![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBnr9pqxb8w9dPRLfqacZBVNoEqaX1oOAcRLlEh2rnAwqeperq4GFMvQ07IMvrFFYDXTsWZahhNGcTwJ6459Uvp-HQ4Z6bR1umIbW-526-8YHbCKRbVqRcoG9G7wwdkkm5FyIc3OHBXSsA/s320/advanced.png)
La comunicazione obbligatoria del nominativo dell’RSPP agli organi di vigilanza prevista dal 626/94 non compare più, nella stessa formula, nel Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro; ora, l'obbligo è esclusivamente relativo all'indicazione del nominativo del R.S.P.P. sul Documento di Valutazione dei Rischi (art.28, comma 2, lettera e).
E' stato invece inserito l'obbligo di comunicare all'INAIL il nominativo del R.L.S., e in caso di inadempienza è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria di 500€. L'art.18, comma 1, lettera aa), del D.Lgs. 81/2008, relativo agli "obblighi del datore di lavoro e del dirigente" recita infatti:“comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza”.
Commenti