ATTREZZATURE SPECIALI

ATTREZZATURE SPECIALI

ATTREZZATURE SPECIALI

Quali sono gli adempimenti per un carrello elevatore dotato di attrezzatura per sollevamento persone (ceste)?

Deve essere chiaro che le attrezzature per il sollevamento delle persone devono avere requisiti di sicurezza di livello superiore a quelle per il sollevamento cose; quindi, dobbiamo distinguere fra attrezzature per il sollevamento di sole cose, e quelle per il sollevamento di persone (e eventualmente cose).
Queste ultime devono rispondere a requisiti superiori, di conseguenza si trattano alla stregua di piattaforme PLE; quindi il carrello oggetto del quesito deve rispondere a tutti i requisiti delle macchine per il sollevamento persone, oltre a quelli per il sollevamento di cose.

Quali sono gli adempimenti per un escavatore, dotato di gancio per sollevamento oggetti?

Su questo importante e delicato argomento è necessario un approfondimento tecnico; la norma di riferimento è la UNI EN 474-5, la quale prevede che vi sia un dispositivo di segnalazione del carico, un punto di aggancio identificato e calcolato per lo scopo, la tabella con i carichi massimi sollevabili calcolati secondo UNI EN ISO 10567.
La peculiarità dell’escavatore, rispetto ad altre macchine più specifiche per il sollevamento oggetti come, ad esempio, le gru da cantiere è che non è prescritto che il sistema impedisca all’operatore di effettuare movimenti al di fuori della curva delle portate; questo perché l’escavatore è una macchina molto veloce e, quindi, potrebbe essere pericoloso bloccarne il funzionamento.
Come noto anche il carrello elevatore non ha obbligo di cella di carico, per lo stesso motivo che un brusco arresto provoca rischi forse superiori al beneficio dovuto all’introduzione del dispositivo di sicurezza.
Il problema più diffuso che si riscontra è che il dispositivo di segnalazione del carico non tiene conto del limite di stabilità globale della macchina (che cambia a seconda della posizione della torretta), ma solo del limite idraulico di funzionamento degli organi in moto; infatti molti sistemi si affidano solamente ad un pressostato montato sui cilindri di sollevamento, che però non tiene in alcun conto la posizione della torretta.
Alla luce di ciò si può ritenere, quindi, che tali sistemi semplificati non siano idonei allo scopo, poiché se vengono tarati sul caso peggiore (come deve essere) l’operatore spesso è costretto a disattivarli per poter sfruttare tutto il campo di lavoro della macchina, mentre se viene fatta una taratura con torretta in posizione frontale, ci si scontra con la pratica che impone che alcuni tipi di sollevamenti debbano essere fatti in posizione laterale e che quindi risulterebbero pericolosi.
Essendo quindi tale macchina, utilizzata per il sollevamento di cose, è senz’altro assoggettata al regime delle verifiche periodiche di cui all’allegato VII del D.Lgs. n.81/2008; ne segue che l’incertezza applicativa di cui sopra determina valutazioni diverse e spesso contradditorie fra diversi tecnici verificatori.
Sarebbe, quindi, auspicabile che venissero redatte delle guide tecniche che risolvessero le incertezze applicative di cui sopra, in modo tale che i giudizi e le relative prescrizioni divenissero uniformi.

Quali sono gli adempimenti per macchine per perforazione, micropali, etc, dotate di sistema per sollevamento materiali?

Un argomento particolarmente rilevante affrontato dalla nuova normativa europea EN 16228:2014 relativa alle macchine perforatrici è l’esclusione dai controlli periodici di cui al D.Lgs. 81/08, articolo 71 e Allegato 7, delle macchine da perforazione dotate di elementi e accessori di sollevamento quali gli argani di servizio.
Al fine di eliminare il dubbio che l’utilizzo degli argani rappresenti un sollevamento, nella norma EN 16228:2014 è stato ampliato l’elenco di riferimento delle applicazioni consentite che non sono da considerare sollevamento generico ma sono finalizzate al ciclo di lavoro della macchina.
In particolare, sono state aggiunte le movimentazioni di vibratori, pali, palancole, elementi di rinforzo, gabbie etc. che in alcuni casi sono attualmente oggetto di contestazione da parte degli enti di controllo italiani che considerano queste movimentazioni come operazioni di sollevamento generico, quindi rientranti nei relativi obblighi previsti.
Più precisamente, la norma EN 16228 non dice espressamente che le macchine da perforazione dotate di argano di servizio non sono gru, indica però che nell’uso previsto propedeutico alla perforazione, e solo per una lista di accessori, si può parlare di movimentazione (“handling”) e quindi discriminarlo dal sollevamento vero e proprio (“lifting”).
La norma EN 16228 dovrà essere recepita da ciascun paese membro nei prossimi mesi.

Commenti