Formazione RSPP ASPP accordo stato regioni

Lo scorso 7 luglio 2016 è stato sancito l’Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, a sensi dell’art. 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
L’Accordo ridefinisce innanzitutto la durata e i contenuti minimi dei percorsi formativi Rspp e Aspp rivedendo quindi quelli del 21 gennaio 2006 e introduce inoltre nuove disposizioni che andranno a modificare gli Accordi del 21 dicembre 2011 per quanto riguarda la formazione sulla sicurezza sul lavoro, ex articoli 34 commi 2 e 3 e 37 comma 2 del Testo Unico sicurezza lavoro, gli Accordi 22 febbraio 2012 ex articolo 73 per quanto riguarda le attrezzature da lavoro.
L’entrata in vigore del provvedimento è prevista entro 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. In prima applicazione e non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore possono essere ancora avviati corsi di formazione Rspp e Aspp che seguano l’Accordo del 2006.
L’obiettivo non è quello di illustrare i contenuti dell’Accordo ma evidenziare alcuni elementi che, sono stati totalmente trascurati e che avranno un impatto significativo sui processi formativi dedicati alle figure dei RSPP e degli ASPP e, soprattutto, sull’efficacia della loro azione all’interno delle aziende.
il RSPP è stato individuato nello stesso datore di lavoro o in un consulente esterno e solo raramente la scelta è, invece, caduta su uno dei dipendenti di queste piccole realtà imprenditoriali.
Va ricordato che, per queste due tipologie di aziende, nel caso in cui il datore di lavoro decidesse di svolgere direttamente le funzioni di RSPP, l’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 prevede, a suo carico, l’obbligo di frequenza ad un corso di formazione avente durata di 16 ore (rischio basso), 32 ore (rischio medio) e 48 ore (rischio alto) e dove la classificazione del rischio è funzione del codice ATECO di appartenenza dell’azienda (vedasi tabella II del citato Accordo).  Al termine del percorso formativo, nel rispetto della frequenza minima prevista (90% delle ore di formazione) e dopo la verifica di apprendimento, il datore di lavoro può ricoprire le funzioni di RSPP per la sua azienda. Ovviamente, per questa tipologia di “datore di lavoro”, l’Accordo prevede la frequenza a specifici corsi di aggiornamento (anche in modalità e-learning), tarati in funzione dei livelli di rischio (6 ore per rischio basso, 10 ore per rischio medio e 14 ore per rischio alto) e distribuito su un quinquennio. Accanto ai datori di lavoro che hanno optato per ricoprire l’incarico di RSPP e che hanno frequentato, a partire dall’inizio del 2012, i corsi strutturati come previsto dall’Accordo, coesiste un gran numero di datori di lavoro che rivestono le funzioni di RSPP e che hanno usufruito:
  • del totale esonero da qualunque obbligo formativo ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n° 626/1994;
  • della frequenza al corso di 16 ore previsto dall’art. 3 del D.M. 16 gennaio 1997.
Non va però dimenticato che anche queste ultime due tipologie di datori di lavoro sono soggette all’obbligo di aggiornamento.

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