FIGURE DI CANTIERE

CANTIERE
FIGURE DI CANTIERE
Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. responsabilizza e attribuisce un ruolo attivo a tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione di un’opera.
Essi si possono distinguere in due categorie: figure relative all’impresa e figure relative alla committenza.
Le figure relative all’impresa sono: Datore di lavoro,Dirigente,Preposto, RSPP e ASPP, Medico competente, RLS, addetti antincendio, primo soccorso, emergenze, Lavoratore, Lavoratore autonomo.
Le figure relative alla committenza sono: Committente,Responsabile dei lavori, Coordinatore in materia di sicurezza e di salute.
COMMITTENTE
Il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto.
Il committente privato è  la persona ?sica legittimata alla ?rma dei contratti di appalto per l’esecuzione dei lavori. Sono committenti privati  le immobiliari, le amministrazioni condominiali, i singoli soggetti giuridici.
Il committente pubblico è invece il soggetto istituzionale che decide della realizzazione di un’opera pubblica,
preoccupandosi di reperire le risorse ?nanziarie.
Per esempio in un Comune, il committente pubblico è il Sindaco con la sua Giunta.
Una volta che la realizzazione dell’opera viene deliberata, spetta al RUP (Responsabile Unico del Procedimento nominato dal Sindaco e dalla Giunta) procedere per lo svolgimento dell’incarico interno all’uf?cio tecnico comunale o per l’af?damento dello stesso attraverso un bando per l’individuazione del progettista, del direttore lavori, del coordinatore alla sicurezza e delle altre ?gure professionali che intervengono nella progettazione ed esecuzione dell’opera.
RESPONSABILE DEI LAVORI
Soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento.
DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
All’Art. 10 sono definiti i compiti del responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento deve possedere titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura deve essere un tecnico. Per le amministrazioni aggiudicatrici deve essere un dipendente di ruolo. In caso di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate, le amministrazioni aggiudicatrici nominano il responsabile del procedimento tra i propri dipendenti in servizio.
LAVORATORE AUTONOMO
Persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione.
In base all’art. 2222 del codice civile: il lavoratore autonomo è colui che si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera  o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente Quindi in parole povere il lavoratore autonomo è quella persona ?sica che
partecipa alla realizzazione dell’opera con proprie risorse, senza rapporti di subordinazione o dipendenti propri.
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
Il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, è il soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei seguenti compiti:
-redigere il piano di sicurezza e di coordinamento;
- predisporre un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.
Quando deve essere nominato il coordinatore?
Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea.
La nomina va effettuata contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, per il coordinatore per la progettazione (CSP) e prima dell'affidamento dei lavori, per il coordinatore per l'esecuzione (CSE).
Se all’inizio era prevista una sola impresa ma in seguito se ne aggiunge una seconda, si deve designare il CSE.
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori è il  soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, di seguire l’esecuzione dei lavori con compiti ben precisi.
Non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).
La funzione di questa figura di cantiere è quella di coordinamento delle varie imprese che operano nel cantiere,
specialmente nelle fasi di lavorazioni interferenti cioè svolte nello stesso periodo da più imprese o nelle fasi di lavori di tipo diverso svolte nello stesso tempo da lavoratori diversi della stessa impresa.
Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ha comunque una posizione di garanzia di ampio contenuto che si sviluppa anche in compiti  di vigilanza e di controllo e in poteri impeditivi, nel senso che il coordinatore
in fase di esecuzione può sospendere i lavori in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato.
IMPRESA AFFIDATARIA
Impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.
IMPRESA ESECUTRICE
Impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali.
Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere
la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati,
anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata
assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione.
DATORE DI LAVORO
Il responsabile dell’impresa o unità produttiva a cui viene commissionata la realizzazione dell’opera.
È il principale destinatario dell’obbligo di garantire l’integrità fisica dei lavoratori.
PREPOSTI, CAPI CANTIERE, CAPO SQUADRA, ECC.
Soggetti nominati dal datore di lavoro con affidamento di compiti specifici di vigilanza sulle attività di cantiere e sul rispetto delle norme. Tali soggetti devono essere presenti in cantiere, in particolare durante le lavorazioni più rischiose.
Il preposto ha l’incarico di vigilare sull’applicazione delle direttive impartite dal Datore di Lavoro per far rispettare procedure di lavoro, norme e modalità operative, conformi per quanto tecnicamente possibile alle norme di igiene e sicurezza; deve vivere all’interno delle aree operative, nei cantieri, nei reparti nelle singole squadre, in tutti i luoghi in cui si articola  la organizzazione del lavoro, con una funzione precisa, vigilare ed organizzare il lavoro. Per tutti questi motivi non può essere un operatore e/o addetto impegnato in singole e specifiche lavorazioni in cantiere.
Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
Nelle fasi di progettazione dell’opera, devono seguire i principi e le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro:
a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; 
b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.
Il committente è esonerato dalle responsabilità  connesse  all'adempimento
degli obblighi  limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori.
La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non esonera il committente o il responsabile dei lavori da:
- Verifica che il CSP abbia redatto il PSC e il fascicolo del fabbricato
- Verifica che il CSE svolga tutti i suoi compiti, tranne la sospensione in caso di pericolo grave e imminente.
Il  committente o responsabile dei lavori assicura, inoltre, l'attuazione degli obblighi a carico del Datore di lavoro dell'impresa affidataria.
Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.
Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti i soggetti designati
Obblighi del coordinatore per la progettazione
Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, deve:
- Redigere il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento).
- Predisporre un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera.
Il coordinatore per la progettazione una volta nominato avrà il compito di essere il primo riferimento del committente o del responsabile dei lavori nelle fasi di progettazione dell’opera, ed  essere la figura che deve vigilare sulle “misure generali di tutela”.
Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori
Durante la realizzazione dell'opera:
- verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC;
- verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, assicurandone la coerenza con il PSC, ove previsto, adegua il PSC in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- segnalare al committente o al responsabile dei lavori, le inosservanze alle disposizioni alle prescrizioni del PSC, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto;
- sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
Questi obblighi e doveri dimostrano che il rispetto delle prescrizioni di sicurezza da parte dei soggetti
interessati è verificato dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori. non in occasionai i sopralluoghi,
ma nel corso di costanti controlli misurati sulle fasi di lavorazione, in modo da evitare pericolosi vuoti di vigilanza, e da rendere effettiva la tutela dei lavoratori.
Articolo 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
a)  adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all’ALLEGATO XIII;
b) predispongono l’accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
c)  curano la disposizione o l’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
d)  curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
e)  curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
f)  curano che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
g)  redigono il piano operativo di sicurezza.
Articolo 97 - Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria
Il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
Il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve, inoltre:
a)  coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;
b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione.
All’impresa affidataria viene, quindi, affidato il difficile compito di coordinare gli interventi finalizzati
all’attuazione delle misure generali di tutela e degli obblighi previsti dall’articolo 96, nonché di verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della loro trasmissione al coordinatore per l’esecuzione.
Tutte le imprese esecutrici devono trasmettere il proprio POS all’impresa affidataria la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio piano di sicurezza, lo trasmette al coordinatore per la esecuzione.
Questo dovrebbe impedire l’inizio dei lavori nei cantieri laddove le imprese esecutrici non hanno correttamente
pianificato la sicurezza con i propri piani operativi o nei casi in cui tali piani operativi non siano coerenti tra loro o con il piano di sicurezza e coordinamento.
I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.
Il lavoratore autonomo deve possedere i requisiti di idoneità tecnico-professionale veri?cabili attraverso l’iscrizione alla C.C.I.A.A. 
In materia di sicurezza deve premurarsi di utilizzare attrezzature di lavoro conformi alla normativa di sicurezza, così come idonei dispositivi di protezione individuale, quelli relativi ai rischi della propria attività.
Inoltre si deve adeguare a quanto indicato dal coordinatore in fase esecutiva.
Anche il lavoratore autonomo può incorrere in sanzioni di tipo penale per l’inosservanza alle disposizioni che lo riguardano.
Fondamentale, anche per i lavoratori autonomi è la loro idoneità tecnico-professionale.
Anch’essi infatti non sono esenti da obblighi formativi e verifiche che ne testino la regolarità.
Devono essere persone formate capaci e consce dei rischi sulla sicurezza che si corrono in cantiere,dei metodi preventivi e delle misure di tutela. Hanno l’obbligo, alla stregua di tutte le imprese presenti in cantiere, di essere in regola con l’iscrizione alla Camera di Commercio industria e artigianato e di presentare regolare DURC (Documento unico regolarità contributiva) corredato da autocertificazione e da tutti i requisiti richiesti dal documento stesso.

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