo del DM 10 marzo 1998, in particolare per quanto riguarda la verifica di adeguatezza delle misure antincendio e la definizione delle misure compensative”. E proprio la metodologia prestazionale, “basandosi sull'individuazione delle misure di protezione effettuata mediante scenari di incendio valutati ‘ad hoc’, richiede, affinché non ci sia una riduzione del livello di sicurezza prescelto, un attento mantenimento nel tempo di tutti i parametri posti alla base della scelta sia degli scenari che dei progetti”. Ed è dunque necessario che venga posto in atto il sistema di gestione della sicurezza antincendio.
Un sistema di gestione che, segnaliamo per concludere, , “non è certificabile da un Organismo di Certificazione Accreditato secondo le regole internazionali, come avviene per le norme BS OHSAS 18001 o per la ISO EN 14001, in quanto non è collegato a una norma internazionale; ne è prevista, invece, la verifica da parte dei VVF nell’ambito del rilascio e del rinnovo del C.P.I. e al massimo ogni sei anni” (tempistica che, commenta l’autore, “non sembra rispondere alle reali esigenze di verifica di un sistema di gestione da parte di un Ente terzo secondo gli standard internazionali, poiché risulta allineato alla scadenza cogente del CPI”).

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