Decreto Palchi Campo di Applicazione

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'8 agosto 2014.

Decreto Palchi

d lgs 81
Il Decreto interministeriale del 22 luglio 2014 Decreto interministeriale sulla sicurezza dei palchi e degli allestimenti fieristici previsto dall’art. 88, comma 2-bis del D. Lgs. n. 81/2008 - introdotto dal cosiddetto Decreto del Fare convertito con legge n. 98/2013 - secondo il quale le disposizioni di cui al Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 sui cantieri temporanei o mobilisi applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro”.

Decreto Palchi: Campo di Applicazione

Con riferimento al Capo I del provvedimento (“Spettacoli musicali, cinematografici, teatrali”), il decreto si applica (articolo 1, comma 2), ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, alle “attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento”.
Le disposizioni di cui al Capo I del decreto interministeriale e quelle di cui al Capo I del Titolo IV del d.lgs. 81/2008, fatte salve le altre disposizioni dello stesso d.lgs. 81/2008, non operano invece per le attività:
a) “che si svolgono al di fuori delle fasi di montaggio e smontaggio di opere temporanee” di cui al comma 2;
b) “di montaggio e smontaggio di pedane di altezza fino ai 2 m rispetto a un piano stabile, non connesse ad altre strutture o supportanti altre strutture;
c) di montaggio e smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o a torri con sollevamento manuale o motorizzato, il cui montaggio avviene al suolo o sul piano del palco e la cui altezza finale rispetto a un piano stabile, misurata all'estradosso, non superi 6 m nel caso di stativi e 8 m nel caso di torri;
d) di montaggio e smontaggio delle opere temporanee prefabbricate, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva rispetto a un piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 7 m”.

Commenti