elaborazione del DUVRI

elaborazione del DUVRI

DUVRI
L’art. 26 del Testo Unico prescrive per il Datore di Lavoro Committente “l’obbligo di elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, in breve denominato DUVRI, indicando le misure da adottare per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, e i relativi costi della sicurezza, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’Impresa appaltatrice, o a lavoratori autonomi, all’interno della propria Azienda”.

Riguardo al DUVRI, l’autore ricorda la definizione di “interferenza lavorativa” come indicata nella Determinazione dell’ A.V.C.P. del 5 Marzo 2008: ‘contatto rischioso tra il personale del Committente e quello dell'Appaltatore o tra il personale di Imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti’.
E per individuare e valutare i rischi da interferenza “occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui sarà espletato il lavoro/servizio/fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto”. In particolare si possono “considerare interferenti i seguenti rischi:
- rischi in entrata: immessi nel luogo di lavoro del Committente dalle lavorazioni dell'Appaltatore;
- rischi da contiguità fisica e di spazio: derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di Appaltatori diversi;
- rischi in uscita: esistenti nel luogo di lavoro del Committente, ove è previsto che debba operare l'Appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'Appaltatore;
- rischi da commissione: derivanti da modalità di esecuzione particolari, richieste esplicitamente dal Committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata)”.
E cosa non costituisce interferenza?
- “mera fornitura;
- servizi che non si svolgono all’interno dei luoghi di lavoro (della stazione appaltante)
- servizi di natura intellettuale”.
L’interferenza avviene dunque “quando vi è una sovrapposizione di attività lavorativa tra lavoratori che rispondono a Datori di Lavoro diversi, sia in termini di contiguità fisica e di spazio, sia in termini di condivisione di attività lavorativa (sovrapposizione temporale)”.

L’elaborazione del DUVRI - Valutazione dei rischi da interferenze” e si sofferma anche sul tema delle disponibilità giuridica dei luoghi. Nel linguaggio giuridico “per disponibilità giuridica si intende il diritto di disporre, ossia di utilizzare in senso giuridico il bene. Tale diritto si concretizza nella possibilità, per il titolare del diritto, di alienare il bene in questione, o di costituire sul bene stesso diritti reali minori (o di godimento).

Invitandovi ad una lettura integrale dell’intervento agli atti, ci soffermiamo anche sulla disciplina sanzionatoria riguardo ad alcune parti dell’articolo 26:

Art. 26
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo:
a) verifica, con le modalità previste dal Decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del Decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla CCIAA;
2) acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al DPR del 28 dicembre 2000, n. 445;
(...)

In questo caso la sanzione in caso di non rispetto dell’Art. 26, co. 1, lett.  a) prevede l’arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro.

(...)
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
(...)

Per l’Art. 26, co. 1, lett. b) è previsto l’arresto da due a quattro mesi o ammenda da 822,00 a 4.384,00 euro.

Veniamo al comma 2 e 3 che comprende, il comma 3, la novità dell’incaricato (manca ancora il decreto che individuerà i settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali).

(...)
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all’art. 29 co. 6-ter, con riferimento sia all’attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento.
(...)

Per l’Art. 26, co. 2 e 3, primo periodo è previsto l’arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.644,00 a 6.576,00 euro.

Con riferimento al documento INAIL “ L’elaborazione del DUVRI - Valutazione dei rischi da interferenze”, il relatore indica che […] ‘i poteri dell’incaricato consistono essenzialmente in:
a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte delle Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni normative e aziendali di sicurezza del lavoro, dei verbali di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure;
b) organizzare tra i Datori di Lavoro presenti, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività e la reciproca informazione;
c) segnalare al DLC o al Dirigente, ove allo scopo delegato, previa contestazione scritta alle Imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni di legge, e aziendali, di sicurezza del lavoro, di eventuali verbali di coordinamento e delle relative procedure adottate;
d) proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle Imprese o dei lavoratori autonomi dai luoghi di lavoro, o la risoluzione del contratto;
e) sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle Imprese interessate’.

Concludiamo ricordando che il relatore si sofferma anche sulle sanzioni per le altre parti sanzionale dell’articolo 26 e presenta, in conclusione, una breve proposta di strumento operativo per la redazione e aggiornamento del DUVRI.

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