Obblighi specifici per i lavoratori autonomi e i componenti dell’impresa familiare

lavoratori autonomi e i componenti dell’impresa familiare
Gli obblighi specifici per i lavoratori autonomi e i componenti dell’impresa familiare L’art. 21 del d.lgs. n. 81/2008, per la prima volta, prescrive degli obblighi specifici anche per i lavoratori autonomi (che compiono opere o servizi ai sensi dell’art. 2222 c.c., ovvero sono soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, coltivatori diretti del fondo, artigiani, piccoli commercianti) e per i componenti dell’impresa familiare, di cui all’art. 230-bis c.c. Ciò, in considerazione della estensione della nozione di lavoratore, che comprende tutti i soggetti che, pur non essendo dipendenti del datore di lavoro, forniscano una prestazione in suo favore che, in quanto inserita nella sua organizzazione, li esponga, potenzialmente, ai rischi per la loro salute e sicurezza, derivanti proprio dall’attività da questi svolta. Tale norma si applica anche ai volontari, come definiti dalla nuova versione dell’art. 3, comma 12-bis, del d.lgs. n. 81/2008. Il legislatore consapevole delle peculiarità di questi lavoratori, ha limitato l’ambito di applicazione della normativa, imponendo solamente il rispetto di alcuni obblighi specifici in materia di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuale e tessera di riconoscimento. Ciò, trova causa, nella diversità oggettiva delle modalità di svolgimento del lavoro autonomo rispetto a quelle del lavoro subordinato. Il legislatore ha dovuto modulare, infatti, l’applicazione della normativa sulla sicurezza, in modo da imporre, anche ai lavoratori autonomi, gli adempimenti che fossero compatibili con le attività proprie. Il regime di tutela di carattere generale, approntato dall’art. 21, è, dunque, certamente più limitato, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, rispetto a quello di cui all’art. 20. Alcuni hanno ritenuto tale scelta del legislatore, parzialmente condivisibile. Molto efficacemente, si è rilevato che la tutela approntata per i lavoratori autonomi dall’art. 21, presenta una fonte bidirezionale: sono previsti sia obblighi che facoltà che costoro possono esercitare, ancorché con oneri a proprio carico, in relazione ai rischi propri delle attività svolte. Quanto agli obblighi, la lett. a, del comma 1, dell’art. 21, in particolare, impone ai soggetti in questione, di utilizzare le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III del d.lgs. n. 81/2008. Il legislatore prescrive, dunque, l’obbligo di utilizzare apparecchiature munite di marchio CE – in modo idoneo a garantire la sicurezza del lavoro, tenuto conto, dell’ambiente in cui sono inserite e delle modalità con cui sono utilizzate – e di sottoporre le stesse a controlli periodici. La lett. b prescrive, invece, di munirsi di dispositivi di protezione individuale e di usarli, conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III del d.lgs. n. 81/2008. Il legislatore prescrive, dunque, che i dispositivi di protezione individuale di cui questi lavoratori si siano dotati debbano essere adeguati ai rischi da prevenire e non comportare, invece, di per sé, un rischio maggiore, tener conto delle esigenze ergonomiche o di salute e poter essere adatti alle necessità dell’utilizzatore. Per entrambi gli obblighi, dunque, il legislatore effettua un rinvio ad altre norme del T.U. La lettera c, infine, con una formulazione letterale pressoché identica a quella di cui al comma 3, dell’art. 20, prescrive, l’obbligo di munirsi di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, quando costoro svolgano la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si espletino attività in regime di appalto o subappalto La violazione dei minimali obblighi, appena illustrati, comporta l’applicazione delle sanzioni penali prescritte dall’art. 60, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008. Il legislatore ha, altresì, saggiamente previsto, per i lavoratori autonomi e gli equiparati, delle facoltà, in relazione ai rischi propri delle attività da loro svolte, con oneri a proprio carico. Si tratta della facoltà di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria, secondo quanto prescritto dall’art. 41 e di fruire della formazione specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrata sui rischi propri delle attività da loro svolte, secondo le previsioni di cui all’art. 37 e, fatti salvi, gli obblighi previsti da norme speciali. Si tratta certamente di due aspetti fondamentali che, giustamente, il legislatore non ha trascurato, in considerazione del fatto che tali soggetti sono chiamati a operare in luoghi che non conoscono, molto spesso interagendo con altri lavoratori ed essendo esposti a rischi analoghi a quelli di un lavoratore subordinato. Con tale previsione normativa, in sostanza, il legislatore ha voluto evitare che il committente, incautamente, possa affidare lavori e/o servizi a soggetti esterni, privi di formazione (e senza sorveglianza sanitaria), con conseguente assunzione di rilevanti responsabilità. In dottrina, si è giustamente rilevato che lasciare all’iniziativa dei lavoratori autonomi e degli equiparati tali facoltà, anche in considerazione del fatto che il costo resta interamente a loro carico, può scoraggiare il ricorso alle stesse. Tale orientamento è parzialmente condivisibile, in considerazione del fatto che il datore di lavoro, che ricorra ai lavoratori autonomi, dovrà descrivere la situazione nei documenti aziendali di valutazione dei rischi ovvero nel DVR e nel DUVRI. In considerazione di ciò, pare assai probabile che il committente non consenta l’ingresso in azienda a imprese familiari e/o a lavoratori autonomi privi di formazione o che non si siano sottoposti alla sorveglianza sanitaria. A supporto di quanto appena detto, si consideri il tenore dell’Allegato XVII, che ritiene vincolante, per tali categorie di lavoratori (autonomi e/o equiparati), l’esibizione al committente della documentazione utile a verificare la loro idoneità tecnico professionale. In conseguenza di ciò, un lavoratore autonomo ovvero un appaltatore avrà tutto l’interesse a dimostrare al committente la sua idoneità tecnico-professionale attestando anche, di essersi sottoposto a sorveglianza sanitaria e di aver frequentato corsi di formazione.

Tratto da L’individuazione e le responsabilità del lavoratore in materia di sicurezza sul lavoro di Mariantonietta Martinelli I WORKING PAPERS DI OLYMPUS – 37/2014 

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