AGENTI CANCEROGENI-MUTAGENI

CANCEROGENI-MUTAGENI
AGENTI CANCEROGENI-MUTAGENI
Agente Cancerogeno- Art. 234 Definizioni D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;
2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al numero 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni;
3)  una sostanza, un preparato o un processo di cui all’allegato XLII, nonché una sostanza od un preparato emessi durante un processo previsto dall’allegato XLII.
Agente Mutageno:
1)  una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione nelle categorie mutagene 1 o 2, stabiliti dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;
2)  un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie mutagene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni;
c) valore limite: se non altrimenti specificato, il limite della concentrazione media, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell’aria, rilevabile entro la zona di respirazione di un lavoratore, in relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito nell’allegato XLIII.
Il datore di lavoro evita o riduce l’utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Se non é tecnicamente possibile sostituire l’agente cancerogeno o mutageno il datore di lavoro provvede affinché la produzione o l’utilizzazione dell’agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso purché tecnicamente possibile.
Se il ricorso ad un sistema chiuso non é tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile.
La valutazione dei rischi deve tener conto, in particolare:
- delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza;
- dei quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati;
- della loro concentrazione;
- della capacità degli stessi di penetrare nell’organismo per le diverse vie di assorbimento, anche in relazione al loro stato di aggregazione e, qualora allo stato solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuti in una matrice solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita.
La valutazione deve tener conto di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi é assorbimento cutaneo.
SOSTANZE CANCEROGENE
Un cancerogeno è un agente capace di provocare l’insorgenza del cancro o di aumentarne la frequenza in una popolazione esposta.
Esistono diverse modalità di classificazione del potere cancerogeno:
CLASSIFICAZIONE EUROPEA
Prima categoria: Sicuramente cancerogeni per l’uomo, sufficienti elementi hanno permesso di stabilire una relazione causa effetto tra l’esposizione dell’uomo e l’insorgenza di un tumore.
Seconda categoria: Sostanze che devono essere assimilate ai cancerogeni umani sulla base di sufficienti studi condotti su cavie animali.
Terza categoria: sostanze per le quali gli studi condotti su cavie hanno dato risultati preoccupanti, ma insufficienti a catalogarle nella seconda categoria.
Lo IARC è un Centro internazionale per le ricerche sul cancro promosso dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Le sue conclusioni hanno un grande valore scientifico in quanto validate da gruppi di lavoro con i maggiori esperti internazionali e sono particolarmente utili a supporto/completamento delle informazioni fornite dalla regolamentazione europea.
SOSTANZE MUTAGENE
Un mutageno è un agente che aumenta l’insorgere di mutazioni genetiche. Tali mutazioni sono una modificazione permanente di un frammento del materiale genetico in un organismo, il DNA, molecola di base dei cromosomi e portatrice delle informazioni genetiche.
Una esposizione a questo tipo di agenti può indurre difetti genetici ereditari e queste mutazioni possono altresì portare all’insorgere di tumori.
CLASSIFICAZIONE EUROPEA
Prima categoria: sicuramente mutageni per l’uomo, sufficienti elementi hanno permesso di stabilire una relazione causa effetto tra l’esposizione dell’uomo e difetti genetici ereditari.
Seconda categoria: sostanze che devono essere assimilate ai mutageni umani sulla base di sufficienti studi condotti su cavie animali.
Terza categoria: sostanze per le quali gli studi condotti su cavie hanno dato risultati preoccupanti (possibili effetti mutageni), ma insufficienti a catalogarle nella seconda categoria.
Con il Regolamento N. 1272/2008 per le sostanze Cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione non cambiano i criteri, ma cambiano la suddivisione in  classi (o categoria), i simboli e le frasi di rischio.
Per le miscele (preparati) non cambiano i limiti di concentrazione per quelli cancerogeni e mutageni mentre cambiano per le sostanze tossiche per la riproduzione.
Regolamento N. 1272/2008
Categoria 1A e 1 B
Indicazioni di pericolo
H340: Può provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo).
H350: Può provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo).
H360: Può nuocere alla fertilità o al feto (indicare l'effetto specifico, se noto>Categoria 2
Indicazioni di pericolo
H341: Sospettato di provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo).
H351: Sospettato di provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo).
H361: Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto (indicare l'effetto specifico, se noto> indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo).
I limiti di concentrazione si applicano ai solidi, liquidi e gas.
Categoria supplementare: sostanza o miscela avente effetti sull’allattamento o attraverso l’allattamento concentrazione = 0,3 %
Se una sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1 o di categoria 2 o una sostanza classificata ai fini degli effetti sull’allattamento o attraverso l’allattamento è presente come componente nella miscela in concentrazione superiore allo 0,1 %, per questa miscela deve essere disponibile su richiesta una scheda dati di sicurezza.
Ferme restando le disposizioni contenute nel Titolo IX del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. al Capi II (Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni), il datore di lavoro con l’entrata in vigore del Regolamento CLP e REACH deve:
- provvedere all’aggiornamento della valutazione dei rischi nel caso vengano individuati nuovi pericoli (ad esempio nel caso di variazione di classificazione di sostanze a seguito di revisioni delle stesse) o scenari di esposizione previsti nella Schede di Sicurezza diversi dalle modalità di impiego degli agenti chimici presenti nelle condizioni operative di lavoro in essere; 
- aggiornare la formazione e l'informazione per lavoratori, dirigenti, preposti e RLS relativamente ai nuovi criteri di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose ed alle nuove misure di prevenzione e protezione eventualmente da adottare;  
- sottoporre a sorveglianza sanitaria secondo l’art. 229 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri del regolamento CLP per la classificazione.   
L’impiego di sostanze che in realtà dovrebbero essere del tutto bandite in quanto cancerogene o mutagene è fortemente disincentivato nell’ottica di cercare prodotti sostitutivi meno pericolosi. Sono già espressamente previsti divieti di produzione, lavorazione e impiego di agenti chimici e attività.
La valutazione, e le corrispondenti misure di prevenzione, devono essere predisposte preventivamente, quindi prima dell’inizio dell’attività lavorativa in occasione del progetto di un nuovo impianto o di una ristrutturazione.
Limitare il numero dei lavoratori esposti all'azione dei prodotti pericolosi e controllare e rispettare i livelli di esposizione regolamentari.
Sviluppare i mezzi di protezione collettiva (captazione alla fonte, aerazione, purificazione dei locali, mezzi di rilevamento, ecc.) o quando ciò non sia possibile, utilizzare gli equipaggiamenti di protezione individuale.
Informare sistematicamente in anticipo ogni lavoratore sui rischi che presentano per la sua salute o la sua sicurezza, prima di utilizzarli e sulle modalità operative oltre che sulle condizioni e le precauzioni per l'uso.
Far conoscere la composizione dei prodotti o delle preparazioni pericolose (etichettatura chiara, informazione verbale o scritta, se necessario).
Misure di Prevenzione e Protezione
- Impiegare quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni non superiori alle necessità delle lavorazioni e gli agenti cancerogeni o mutageni in attesa di impiego, non devono essere accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità predette.
- Limitare al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate provviste di adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali "vietato fumare", ed accessibili soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi per motivi connessi con la loro mansione o con la loro funzione. In dette aree è fatto divieto di fumare.
- Progettare, programmare e sorvegliare le lavorazioni in modo che non vi sia emissione di agenti cancerogeni o mutageni nell’aria. Se ciò non è tecnicamente possibile, l’eliminazione degli agenti cancerogeni o mutageni deve avvenire il più vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata. L’ambiente di lavoro deve comunque essere dotato di un adeguato sistema di ventilazione generale.
Per accertare e documentare la situazione di esposizione lavorativa a cancerogeni e/o mutageni si fa ricorso a misurazioni degli agenti mediante campionamenti ambientali per determinare il livello di esposizione per via inalatoria e studiare l’efficacia delle misure di prevenzione adottate.
Il datore di lavoro effettua la misurazione ogni volta che siano modificate le condizioni che possono far variare l’esposizione all’agente (in termini di quantità, modalità d’uso, modifiche di tecnologie ed impianti) oppure periodicamente per controllare l’esposizione dei lavoratori.
La MISURAZIONE degli agenti cancerogeni o mutageni è obbligatoria per verificare le misure di prevenzione adottate (aspirazione localizzata, ventilazione generale, ecc.) e per individuare precocemente le esposizioni anomale dovute ad incidenti o da eventi non prevedibili.
Eseguire una stima dell’esposizione dei lavoratori assegnando una categoria quali-quantitativa dell’esposizione.
La valutazione dell’esposizione dei lavoratori deve permettere la loro classificazione in:
-  potenzialmente esposti;
-  esposti.
ESPOSIZIONE NON PREVEDIBILE
Nell’area a rischio hanno accesso solo gli addetti agli interventi di riparazione dotati di adeguati DPI. L’uso dei DPI non è permanente. I lavoratori devono  abbandonarla.
Il datore di lavoro comunica subito all’USL l’incidente avvenuto e le misure adottate per ridurlo al minimo.
L’informazione e la formazione sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione e vengono ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.
Il datore di lavoro provvede inoltre affinché gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile. I contrassegni utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi al disposto dei Decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni.
L’informazione e la formazione devono essere fornite prima dell’inizio dell’attività e devono essere ripetute ogni 5 anni e ad ogni variazione dei rischi.
I lavoratori per i quali la valutazione ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria. Su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati.
Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l’esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro.
Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, con particolare riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa.
Ai sensi dell'art. 243 del D. Lgs. 81/08 come modificato dal D. Lgs. 106/09, i lavoratori esposti ad agenti biologici sono iscritti in un registro nel quale é riportata, per ciascuno di essi, l’attività svolta, l’agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell’esposizione a tale agente.
Il registro é istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro.
Tutti i dati contenuti nel registro sono comunicati ai lavoratori interessati, a cura del datore di lavoro e del medico competente.
I registri di esposizione e le annotazioni individuali sono custoditi e trasmessi con salvaguardia del segreto professionale e del trattamento dei dati personali e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

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