Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni
L’articolo
34, comma 2, del “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro prevede
che il datore di lavoro che intenda svolgere personalmente i
compiti del servizio di prevenzione e protezione, nei casi in cui
ciò è consentito (individuati dall’allegato II del d.lgs. n. 81/2008),
debba frequentare corsi di formazione di durata minima di 16 ore e
massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di
lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e
della articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza
Stato-Regioni. Il successivo comma 3 dell’articolo 34, citato, dispone
altresì che il datore di lavoro che intenda svolgere i compiti del
servizio di prevenzione e protezione debba frequentare corsi di
aggiornamento, anch’essi individuati nell’accordo in Conferenza
Stato-Regioni di cui al comma 2 dell’articolo 34. L’articolo 37, comma
2, del d.lgs. n. 81/2008 dispone invece che la durata, i contenuti
minimi e le modalità della formazione e dell’aggiornamento dei
lavoratori sono disciplinati con accordo in Conferenza
Stato-Regioni.Pertanto, in relazione ai datori di lavoro e ai
lavoratori, in base alle previsioni appena riportate, gli accordi
integrano le rispettive disposizioni di legge individuando le
caratteristiche essenziali e le modalità di svolgimento delle attività
formative i cui principi sono contenuti agli articoli 34 e 37 del “testo
unico” di salute e sicurezza sul lavoro.L’articolo 21 del d.lgs. n.
81/2008 dispone che i componenti dell’impresa familiare di cui
all’articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che
compiono imprese e servizi ai sensi dell’art. 2222 del codice civile, i
coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti
nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti, abbiano la
facoltà di sottoporsi a formazione. Ne deriva che le previsioni di cui
all’accordo ex articolo 37 del “testo unico” di salute e
sicurezza sul lavoro – dirette a fornire ai soggetti di cui all’articolo
21 utile parametro di riferimento per la formazione – non hanno nei
confronti dei destinatari efficacia obbligatoria. Resta ferma, come
espressamente previsto dall’articolo 21, secondo comma, lettera b), del
d.lgs. n. 81/2008 (ove si legge che sono fatti salvi gli “obblighi previsti da norme speciali”), la obbligatorietà di altra formazione rispetto a quelle oggetto di regolamentazione da parte dell’accordo ex articolo
37 del “testo unico”, nei soli casi in cui essa sia imposta ai sensi di
altre disposizioni di legge, da considerarsi speciali rispetto alla
previsione generale di cui all’articolo 21, comma 2, citata, e che, si
ripete, attribuisce ai soggetti in parola la facoltà e non anche
l’obbligo di sottoporsi a formazione. A titolo meramente esemplificativo
e senza che la indicazione che segue esaurisca il novero delle
situazioni alle quali la norma appena citata si riferisce, si ricorda
che il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n.
177, relativo alla regolamentazione dei lavori nei c.d. “ambienti
confinati”, prevede, all’articolo 2, comma 1, lettera b), l’”integrale
e vincolante applicazione anche del comma 2 dell’articolo 21, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel caso di imprese
familiari e lavoratori autonomi”. Di conseguenza, nel campo di
applicazione del d.P.R. n. 177/2011 la formazione dei lavoratori
familiari e dei lavoratori autonomi che compiono opere e
servizi è obbligatoria e non facoltativa. Analoghe conclusioni valgono
nei riguardi della formazione dei dirigenti e dei preposti, i quali –
come previsto dall’articolo 37, comma 7, del d.lgs. n. 81/2008 – devono
ricevere una formazione “adeguata e specifica” rispetto all’importante
ruolo rivestito in azienda (e delineato sin dalle “definizioni”
contenute all’articolo 2 del “testo unico” di salute e sicurezza sul
lavoro), con obblighi di ampia portata, individuati,
rispettivamente, agli articoli 18 e 19 del “testo unico” di salute e
sicurezza sul lavoro. Rispetto ai dirigenti e ai preposti, come
rimarcato alla “Premessa” dell’accordo ex articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008, la applicazione dei contenuti dell’accordo è facoltativa
costituendo,
tuttavia, principio di prova in ordine al rispetto delle previsioni,
citate, la circostanza che la formazione dei dirigenti e dei preposti
sia stata progettata e realizzata in modo coerente rispetto alle
previsioni dell’accordo ex articolo 37 del d.lgs. n.
81/2008. Resta inteso che il datore di lavoro potrà ottemperare
all’obbligo di garantire una “adeguata e specifica” (in questi termini
l’articolo 37, comma 7, del “testo unico”) formazione dei dirigenti e
dei preposti anche per mezzo di attività formativa progettata e/o
realizzata in modo difforme rispetto ai precetti di cui all’accordo ex articolo
37 del “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro non potendosi, in
tale ipotesi, avvalere della presunzione (ovviamente semplice) del
rispetto delle disposizioni di legge per mezzo di corsi conformi a
quelli descritti nell’accordo stesso. Il terzo periodo della “Premessa”
dell’accordo ex articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008 puntualizza che la formazione in parola: “è
distinta da quella prevista dai Titoli successivi al I del D.Lgs. n.
81/08 o da altre norme, relative a mansioni o attrezzature particolari”.
In tal modo si esprime un principio, di ordine generale, in forza del
quale la formazione regolamentata esaurisce l’obbligo formativo a carico
del datore di lavoro, a meno che il medesimo non sia tenuto – in base a
una normativa differente rispetto a quella di cui all’articolo 37 del
“testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro – a corsi regolamentati
da disposizioni aventi le caratteristiche delle norme speciali (sempre
rispetto a quelle di cui all’articolo 37, citato), contenute nei Titoli
del d.lgs. n. 81/2008 successivi al Titolo I o in altre norme di legge, e
che oltre a prevedere una formazione integrativa in merito a rischi
specifici individuino in modo dettagliato percorsi formativi con
molteplici contenuti, diretti a esigenze ben definite e particolari di
tutela, che richiedono corsi ad hoc. Sono da considerare norme
speciali, nel senso appena citato, sempre senza che l’elencazione che
segue possa dirsi esaustiva in ordine al novero delle norme speciali in
materia di formazione: la formazione individuata, ai sensi dell’articolo
73, comma 5, del “testo unico”, in ordine a determinate attrezzature di
lavoro, in base all’accordo in Conferenza Stato-Regioni approvato in
data 22 febbraio 2012 e la formazione di cui all’articolo 136, comma 6, e
allegato XXI del d.lgs. n. 81/2008 (formazione montatori ponteggi). Si
reputa che sia espressamente da considerare come speciale, e quindi
oggetto di formazione “aggiuntiva” rispetto a quella di cui all’accordo ex art.
37 del “testo unico”, la formazione di cui all’articolo 258 del “testo
unico”, in relazione ai lavoratori esposti o potenzialmente esposti a
polveri di amianto.
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