Rischio alcol dipendenza

Rischio alcol dipendenza
Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria
(...)
4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Tra gli obblighi generali del medico competente (MC) c’è quello di collaborare ‘alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria’ e programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria ‘di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati” (art. 25 c. 1 lett. a) e b) D.Lgs.81/08)

Tornando all’articolo 41, come indicato da Beniamino Deidda (“Analisi della situazione attuale e proposte per una normativa migliore”, Firenze 2010): “il primo nodo posto dalla disciplina dell’art. 41 è costituito dall’inciso nei casi e alle condizioni previste dall’ordinamento. Va innanzitutto precisato che l’espressione va assunta nel suo significato più ampio esaminando cioè quali siano oggettivamente nell’intero nostro ordinamento giuridico i casi e le condizioni che impongono le visite mediche di cui all’art. 41 secondo comma del Testo Unico. Al riguardo si può dire con certezza che sono in vigore nel nostro ordinamento due disposizioni strettamente collegate che costituiscono un punto importante per configurare la natura degli obblighi ed individuare i soggetti obbligati”.
La prima norma – continua Deidda - è “contenuta nell’art.15 della Legge n.125 del 2001 […]. Tale norma ha avuto talvolta un’interpretazione così ristretta da sembrare banale...” e  “la seconda norma è il Provvedimento 16 marzo 2006 che contiene l’Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative ai fini del divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche emanata ai sensi del 1° comma dell’art. 15 della Legge 125”.
In particolare la ratio della Legge 125/2001 è “che nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortunio… il legislatore si preoccupa di evitare non solo che sul lavoro non si beva ma soprattutto che non si lavori in condizioni menomate di vigilanza e di attenzione. Un’interpretazione troppo ristretta finirebbe per punire solo il mero atto di assumere alcolici e non già lo stato di limitata vigilanza durante l’attività lavorativa…”.
E dunque il legislatore – continua Deidda – “stabilendo la necessità del controllo alcolimetrico ‘per le finalità previste dal presente articolo’ obbliga l’interprete ad individuare queste finalità e non vi è dubbio che si tratti di evitare gli elevati rischi di infortuni sul lavoro, ovvero per la sicurezza l’incolumità o la salute dei terzi, derivanti dall’assunzione di bevande alcoliche”.

La relatrice ricorda poi che si ha una “ricomprensione del regime giuridico della Legge 125/2001 (art. 15) nell’ambito della sorveglianza sanitaria (art. 41 c. 4)” (intesa come ‘l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori…’). E in caso di sospetto di alcoldipendenza nel corso di sorveglianza sanitaria, si ha “invio da parte del MC ai Servizi alcologici delle ASL per consulenza specialistica (art. 39 c. 5)”.

Dopo essersi soffermata sui ruoli dei servizi di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro delle ASL e del medico competente in relazione ai lavoratori e all’azienda, la relatrice riporta alcune indicazioni giurisprudenziali e normative:
- obbligo del datore di lavoro di tutela dei terzi: ‘le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori nell’esercizio della loro attività, ma sono dettate anche a tutela dei terzi che si trovino nell’ambiente di lavoro, indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell’impresa’ ( Cass. Pen., Sez. IV, 13 gennaio 2014 n. 956);
- principio della sicurezza in sé dell’ambiente di lavoro: ‘le disposizioni prevenzionali sono quindi da considerare emanate nell’interesse di tutti, finanche degli estranei al rapporto di lavoro, occasionalmente presenti nel medesimo ambiente lavorativo, a prescindere, quindi, da un rapporto di dipendenza diretta con il titolare dell’impresa’ (Cass. Pen., Sez. IV, 8 febbraio 2013 n.6363);
- ampiezza dell’obbligo di cura del lavoratore: ‘ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni’ (art. 20 comma 1 D.Lgs. 81/2008);
- datore di lavoro e principio di Protezione Oggettiva: ‘le norme antinfortunistiche sono dettate al fine di ottenere la sicurezza delle condizioni di lavoro e di evitare gli incidenti ai lavoratori in ogni caso, e cioè quando essi stessi, per imprudenza, disattenzione, assuefazione al pericolo, possono provocare l’evento’ (Cass. Pen. 18 febbraio 2004 n. 3213; 24 marzo 2004 n. 5920; 14 febbraio 2005 n. 2930; Sez. Lav., 8 marzo 2006  n.4980).

Inoltre la sentenza della Cassazione Penale, Sez. IV, 20 settembre 2012, n. 36272 indica che ‘la condotta maldestra, inavvertita, scoordinata, confusionale per effetto dell'ebbrezza alcolica, null'altro è che un comportamento imprudente, anche a fronteggiare il quale è posto l'obbligo prevenzionistico facente capo al datore di lavoro. Dunque “non ricorre nel caso di specie alcun comportamento anomalo del lavoratore e  quindi non è rinvenibile un esso una causa da sola sufficiente a produrre l'evento”.

Riportiamo infine alcune delle conclusioni indicate nella relazione e relative ad aspetti da sottolineare:
- “guardare alle esplicite e implicite ‘finalità’ della normativa sull’alcol: tutela della sicurezza, della salute e in generale dell’incolumità dei lavoratori e dei terzi;
- il rischio da presidiare è quello legato ad attività lavorative che comportano un ‘elevato rischio’ di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute…;
- ampiezza della posizione di garanzia del datore di lavoro nei cfr. dei terzi: ‘principio della sicurezza in sé dell’ambiente di lavoro’;
- ampiezza della posizione di garanzia del datore di lavoro nei cfr. dei lavoratori: ‘principio di protezione oggettiva’”.

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