Riqualificazione delle aree di crisi industriali

Riqualificazione
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto 2015, il Decreto 9 giugno 2015 con i termini, modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181, in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali.
Al fine di promuovere il rilancio delle aree colpite da crisi industriale attraverso la valorizzazione della vitalità imprenditoriale e delle potenzialità dei singoli territori, il decreto stabilisce i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di accesso, nonché i criteri di selezione e valutazione per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali ai sensi dell’art. 27, commi 8 e 8-bis, del decreto-legge n. 83 del 2012.
E’ data priorità all’attuazione degli interventi nell’ambito delle aree caratterizzate da crisi industriale complessa.
Nell’ambito della realizzazione del Programma di promozione industriale di cui alle leggi n. 181/1989 e n. 513/1993 , il Soggetto gestore opera nel rispetto dei principi generali del Regolamento GBER e, in particolare:
a) per la concessione degli aiuti a finalita’ regionale, nel rispetto dei principi contenuti nell’art. 14 del medesimo regolamento, nei limiti delle aree comprese nella Carta degli aiuti di Stato a finalita’ regionale e delle intensita’ di aiuto ivi stabilite;
b) per la concessione degli aiuti alle PMI localizzate nelle aree di crisi non ricomprese nella Carta degli aiuti di cui alla lettera a), nel rispetto dei principi contenuti nell’art. 17 del Regolamento GBER;
c) per la concessione degli aiuti alle PMI per servizi di consulenza, nel rispetto dei principi contenuti nell’art. 18 del Regolamento GBER;
d) per la concessione degli aiuti per l’innovazione dell’organizzazione, nel rispetto dei principi contenuti nell’art. 29 del Regolamento GBER;
e) per la concessione di aiuti per la tutela ambientale, nel rispetto dei principi contenuti negli articoli 36, 37, 38, 40, 41, 45 e 47 del Regolamento GBER. 3. I territori delle aree di crisi industriale non complessa ammessi alle agevolazioni sono individuati, anche su proposta delle singole Regioni interessate, con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

fonte Ministero dello Sviluppo Economico

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