Visite mediche preventive per quanto tempo valgono

Visite mediche preventive
Visite mediche preventive: per quanto tempo valgono?
di Leopoldo Magelli
Come è noto, la visita medica preventiva viene effettuata prima che il lavoratore interessato inizi a svolgere la sua mansione/attività a rischio, per accertare se è idoneo a svolgere tale specifica mansione/attività, constatando quindi che non esistano controindicazioni al lavoro a cui è destinato ed ai suoi rischi.
Tale visita è disciplinata dall’art. 41 del D.lgs 81/2008 e s.m.i., al comma 2, che così recita:
a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica.

Si coglie l’occasione per ricordare due importanti elementi, correlati al quesito in oggetto:
1) All’art. 2-bis si precisa che le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti
di prevenzione delle ASL.
2) All’art. 41, comma 9, si precisa che Contro il giudizio emesso in sede di visita preventiva (anche il fase preassuntiva) è ammesso il ricorso del lavoratore: entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente
che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

Il quesito che ci è stato posto è il seguente: se un lavoratore è stato dichiarato idoneo alla sua mansione specifica alla visita preventiva e poi, per qualsiasi motivo, viene a cessare il rapporto di lavoro con quell’azienda, un eventuale rientro nell’azienda per svolgere la stessa mansione (o una mansione analoga in termini di profilo di rischio) obbliga l’azienda ed il lavoratore a svolgere una nuova visita preventiva?
La risposta della Commissione per gli Interpelli ha fornito una risposta ufficiale a questo quesito (cfr. Interpello N. 8/2013 del 24/10/2013) ed al suo parere ci atterremo nella nostra risposta.
La Commissione, partendo dalla considerazione che la visita medica periodica, per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, è prevista con una periodicità di norma di in una volta l’anno (salvo i casi in cui specifici riferimenti normativi non prevedano diversamente), ritiene di poter assumere lo stesso intervallo temporale (un anno) come limite di validità di una visita preventiva (ovviamente a parità di mansione e quindi di rischi).

Pertanto la Commissione così si pronuncia:
“Nel caso di assunzioni successive, qualora il lavoratore sia impiegato in mansioni che lo espongono allo stesso rischio nel corso del periodo di validità della visita preventiva o della visita periodica […] e comunque per un periodo non superiore a un anno, il datore di lavoro non è tenuto ad effettuare una nuova visita preventiva, in quanto la situazione sanitaria del
lavoratore risulta conosciuta dal medico competente”.
Attenzione però a non interpretare male questo parere:
esso infatti si applica solo al caso in cui il nuovo accesso (dopo una cessazione dal lavoro) alla stessa mansione a rischio per cui si era stati dichiarati idonei avviene nella stessa azienda, mentre non vale ovviamente per assunzioni, anche entro un anno dalla prima visita preventiva, in aziende diverse.
Infine si fa notare che dire “il datore di lavoro non è tenuto” non equivale a dire che è vietato effettuarla, quindi il datore di lavoro potrebbe decidere, magari in accordo col medico competente, di rieffettuare una nuova visita preventiva.

articolo tratto da  “ Articolo 19” n. 02/2014, bollettino di informazione e comunicazione per la rete di RLS delle aziende della Provincia di Bologna

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