La formazione per lavoratori

La formazione per lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro erogata prima dell’entrata in vigore dell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 è valida?


La formazione per lavoratori
In base all’art. 37 del D.lgs. 81/2008 il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
Nel rispetto di quanto previsto dall’Accordo del 21 dicembre 2011, e fermo restando l’obbligo di aggiornamento, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione i lavoratori per i quali i datori di lavoro comprovino di aver svolto, alla data di pubblicazione dell’Accordo (11 gennaio 2012), una formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi. Le previsioni relative al riconoscimento della formazione pregressa richiedono che il datore di lavoro comprovi lo svolgimento di tali attività formative pregresse con uno o più documenti idonei a dimostrare la durata, i contenuti e le modalità dei corsi in oggetto (ad esempio: verbali, registri di presenza, attestati, programmi dei corsi). In difetto, le previsioni di riferimento non possono operare, con la conseguenza che i corsi di formazione per lavoratori vanno svolti nel più breve tempo possibile, nel rispetto delle modalità di cui all’Accordo ex articolo 37 del D.lgs. 81/08.

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