tag:blogger.com,1999:blog-637920430438212876.post2828343087397498143..comments2015-06-25T12:52:37.733+02:00Comments on D lgs 81: Cancellato il Certificato energetico nella manovraINFOTELhttp://www.blogger.com/profile/12544480386323329166noreply@blogger.comBlogger1125tag:blogger.com,1999:blog-637920430438212876.post-7243840045503680382008-08-05T09:39:00.000+02:002008-08-05T09:39:00.000+02:00Direzione centrale Sviluppo e gestione risorse uma...Direzione centrale Sviluppo e gestione risorse umane<br><br><br>Roma, 21-07-2008<br><br>Messaggio n. 16603<br><br>Allegati 2<br><br>OGGETTO:<br><br>decreto legge n.112 del 25 giugno 2008.<br><br>DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE<br><br><br>Al Dirigente della Struttura Tecnica del Presidente<br><br>Al Dirigente della Struttura Tecnico-Organizzativa del <br><br> Consiglio di Indirizzo e Vigilanza<br><br>Al Dirigente della Struttura Tecnica del Consiglio di<br><br> Amministrazione e degli Organi collegiali<br><br>Ai Direttori Centrali<br><br> Ai Responsabile dei Progetti Centrali<br><br> Al Coordinatore generale e ai Coordinatori centrali e<br><br> periferici dei rami professionali<br><br> Al Coordinatore generale medico legale e ai Dirigenti<br><br> medico legali regionali e periferici<br><br> Ai Capi delle Segreterie Tecniche<br><br> Ai Direttori regionali<br><br> Ai Direttori provinciali<br><br> Ai Direttori sub-provinciali<br><br> Ai Direttori di agenzie<br><br><br>Oggetto : Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008. Innovazioni legislative in materia di assenze dal servizio dei dipendenti pubblici e trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. <br><br><br>Il D.L. n. 112 del 25.06.2008 ha dettato per i dipendenti pubblici nuove disposizioni, tra l’altro, in materia di assenze per malattia (art. 71) e in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale (art. 73). Poiché tali disposizioni, per quanto subordinate alla successiva conversione in legge, sono entrate in vigore, ai sensi dell’art. 85 del decreto, a decorrere dal 25 giugno 2008,data di pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale, si forniscono, anche alla luce delle indicazioni esplicative diffuse dal Dipartimento della Funzione pubblica con circolare n. 7/2008 (allegata al presente messaggio), alcuni chiarimenti sulla nuova disciplina.<br><br>1. Ambito di applicazione<br><br>La nuova disciplina trova applicazione nei confronti dei dipendenti in servizio con contratto a tempo indeterminato nonché, in quanto compatibile, dei dipendenti assunti con forme di impiego flessibile del personale.<br><br><br>2. Certificazione della malattia<br><br>L’art. 71, comma 2, del decreto citato stabilisce che ”nell’ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare, l’assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica”.<br><br>La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, con la predetta circolare (punto 1) ha precisato che la disposizione sopra richiamata si applica ai periodi di assenza per malattia superiore a dieci giorni, chiarendo che tale ipotesi si realizza, sia nel caso di assenza attestata mediante un unico certificato, sia nel caso di assenza continuativa attestata con più certificati che prorogano la prognosi originariamente formulata.<br><br><br>La circolare ha precisato che la norma in esame disciplina altresì la giustificazione delle assenze che, a prescindere dalla durata, riguardano il terzo episodio di malattia in ciascun anno solare chiarendo, al riguardo, che tale fattispecie si verifica successivamente a due episodi di malattia della durata anche di un solo giorno ciascuno.<br><br><br>Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha altresì chiarito che l’art. 71, comma 2, del suddetto decreto, nel prevedere che per la giustificazione dei predetti periodi di assenza per malattia sono ritenute valide le certificazioni rilasciate da struttura sanitaria pubblica, ha escluso, nelle ipotesi descritte, la validità delle certificazioni rilasciate da medico libero professionista non convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.<br><br> <br>A decorrere dal 25 giugno 2008 pertanto per la giustificazione dei predetti periodi di assenza per malattia saranno ritenute valide esclusivamente le certificazioni rilasciate da presidi ospedalieri e ambulatoriali del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) nonché dai medici di medicina generale convenzionati con il Servizio Sanitario stesso ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 502 del 1992 (medici di base). <br><br> <br>A tal fine, il predetto certificato dovrà essere prodotto su moduli o carta intestata da cui si evinca l’appartenenza del soggetto che rilascia la certificazione ad una delle categorie sopra descritte.<br><br> <br>A tale proposito si precisa che l’Amministrazione in linea generale, salvo specifiche previsioni, non può chiedere che sui certificati prodotti a giustificazione dell’assenza per malattia sia indicata la diagnosi essendo sufficiente l’enunciazione della prognosi (si veda al riguardo l’allegata delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 14.6.2007 relativa a “Linee guide in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico”).<br><br> <br>Si richiama l’attenzione su quanto comunicato con il messaggio n. 15000 del 1° luglio u.s. circa l’ampliamento delle fasce di reperibilità per le visite di controllo, che risultano fissate dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.<br><br> <br>Si evidenzia che l’Amministrazione dispone il controllo dello stato di malattia fin dal 1° giorno di assenza del dipendente come, peraltro, specificato nell’art. 7, punto 2, del CCNL 14.02.2001. <br><br>Fonte inps.itAnonymousnoreply@blogger.com