Prevenzione incendi

Prevenzione
È necessario tener conto del “vocabolario” della prevenzione incendi, ad esempio con riferimento al D.M. 30 novembre 1983 (e smi) che contiene “termini, definizioni, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi”, coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal Decreto Ministeriale 9 marzo 2007.

Un secondo punto della procedura riguarda gli obiettivi della sicurezza antincendio.
Ad esempio:
- “minimizzare occasioni di incendio”;
- “garantire stabilità strutture portanti per il tempo necessario ad assicurare il soccorso degli occupanti;
- garantire limitata propagazione di fuoco e fumo all’interno delle opere e alle opere vicine;
- garantire allontanamento occupanti ovvero assicurare che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
- assicurare che le squadre di soccorso possano operare in condizioni di sicurezza”.

Si arriva poi all’esame dei “pericoli” di incendio, ad esempio con riferimento a:
- “criticità delle sostanze (caratteristiche chimico – fisiche, instabilità, reattività, ..). Ad esempio riguardo alle sostanze allo stato liquido o gassoso: analisi delle possibili sorgenti di emissione di sostanze pericolose (e valutazione qualitativa della probabilità di rilasci ipotizzabili); stima delle portate di emissione e tempi di intervento per intercettazione; stima della estensione delle zone pericolose (eventuale presenza sistemi contenimento secondari, sistemi di allontanamento rilasci, sistemi per facilitare vaporizzazione, …); valutazione delle condizioni di ventilazione …”. E riguardo ai combustibili solidi: individuazione delle aree di accumulo; separazione delle aree di accumulo; quantitativi (massimi) presenti; grado di suddivisione e di confinamento; estensione delle zone pericolose (al cui interno devono essere adottate appropriate misure di controllo delle sorgenti di ignizione e di estinzione - protezione antincendio);
- condizioni operative (quantità, pressione, portata, temperatura, grado di suddivisione, presenza di comburenti e/o sostanze incompatibili, …)”;
- entità e vulnerabilità dei soggetti e dei beni esposti (danni attesi);
- possibili effetti propagativi dell’evento (effetti domino).

Successivamente vengono le fasi di scelta degli obiettivi di sicurezza e di compensazione del rischio incendio.

Riguardo a queste due fasi nel documento, che vi invitiamo a leggere integralmente, sono riportati vari dettagli relativi agli obiettivi e alle possibili misure costruttive, impiantistiche e gestionali.

Riguardo, ad esempio ai criteri di dimensionamento delle vie esodo, si segnala che:
- “ogni luogo di lavoro deve disporre di vie di uscita alternative (ad eccezione di quelli di piccole dimensioni o dei locali a rischio di incendio medio o basso);
- ciascuna via di uscita deve essere indipendente dalle altre e distribuita in modo che le persone possano allontanarsi ordinatamente;
- dove è prevista più di una via di uscita, la lunghezza del percorso per raggiungere la più vicina uscita di piano non dovrebbe essere superiore a: 15/30 metri (tempo max. di evacuazione 1 minuto) per aree a rischio di incendio elevato – rapidità sviluppo elevata; 30/45 metri (tempo max. di evacuazione 3 minuti) per aree a rischio di incendio medio – rapidità sviluppo media; 45/60 metri (tempo max. di evacuazione 5 minuti) per aree a rischio di incendio basso – rapidità sviluppo bassa;
- le vie di uscita devono sempre condurre ad un luogo sicuro;
- i percorsi di uscita in un'unica direzione devono essere evitati per quanto possibile”. Qualora non possano essere evitati, il documento indica i limiti relativi alla distanza da percorrere fino ad una uscita di piano o fino al punto dove inizia la disponibilità di due o più vie di uscita;
- “le vie di uscita devono avere larghezza sufficiente in relazione al numero degli occupanti; la larghezza va misurata nel punto più stretto del percorso;
- devono essere disponibili un numero sufficiente di uscite di adeguata larghezza da ogni locale e piano dell'edificio;
- le scale devono normalmente essere protette dagli effetti di un incendio tramite strutture e porte resistenti al fuoco; le porte devono essere dotate di dispositivo di autochiusura, ad eccezione dei piccoli luoghi di lavoro a rischio di incendio medio o basso, quando la distanza da un qualsiasi punto del luogo di lavoro fino all'uscita su luogo sicuro non superi rispettivamente, come ordine di grandezza, i valori di 45 e 60 metri (30 e 45 metri nel caso di una sola uscita); - le vie di uscita e le uscite di piano devono essere sempre disponibili per l'uso e tenute libere da ostruzioni in ogni momento;
- ogni porta sul percorso di uscita deve poter essere aperta facilmente ed immediatamente”.

E comunque nella scelta della massima lunghezza dei percorsi di esodo bisogna “attestarsi, a parità di rischio, verso i livelli più bassi nei casi in cui il luogo di lavoro sia:
- frequentato da pubblico (scarsa familiarità con ambienti);
- utilizzato prevalentemente da persone che necessitano di assistenza in caso di emergenza (soggetti vulnerabili);
- utilizzato quale area di riposo (tempi reazione più alti);
- utilizzato quale area dove sono depositati e/o manipolati materiali infiammabili (rapidità sviluppo incendio, tempi fermata di emergenza)”.

Commenti