Scadono il 26/7/2012 i termini di
applicazione delle disposizioni transitorie di cui all'Accordo del
21/12/2011 raggiunto nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni sulla
formazione dei datori di lavoro che hanno optato per lo svolgimento
diretto del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'art. 34
commi 2 e 3 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i..
Il
suddetto Accordo al punto 11 prevedeva, infatti, che i datori di lavoro
che avessero frequentato entro sei mesi dall'entrata in vigore
dell'Accordo stesso, avvenuta il 26/1/2012 e quindi entro il 26/7/2012,
corsi di formazione forrmalmente e documentalmente approvati alla
stessa data di entrata in vigore e rispettosi delle previsioni di cui
all'articolo 3 del D. M. 16/1/1997 per quanto riguarda durata e
contenuti, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione secondo i
nuovi criteri di cui al punto 5 del citato Accordo.
RSPP Datore di lavoro scadenza , d lgs 81, art. 34 commi 2 e 3 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i.. , Conferenza Stato-Regioni sulla formazione dei datori di lavoro , Sancito l'accordo tra Stato,
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