Regione Sicilia Linee guida lavori rischio amianto

La Regione Sicilia ha pubblicato nel proprio bollettino ufficiale linee guida riguardanti gli adempimenti e le pratiche delle imprese che si occupano o che si trovano a occuparsi di smaltimento e trattamento amianto.

Regione Sicilia Linee guida lavori rischio amianto

Regione Sicilia
“Linee guida sulle misure di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori esposti al rischio amianto durante i lavori di manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché di bonifica delle aree interessate” è il titolo del documento apparso nella Gazzetta Ufficiale siciliana il 17 febbraio 2012 e che suddivide le mansioni suddette in tre categorie. Lavori non soggetti a notifica, lavori soggetti a notifica e lavori soggetti a piano di lavoro. Gli obblighi per ognuno dei tre casi citati richiamano il “titolo IX – capo III del D.Lgs. n. 81/08 – Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto”. Ricordiamo che sono obblighi riguardanti la sorveglianza sanitaria, la valutazione dei rischi, l’uso di DPI, il calcolo dell’esposizione, la formazione dei lavoratori adibiti a mansioni che possono incontrare l’amianto e i rischi a esso correlati. Gli obblighi previsti dalle tre possibilità elencate sono: Lavori non soggetti a notifica: obbligo di impiego di massimo tre dipendenti contemporaneamente, dichiarazione nella valutazione dei rischi del livello di esposizione; non è prevista appunto notifica preliminare, sorveglianza sanitaria e iscrizione dei dipendenti nel registro degli esposti. lavori soggetti a notifica: obbligo di invio notifica allo S.Pre.S.A.L dell’ASP territoriale, per notifica si intende la ex art. 250 del D.Lgs.n. 81/08 e contiente anagrafica del committente e dell’esecutore, ubicazione cantiere, tipi e quantitativi di amianto manipolati, procedimenti, numero lavoratori coinvolti, date, misure preventive, dichiarazioni dimostranti regolarità e totale rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro. lavori soggetti a piano di lavoro: invio allo S.Pre.S.A.L. almeno entra trenta giorni prima dell’inizio delle attività del piano ex. Art 256 del D.Lgs 81/08. Entro 10 giorni dall’invio il servizio territoriale rilascerà autorizzazione per l’eventuale procedimento. Il piano dovrà contenere: anagrafica, indicazioni sul luogo, date e natura dei lavori, numero dei lavoratori, modalità di rimozione, DPI, verifica dei rischi, misure per la decontaminazione e per la protezione terzi, tecniche lavorative, dettagli attrezzature, misure sicurezza sul lavoro. Dovrà inoltre essere allegato al piano giudizio di idoneità dei lavoratori, dichiarazioni di avvenuta formazione, abilitazioni del personale, iscrizione dell’impresa all’albo nazionale dei gestori di rifiuti di 10° categoria, copia del registro degli esposti. Per ognuno dei casi, l’esposizione massima non dovrà comunque superare lo 0,1 fibra per centimetro cubo. Se tale valore dovesse essere superato il datore di lavoro deve approntare DPI per le vie respiratorie, affiggere cartelli, evitare la dispersione della polvere, consultare RLS. In tali casi come nel caso di incidenti il datore di lavoro deve iscrivere i lavoratori nel registro degli esposti. Ancora e infine. I lavoratori devono essere formati e ottenere attestato di formazioneprofessionale adeguato. È obbligatoria ovviamente sorveglianza sanitaria, che nel caso in cui si sia superata la quota dello, 0,1 fibra per centimetro cubo la sorveglianza non deve superare la scadenza di un anno. 

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