Tale previsione, contenuta 
													nel D. Lgs. n. 28/2011 
													all’art. 15, comma 2, trova 
													ora una prima attuazione con 
													il documento approvato dalla 
													Conferenza delle Regioni e 
													delle Province autonome, che 
													disciplina gli 
													elementi minimi dei corsi di 
													formazione 
													finalizzati al conseguimento 
													dell’attestato di 
													qualificazione professionale 
													per la stessa categoria di 
													soggetti. 
												
													
													
													Gli elementi minimi 
													stabiliti a livello 
													nazionale costituiranno poi 
													la base per la 
													programmazione dei singoli 
													corsi a livello regionale, 
													poiché la formazione è 
													erogata dalle Regioni e 
													Province autonome di Trento 
													e Bolzano o da soggetti 
													accreditati in base al 
													modello definito 
													dall’Accordo Stato-Regioni 
													del 20 marzo 2008 o 
													specificamente autorizzati 
													in base a disposizioni 
													regionali.
 
												
													
													
													Di seguito vengono 
													sintetizzati i 
													contenuti dell’accordo 
													siglato in Conferenza.
												
													
													
													Sono individuate 
													quattro macrotipologie di 
													impianti:
												
													
													
													 
												
													
													
													-        impianti alimentati 
													da biomasse;
												
													
													
													-     pompe di calore per 
													riscaldamento, 
													refrigerazione e produzione 
													di acqua calda sanitaria;
												
													
													
													-        sistemi solari 
													termici;
												
													
													
													-        sistemi solari 
													fotovoltaici e 
													fototermoelettrici.
												
													
													
													 
												
													
													
													Il corso si articola in
													due moduli: 
													il primo consiste in un
													modulo unico 
													comune a tutte le tipologie 
													di impianti; il secondo è un
													modulo specifico 
													riferito a ciascuna delle 
													quattro tipologie sopra 
													individuate.
												
													
													
													Il modulo unico è di 
													carattere solo teorico e 
													concerne l’inquadramento 
													generale delle problematiche 
													legate allo sfruttamento 
													delle fonti rinnovabili, con 
													richiami di normativa 
													generale, tecnica e di 
													sicurezza.
												
													
													
													Il modulo specifico prevede 
													una parte teorica e una 
													parte pratica. La fase 
													pratica si sostanzia nelle 
													attività inerenti 
													l’installazione fisica degli 
													impianti e della loro 
													manutenzione straordinaria.
												
													
													
													Ogni parte teorica è 
													erogabile anche in modalità 
													formazione a distanza, 
													mentre la parte pratica deve 
													essere svolta presso 
													strutture che rispettino i 
													requisiti specificati 
													all’Allegato 1 dell’accordo.
												
													
													
													Il percorso ha una 
													durata minima di 80 ore, 
													suddivise in:
												
													
													
													 
												
													
													
													-        20 ore per il 
													modulo comune;
												
													
													
													-        60 ore per i moduli 
													specifici, di cui almeno 20 
													di pratica.
												
													
													
													 
												
													
													
													Alla fine del percorso è 
													previsto un esame, per 
													accedere al quale è 
													obbligatoria la frequenza ad 
													almeno l’80% delle ore 
													complessive del 
													corso. L’esame è costituito 
													da una prova teorica e una 
													prova pratica.
 
												
													
													
													Al superamento dell’esame 
													viene rilasciato l’attestato 
													di qualificazione 
													professionale di 
													“Installatore e manutentore 
													straordinario di impianti 
													energetici alimentati da 
													fonti rinnovabili”, ai sensi 
													dell’articolo 15, comma 2 
													del D. Lgs. n. 28/2011.
 
												
													
													
													Per quanto riguarda l’aggiornamento, 
													esso è obbligatorio 
													ogni 3 anni, che 
													decorrono dal 1° agosto 
													2013. Si sottolinea che 
													l’aggiornamento è 
													obbligatorio non solo per i 
													soggetti che hanno svolto il 
													percorso di formazione di 
													cui sopra (ovvero i soggetti 
													di cui all’art. 4, comma 1, 
													lettera c) del D.M. 22 
													gennaio 2008, n. 37), ma per 
													tutti i soggetti dotati di 
													qualifica per esercitare 
													l'attività di installazione 
													e di manutenzione 
													straordinaria di impianti 
													energetici alimentati da 
													fonti rinnovabili, cioè 
													anche quelli in possesso dei 
													requisiti di cui all’art. 4, 
													comma 1, lettere a) e b) del 
													D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.
 
												
													
													
													La durata minima 
													dell’aggiornamento è pari a
													16 ore e 
													può essere realizzato anche 
													mediante formazione a 
													distanza. La 
													frequenza è obbligatoria al 
													100% e al termine 
													viene rilasciato un 
													attestato di frequenza.
 
												
													
													
													I formatori 
													devono essere in possessosia 
													di un’esperienza 
													documentata, almeno 
													quinquennale, nella 
													progettazione e/o gestione 
													e/o manutenzione di impianti 
													a fonti rinnovabili, sia di 
													una conoscenza adeguata 
													della legislazione e della 
													normativa, nell’ambito della 
													specifica tematica oggetto 
													della docenza. Possono 
													svolgere l’attività di 
													formatore anche i tecnici 
													che operano presso i 
													produttori di tecnologie con 
													almeno 5 anni di esperienza 
													lavorativa nel settore.
 
												
													
													
													Nell’Allegato 1 dell’accordo 
													sono riportati gli standard 
													formativi su cui dovranno 
													basarsi le Regioni e le 
													Province autonome per la 
													progettazione dei percorsi.
 
												
													
													
													In allegato alla presente 
													nota ANCE si riportano il 
													testo dell’accordo e 
													l’estratto dell’art. 4 del 
													D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.
 
												
																																				Accordo formazione pdf 129,4 Kb												
												
																																				Estratto DM 37 2008 pdf 30,6 Kb												 
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