SCARICA DVR Standard Schema e Procedura:
* SCARICA DVR Standard Schema e Procedura
* SCARICA DVR Standard Schema e Procedura
D.V.R. Standard
DECRETO-LEGGE 12 maggio 2012 , n. 57
La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro istituita presso il Ministero del Lavoro ha approvato le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi nelle aziende che occupano fino a 10 lavoratori e facoltativamente per quelli che occupano sino a 50 dipendenti .
L’autocertificazione sarà ammessa "fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012 ".
|
Descrizione generale dell'azienda
Descrizione delle lavorazioni aziendali
lndividuazione dei pericoli presenti in azienda
Identificazione delle mansioni ricoperte dalle persone esposte e degli ambienti di lavoro interessati in relazione ai pericoli individuati
|
lndividuazione di strumenti informativi di supporto per l'effettuazione della valutazione dei rischi (registro infortuni, profili di rischio, banche dati su fattori di rischio indici infortunistici, liste di controllo, ecc.).
Effettuazione della valutazione dei rischi per tutti i pericoli individuati
Individuazione delle adeguate misure di prevenzione e protezione
Indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate
|
lndividuazione delle misure per garantire il programma di miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
lndividuazione delle procedure per la attuazione delle misure
|
Campo di applicazione procedure standardizzate dvr
Procedura Standardizzata per la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 6, comma 8, lettera f) e dell'art. 29, comma 5 del D.Lgs. 81 2008 e s.m. i.
Scopo
Scopo della presente procedura è di indicare il modello di riferimento sulla base del quale effettuare la valutazione dei rischi e il suo aggiornamento al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
Campo di applicazione
La presente procedura si applica alle imprese che occupano fino a 10 lavoratori (art. 29 comma 5, D.Lgs. 81/08 s.m.i.) ma può essere utilizzata anche dalle imprese fino a 50 lavoratori (art.29 comma 6 del D.Lgs. 81/08 s.m.i., con i limiti di cui al comma 7), come sintetizzato nel seguente schema riepilogativo:
Aziende fino a 10 lavoratori (art. 29 comma 5)
La legislazione a tale riguardo prevede per le aziende fino a 10 lavoratori di assolvere all'obbligo di effettuare la valutazione dei rischio sulla base delle procedure standardizzate qui descritte.
Sono escluse da tale disposizione le aziende che per particolare condizione di rischio o dimensione sono chiamate ad effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell' art.28:
• aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere:
a) aziende industriali a rischio rilevante di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni;
b) centrali termoelettriche;
c) impianti ed installazioni nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
d) aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
Aziende fino a 50 lavoratori (art.29 comma 6)
La legislazione a tale riguardo concede alle aziende fino a 50 lavoratori di effettuare la valutazione dei rischi, sulla base delle procedure standardizzate qui descritte. Tali aziende, in caso di non utilizzo di tale opportunità, devono procedere alla redazione del documento di valutazione dei rischi, ai sensi dell'art.28.
Sono escluse da tale disposizione le aziende che per particolare condizione di rischio o dimensione sono chiamate ad effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell'art.28:
Scopo
Scopo della presente procedura è di indicare il modello di riferimento sulla base del quale effettuare la valutazione dei rischi e il suo aggiornamento al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
Campo di applicazione
La presente procedura si applica alle imprese che occupano fino a 10 lavoratori (art. 29 comma 5, D.Lgs. 81/08 s.m.i.) ma può essere utilizzata anche dalle imprese fino a 50 lavoratori (art.29 comma 6 del D.Lgs. 81/08 s.m.i., con i limiti di cui al comma 7), come sintetizzato nel seguente schema riepilogativo:
Aziende fino a 10 lavoratori (art. 29 comma 5)
La legislazione a tale riguardo prevede per le aziende fino a 10 lavoratori di assolvere all'obbligo di effettuare la valutazione dei rischio sulla base delle procedure standardizzate qui descritte.
Sono escluse da tale disposizione le aziende che per particolare condizione di rischio o dimensione sono chiamate ad effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell' art.28:
• aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere:
a) aziende industriali a rischio rilevante di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni;
b) centrali termoelettriche;
c) impianti ed installazioni nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
d) aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
Aziende fino a 50 lavoratori (art.29 comma 6)
La legislazione a tale riguardo concede alle aziende fino a 50 lavoratori di effettuare la valutazione dei rischi, sulla base delle procedure standardizzate qui descritte. Tali aziende, in caso di non utilizzo di tale opportunità, devono procedere alla redazione del documento di valutazione dei rischi, ai sensi dell'art.28.
Sono escluse da tale disposizione le aziende che per particolare condizione di rischio o dimensione sono chiamate ad effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell'art.28:
- aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a, b, c, d) (indicate sopra);
- aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, connessi alla esposizione all'amianto (art.29 comma 7)
- aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, connessi alla esposizione all'amianto (art.29 comma 7)
Procedure Standardizzate dvr
ai sensi dell’ art. 29 del d . lgs. 81 / 2008
DECRETO-LEGGE 12 maggio 2012 , n. 57
La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro istituita presso il Ministero del Lavoro ha approvato le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi nelle aziende che occupano fino a 10 lavoratori e facoltativamente per quelli che occupano sino a 50 dipendenti .
L’autocertificazione sarà ammessa "fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012 ".
SCHEMA DELLA PROCEDURA STANDARDIZZATA
ai sensi dell’ art. 29 del d . lgs. 81 / 2008
DECRETO-LEGGE 12 maggio 2012 , n. 57
La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro istituita presso il Ministero del Lavoro ha approvato le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi nelle aziende che occupano fino a 10 lavoratori e facoltativamente per quelli che occupano sino a 50 dipendenti .
L’autocertificazione sarà ammessa "fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012 ".
SCHEMA DELLA PROCEDURA STANDARDIZZATA
- Descrizione generale dell'azienda
- Descrizione delle lavorazioni aziendali
- lndividuazione dei pericoli presenti in azienda
- Identificazione delle mansioni ricoperte dalle persone esposte e degli ambienti di lavoro interessati in relazione ai pericoli individuati
- lndividuazione di strumenti informativi di supporto per l'effettuazione della valutazione dei rischi (registro infortuni, profili di rischio, banche dati su fattori di rischio indici infortunistici, liste di controllo, ecc.).
- Effettuazione della valutazione dei rischi per tutti i pericoli individuati
- Individuazione delle adeguate misure di prevenzione e protezione
- Indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate
- lndividuazione delle misure per garantire il programma di miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
- lndividuazione delle procedure per la attuazione delle misure
Compiti e responsabilità
Effettuare la valutazione sulla base della procedura standardizzata è responsabilità del datore di lavoro che coinvolgerà i soggetti riportati nello schema seguente, in conformità a quanto previsto dal Titolo l, Capo III del D.Lgs. 81/08 s.m.i. e in relazione all'attività e alla struttura dell'azienda.
COMPITI
Valutazione dei rischi
Indicazione delle misure di prevenzione e protezione
Programma d'attuazione
RESPONSABILITA'
Datore di lavoro
SOGGETTI COINVOLTI
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): artt.31, 33 e 34 D.Lgs.81/08 s.m.i.
Medico competente (ove previsto): artt.25 e 41 D.Lgs. 81/08 s.m.i.
Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza(RLS)/ Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST): artt. 18, 28, 29 e 50, D.Lgs. 81/08 s.m.i.
Lavoratori: art. 15 comma 1 lett. r) D.Lgs. 81/08 s.m.i.
Eventuali altre persone esterne all'azienda in possesso di specifiche conoscenze professionali (art. 31 comma 3 D.Lgs. 81/08 s.m.i.
Ove il datore le ritenga pertinenti potrà tener conto delle eventuali segnalazioni provenienti dai dirigenti, preposti e lavoratori
COMPITI
Attuazione e Gestione del programma
RESPONSABILITA'
Datore di lavoro
SOGGETTI COINVOLTI
Medico competente (ove previsto): artt.25 e 41 D.Lgs. 81/08 s.m.i.
RLS/RLST: artt. 18, 28, 29 e 50, D.Lgs. 81/08 s.m.i.
Dirigenti: art.18, D.Lgs. 81/08 s.m.i.
Preposti: art.19, D.Lgs. 81/08 s.m.i.
Lavoratori: art.20, D.Lgs. 81/08 s.m.i.
COMPITI
Verifica dell'attuazione del programma
RESPONSABILITA'
Datore di lavoro
SOGGETTI COINVOLTI
Medico competente (ove previsto): artt.25 e 41 D.Lgs. 81/08 s.m.i.
RLS/RLST: artt. 18, 28, 29 e 50, D.Lgs. 81/08 s.m.i.
Dirigenti: art.18, D.Lgs. 81/08 s.m.i.
Preposti: art.19, D.Lgs. 81/08 s.m.i.
Lavoratori: art.20, D.Lgs. 81/08 s.m.i.
Effettuare la valutazione sulla base della procedura standardizzata è responsabilità del datore di lavoro che coinvolgerà i soggetti riportati nello schema seguente, in conformità a quanto previsto dal Titolo l, Capo III del D.Lgs. 81/08 s.m.i. e in relazione all'attività e alla struttura dell'azienda.
COMPITI
Valutazione dei rischi
Indicazione delle misure di prevenzione e protezione
Programma d'attuazione
RESPONSABILITA'
Datore di lavoro
SOGGETTI COINVOLTI
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): artt.31, 33 e 34 D.Lgs.81/08 s.m.i.
Medico competente (ove previsto): artt.25 e 41 D.Lgs. 81/08 s.m.i.
Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza(RLS)/ Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST): artt. 18, 28, 29 e 50, D.Lgs. 81/08 s.m.i.
Lavoratori: art. 15 comma 1 lett. r) D.Lgs. 81/08 s.m.i.
Eventuali altre persone esterne all'azienda in possesso di specifiche conoscenze professionali (art. 31 comma 3 D.Lgs. 81/08 s.m.i.
Ove il datore le ritenga pertinenti potrà tener conto delle eventuali segnalazioni provenienti dai dirigenti, preposti e lavoratori
COMPITI
Attuazione e Gestione del programma
RESPONSABILITA'
Datore di lavoro
SOGGETTI COINVOLTI
Medico competente (ove previsto): artt.25 e 41 D.Lgs. 81/08 s.m.i.
RLS/RLST: artt. 18, 28, 29 e 50, D.Lgs. 81/08 s.m.i.
Dirigenti: art.18, D.Lgs. 81/08 s.m.i.
Preposti: art.19, D.Lgs. 81/08 s.m.i.
Lavoratori: art.20, D.Lgs. 81/08 s.m.i.
COMPITI
Verifica dell'attuazione del programma
RESPONSABILITA'
Datore di lavoro
SOGGETTI COINVOLTI
Medico competente (ove previsto): artt.25 e 41 D.Lgs. 81/08 s.m.i.
RLS/RLST: artt. 18, 28, 29 e 50, D.Lgs. 81/08 s.m.i.
Dirigenti: art.18, D.Lgs. 81/08 s.m.i.
Preposti: art.19, D.Lgs. 81/08 s.m.i.
Lavoratori: art.20, D.Lgs. 81/08 s.m.i.
Istruzioni operative DVR standard
II Datore di lavoroin collaborazione con il RSPP(se diverso dal Datore di lavoro) e il Medico competente, ove previsto (art.41 D.Lgs. 81/08 s.m.i.), effettuerà la valutazione dei rischi aziendali e la compilazione del documento, previa consultazione del RLS/RLST, tenendo conto di tutte le informazioni in suo possesso ed eventualmente di quelle derivanti da segnalazioni dei lavoratori, secondo i passi di seguito riportati:
1) descrizione dell'azienda, del ciclo lavorativo e delle mansioni
2) identificazione dei pericoli presenti in azienda
3) valutazione dei rischi associati ai pericoli identificati e individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate
4) definizione del programma di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza
La valutazione dei rischi, essendo un processo dinamico deve essere riesaminata qualora intervengano cambiamenti significativi, ai fini della salute e sicurezza, nel processo produttivo, nell'organizzazione del lavoro, in relazione al grado di evoluzione della tecnica, oppure a seguito di incidenti, infortuni e risultanze della sorveglianza sanitaria.
Si ricorda che i principi generali che devono guidare il Datore di lavoro nella scelta delle misure di riduzione e controllo dei rischi sono contenuti nel D.Lgs. 81/08 s.m.i. all'art. 15 e sono così sintetizzabili:
l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione alla fonte in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza (criterio di completezza della valutazione);
il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature;
la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale
il controllo sanitario dei lavoratori (sorveglianza sanitaria);
l'informazione, la formazione e l'addestramento adeguati per i lavoratori;
la partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza (segnaletica di salute e sicurezza);
la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in confomità alla indicazione dei fabbricanti;
la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute sicurezza.
1) descrizione dell'azienda, del ciclo lavorativo e delle mansioni
2) identificazione dei pericoli presenti in azienda
3) valutazione dei rischi associati ai pericoli identificati e individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate
4) definizione del programma di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza
La valutazione dei rischi, essendo un processo dinamico deve essere riesaminata qualora intervengano cambiamenti significativi, ai fini della salute e sicurezza, nel processo produttivo, nell'organizzazione del lavoro, in relazione al grado di evoluzione della tecnica, oppure a seguito di incidenti, infortuni e risultanze della sorveglianza sanitaria.
Si ricorda che i principi generali che devono guidare il Datore di lavoro nella scelta delle misure di riduzione e controllo dei rischi sono contenuti nel D.Lgs. 81/08 s.m.i. all'art. 15 e sono così sintetizzabili:
l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione alla fonte in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza (criterio di completezza della valutazione);
il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature;
la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale
il controllo sanitario dei lavoratori (sorveglianza sanitaria);
l'informazione, la formazione e l'addestramento adeguati per i lavoratori;
la partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza (segnaletica di salute e sicurezza);
la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in confomità alla indicazione dei fabbricanti;
la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute sicurezza.
1° Passo : Descrizione dell'azienda, del ciclo lavorativo/attività e delle mansioni
DESCRIZIONE GENERALE DELL'AZIENDA
Inserire nel MODULO 1.1 i seguenti dati identificativi dell'azienda:
Dati aziendali
- Ragione sociale
- Attività economica
- Codice ATECO 2007 (facoltativo)
- Nominativo del Titolare/Legale Rappresentante
- Indirizzo della sede legale
- Indirizzo del sito/i produttivo/i (esclusi i cantieri temporanei e mobili- Titolo IV D.Lgs.81/08 s.m.i.)
Sistema di prevenzione e protezione aziendale
-Nominativo del Datore di lavoro (Indicare se il datore di lavoro svolge i compiti del SPP)
-Nominativi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi se diverso dal datore di lavoro
-Nominativi ASPP (ove nominati)
-Nominativi addetti al Servizio di Pronto Soccorso,
-Nominativi addetti al Servizio di Antincendio ed Evacuazione
-Nominativo del Medico Competente (ove nominato)
-Nominativo del RLS/RLST
Evidenziare le figure esterne al Servizio di prevenzione e protezione (dirigenti e/o preposti ove presenti), ai sensi dell'art.2 comma 1 lettere d) ed e) e allegare eventualmente l'organigramma aziendale nel quale sono indicati ruoli e mansioni specifiche.
DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI AZIENDALI ED IDENTIFICAZIONE DELLE MANSIONI
Si potrà utilizzare il MODULO 1.2 inserendo le seguenti informazioni nei campi e nelle colonne corrispondenti:
• "Ciclo lavorativo/Attività"
Indicazione di ciascun ciclo lavorativo/attività.
Se in azienda sono presenti più cicli lavorativi si potrà utilizzare un modulo per ogni ciclo lavorativo
• colonna 1 - "Fasi"
lndividuazione delle fasi che compongono il ciclo lavorativo
• colonna 2 - "Descrizione Fasi"
Descrizione sintetica di ciascuna fase
• colonna 3 - "Area/Reparto /Luogo di lavoro"
Indicazione dell'ambiente o degli ambienti, sia al chiuso che all'aperto, o del reparto in cui si svolge la fase
• colonna 4 - "Attrezzature di lavoro: macchine, apparecchi, utensili, ed impianti"
Elencazione delle eventuali attrezzature utilizzate in ciascuna fase
• colonna 5- "Materie prime, semilavorati e sostanze impiegati e prodotti. Scarti di lavorazione"
Elencazione di quelle relative a ciascuna fase
•colonna 6 - "Mansioni/postazioni"
Individuazione di quelle coinvolte in ciascuna fase
Ad ogni "Mansione" deve essere possibile associare, anche attraverso documentazione esterna al DVR standardizzato disponibile presso la sede legale {p.es.: uno specifico allegato, Libro Unico del Lavoro, contratto di lavoro o altro}, il nominativo dei lavoratori operanti in azienda anche al fine di poter ottemperare agli obblighi di legge relativi a: Valutazione dei rischi, anche connessi a "stato di gravidanza, differenza di genere, età, provenienza da altri paesi e specifica tipologia contrattuale" (art. 28, c. l. del D.Lgs. 81 /08); Informazione, Formazione ed Addestramento (artt. 36 e 37 del D.L.gs 81 /08): Sorveglianza Sanitaria, qualora ne ricorra l'obbligo (art. 41 del D.L.gs 81/08); uso di specifiche attrezzature di lavoro (art. 71 del D.L.gs 81/08); uso dei Dispositivi di Protezione Individuali, eventualmente messi a disposizione dei lavoratori (art. 77 del D.L.gs 81 /08).
L'esame delle fasi che compongono il ciclo/attività deve essere completo, includendo anche quelle di manutenzione, ordinaria e straordinaria, riparazione, pulizia, arresto e riattivazione, cambio di lavorazioni, ecc. È importante evidenziare, ove presenti, situazioni lavorative quali ad esempio: lavoro notturno, lavoro in solitario in condizioni critiche (nella colonna Descrizione Fasi); attività effettuate all'interno di aziende in qualità di appaltatore, attività svolte in ambienti confinati, lavori in quota (nella colonna Ambiente/Reparto), ecc.
È utile allegare al Modulo, ove presente, la planimetria degli ambienti di lavoro e dei locali di servizio con la disposizione delle attrezzature (lay-out).
DESCRIZIONE GENERALE DELL'AZIENDA
Inserire nel MODULO 1.1 i seguenti dati identificativi dell'azienda:
Dati aziendali
- Ragione sociale
- Attività economica
- Codice ATECO 2007 (facoltativo)
- Nominativo del Titolare/Legale Rappresentante
- Indirizzo della sede legale
- Indirizzo del sito/i produttivo/i (esclusi i cantieri temporanei e mobili- Titolo IV D.Lgs.81/08 s.m.i.)
Sistema di prevenzione e protezione aziendale
-Nominativo del Datore di lavoro (Indicare se il datore di lavoro svolge i compiti del SPP)
-Nominativi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi se diverso dal datore di lavoro
-Nominativi ASPP (ove nominati)
-Nominativi addetti al Servizio di Pronto Soccorso,
-Nominativi addetti al Servizio di Antincendio ed Evacuazione
-Nominativo del Medico Competente (ove nominato)
-Nominativo del RLS/RLST
Evidenziare le figure esterne al Servizio di prevenzione e protezione (dirigenti e/o preposti ove presenti), ai sensi dell'art.2 comma 1 lettere d) ed e) e allegare eventualmente l'organigramma aziendale nel quale sono indicati ruoli e mansioni specifiche.
DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI AZIENDALI ED IDENTIFICAZIONE DELLE MANSIONI
Si potrà utilizzare il MODULO 1.2 inserendo le seguenti informazioni nei campi e nelle colonne corrispondenti:
• "Ciclo lavorativo/Attività"
Indicazione di ciascun ciclo lavorativo/attività.
Se in azienda sono presenti più cicli lavorativi si potrà utilizzare un modulo per ogni ciclo lavorativo
• colonna 1 - "Fasi"
lndividuazione delle fasi che compongono il ciclo lavorativo
• colonna 2 - "Descrizione Fasi"
Descrizione sintetica di ciascuna fase
• colonna 3 - "Area/Reparto /Luogo di lavoro"
Indicazione dell'ambiente o degli ambienti, sia al chiuso che all'aperto, o del reparto in cui si svolge la fase
• colonna 4 - "Attrezzature di lavoro: macchine, apparecchi, utensili, ed impianti"
Elencazione delle eventuali attrezzature utilizzate in ciascuna fase
• colonna 5- "Materie prime, semilavorati e sostanze impiegati e prodotti. Scarti di lavorazione"
Elencazione di quelle relative a ciascuna fase
•colonna 6 - "Mansioni/postazioni"
Individuazione di quelle coinvolte in ciascuna fase
Ad ogni "Mansione" deve essere possibile associare, anche attraverso documentazione esterna al DVR standardizzato disponibile presso la sede legale {p.es.: uno specifico allegato, Libro Unico del Lavoro, contratto di lavoro o altro}, il nominativo dei lavoratori operanti in azienda anche al fine di poter ottemperare agli obblighi di legge relativi a: Valutazione dei rischi, anche connessi a "stato di gravidanza, differenza di genere, età, provenienza da altri paesi e specifica tipologia contrattuale" (art. 28, c. l. del D.Lgs. 81 /08); Informazione, Formazione ed Addestramento (artt. 36 e 37 del D.L.gs 81 /08): Sorveglianza Sanitaria, qualora ne ricorra l'obbligo (art. 41 del D.L.gs 81/08); uso di specifiche attrezzature di lavoro (art. 71 del D.L.gs 81/08); uso dei Dispositivi di Protezione Individuali, eventualmente messi a disposizione dei lavoratori (art. 77 del D.L.gs 81 /08).
L'esame delle fasi che compongono il ciclo/attività deve essere completo, includendo anche quelle di manutenzione, ordinaria e straordinaria, riparazione, pulizia, arresto e riattivazione, cambio di lavorazioni, ecc. È importante evidenziare, ove presenti, situazioni lavorative quali ad esempio: lavoro notturno, lavoro in solitario in condizioni critiche (nella colonna Descrizione Fasi); attività effettuate all'interno di aziende in qualità di appaltatore, attività svolte in ambienti confinati, lavori in quota (nella colonna Ambiente/Reparto), ecc.
È utile allegare al Modulo, ove presente, la planimetria degli ambienti di lavoro e dei locali di servizio con la disposizione delle attrezzature (lay-out).
2° Passo: Individuazione dei pericoli presenti in azienda
Dopo aver descritto l'attività aziendale, si devono individuare i pericoli presenti.
Questi sono legati alle caratteristiche degli ambienti di lavoro, delle attrezzature di lavoro, dei materiali; agli agenti fisici, chimici o biologici presenti; al ciclo lavorativo, a tutte le attività svolte (comprese quelle di manutenzione, ordinaria e straordinaria, riparazione, pulizia, arresto e riattivazione, cambio di lavorazioni, ecc.); a fattori correlati all'organizzazione del lavoro adottata; alla formazione, informazione e addestramento necessari e, in generale, a qualunque altro fattore potenzialmente dannoso per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Si tenga presente che il datore di lavoro è tenuto ad effettuare, ogni qualvolta sia possibile, le lavorazioni pericolose o insalubri in luoghi separati allo scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni (D.Lgs. 81/08 s.m.i., Allegato IV punto 2.1.4).
Per individuare i pericoli si utilizzerà il MODULO 2, che dovrà essere barrato nelle caselle delle colonne 3 e 4.
Il modulo contiene:
• colonna 1 - "Famiglia di pericoli";
• colonna 2 - "Pericoli";
• colonne 3 e 4- Devono essere contrassegnate per indicare la presenza o l'assenza del pericolo in azienda, in coerenza con quanto descritto nel modulo 1.2;
• colonna 5 - "Riferimenti legislativi", con il richiamo al D.Lgs. 81108 s.m.i. e ad altre principali fonti legislative di riferimento;
• colonna 6 - Esempi di incidenti e di criticità" per ogni pericolo elencato.
Ulteriori pericoli identificati dal datore di lavoro, non elencati in colonna 2, dovranno essere riportati nella riga "Altro", posta in calce alla tabella.
Al fine di una più facile gestione del documento, qualora compilato su fonnato elettronico, SI
consiglia di riportare solo i pericoli presenti.
Potranno essere utilizzati uno o più MODULO 2in relazione al ciclo lavorativo/attività.
In riferimento ai cantieri temporanei e mobili si specifica che non si applicano le disposizioni del Titolo II ma quelle contenute nel Titolo IV e relativi allegati del D.Lgs. 81/08 s.m.i.
SCARICA PDF Check List dei pericoli presenti in azienda
Dopo aver descritto l'attività aziendale, si devono individuare i pericoli presenti.
Questi sono legati alle caratteristiche degli ambienti di lavoro, delle attrezzature di lavoro, dei materiali; agli agenti fisici, chimici o biologici presenti; al ciclo lavorativo, a tutte le attività svolte (comprese quelle di manutenzione, ordinaria e straordinaria, riparazione, pulizia, arresto e riattivazione, cambio di lavorazioni, ecc.); a fattori correlati all'organizzazione del lavoro adottata; alla formazione, informazione e addestramento necessari e, in generale, a qualunque altro fattore potenzialmente dannoso per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Si tenga presente che il datore di lavoro è tenuto ad effettuare, ogni qualvolta sia possibile, le lavorazioni pericolose o insalubri in luoghi separati allo scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni (D.Lgs. 81/08 s.m.i., Allegato IV punto 2.1.4).
Per individuare i pericoli si utilizzerà il MODULO 2, che dovrà essere barrato nelle caselle delle colonne 3 e 4.
Il modulo contiene:
• colonna 1 - "Famiglia di pericoli";
• colonna 2 - "Pericoli";
• colonne 3 e 4- Devono essere contrassegnate per indicare la presenza o l'assenza del pericolo in azienda, in coerenza con quanto descritto nel modulo 1.2;
• colonna 5 - "Riferimenti legislativi", con il richiamo al D.Lgs. 81108 s.m.i. e ad altre principali fonti legislative di riferimento;
• colonna 6 - Esempi di incidenti e di criticità" per ogni pericolo elencato.
Ulteriori pericoli identificati dal datore di lavoro, non elencati in colonna 2, dovranno essere riportati nella riga "Altro", posta in calce alla tabella.
Al fine di una più facile gestione del documento, qualora compilato su fonnato elettronico, SI
consiglia di riportare solo i pericoli presenti.
Potranno essere utilizzati uno o più MODULO 2in relazione al ciclo lavorativo/attività.
In riferimento ai cantieri temporanei e mobili si specifica che non si applicano le disposizioni del Titolo II ma quelle contenute nel Titolo IV e relativi allegati del D.Lgs. 81/08 s.m.i.
SCARICA PDF Check List dei pericoli presenti in azienda
3° Passo: Valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure attuate
Per ciascun pericolo individuato nel MODULO 2, si deve accertare che i requisiti previsti dalla legislazione vigente siano soddisfatti (se del caso, anche avvalendosi delle norme tecniche), verificando che siano attuate tutte le misure tecniche, organizzative, procedurali, DPI, di informazione, formazione e addestramento, di sorveglianza sanitaria (ove prevista) necessarie a garantire la salute e sicurezza dei lavoratori. Nella valutazione si terrà conto delle condizioni che possono determinare una specifica esposizione ai rischi, tra cui anche quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n . 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere (considerando le problematiche al maschile e al femminile), all'età (considerando non solo i giovani lavoratori, ma le fasce di età avanzata, quali gli over 50), alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale (art. 28, c. I, del D.Lgs. 81/08 s.m.i.).
Qualora si verifichi che per alcuni pericoli non siano state attuate le misure previste dalla legislazione di cui sopra, necessarie a garantire la salute e sicurezza dei lavoratori, si dovrà provvedere con interventi immediati.
Il MODULO 3consente di documentare sinteticamente la valutazione dei rischi, l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e il programma di miglioramento.
Si può scegliere, secondo la modalità che si riterrà più adatta alle caratteristiche dell'azienda, se effettuare la valutazione del rischio e la conseguente compilazione del MODULO 3 a partire dall'Area/Reparto /Luogo di lavoro o dalle mansioni/postazioni o dai pericoli individuati.
Il modulo è suddiviso in due sezioni: "Valutazione dei rischi e misure attuate" e "Programma di miglioramento".
La prima sezione è composta dalle seguenti colonne:
• colonna 1 - "Area/reparto/luogo di lavoro"
• colonna 2 - "Mansione/Postazione"
• colonna 3 - "Pericoli che determinano risch i per la salute e sicurezza"
• colonna 4 - ''Eventuali strumenti di supporto"
• colonna 5 - "Misure attuate"
La seconda sezione è composta dalle seguenti colonne:
• colonna 6 - "Misure di miglioramento da adottare e tipologie di misure preventive/protettive"
• colonna 7 - "Incaricati della realizzazione"
• colonna 8 - "Data di attuazione delle misure di miglioramento"
Il MODULO 3deve riportare in modo coerente le aree/reparti/luoghi di lavoro (colonna 1), le corrispondenti mansioni/postazioni (colonna 2) individuati nel MODULO 1.2 ed i pericoli correlati (colonna 3) individuati nel MODULO 2. Per quanto riguarda le attrezzature di lavoro dovranno essere indicate le singole tipologie di attrezzature già identificate nel proprio ciclo lavorativo/attività.
Ai fini di una più efficiente gestione delle misure di prevenzione e protezione di ciascun lavoratore, è possibile inserire (in colonna 2) una codifica specifica per ciascuna mansione identificata svolta in azienda dai lavoratori. Il codice potrà essere utile per collegare il nominativo dei lavoratori operanti in azienda alle mansioni svolte
La valutazione dei rischi sarà effettuata per tutti i pericoli individuati, utilizzando le metodiche ed i criteri ritenuti più adeguati alle situazioni lavorative aziendali, tenendo conto dei principi generali di tutela previsti dall'art. 15 del D.Lgs. 81/08 s.m.i.
Laddove la legislazione fornisce indicazioni specifiche sulle modalità di valutazione (ad es. rischi fisici, chimici, biologici, incendio, videoterminali, movimentazione manuale dei carichi, stress lavoro-correlato ecc.) si adotteranno le modalità indicate dalla legislazione stessa, avvalendosi anche delle informazioni contenute in banche dati istituzionali nazionali ed internazionali.
In assenza di indicazioni legislative specifiche sulle modalità di valutazione, si utilizzeranno criteri basati sull'esperienza e conoscenza delle effettive condizioni lavorative dell'azienda e, ove disponibili, su strumenti di supporto, su dati desumibili da registro infortuni, profili di rischio, indici infortunistici, dinamiche infortunistiche, liste di controllo, norme tecniche, istruzioni di uso e manutenzione, ecc.
Sulla base dei risultati della valutazione dei rischi, verranno definite per tipo ed entità le misure di
prevenzione e protezione adeguate.
Gli strumenti informativi di supporto in generale, ove utilizzati nel processo valutativo, verranno indicati nel MODULO 3 (colonna 4).
In relazione al pericolo specifico individuato (colonna 3) e ai relativi strumenti di supporto (colonna 4), le misure di prevenzione e protezione attuate (scelte, tra quelle tecniche, organizzative. procedurali, DPI, di informazione, formazione e addestramento, di sorveglianza sanitaria, ove prevista) verranno indicate in colonna 5.
Per ciascun pericolo individuato nel MODULO 2, si deve accertare che i requisiti previsti dalla legislazione vigente siano soddisfatti (se del caso, anche avvalendosi delle norme tecniche), verificando che siano attuate tutte le misure tecniche, organizzative, procedurali, DPI, di informazione, formazione e addestramento, di sorveglianza sanitaria (ove prevista) necessarie a garantire la salute e sicurezza dei lavoratori. Nella valutazione si terrà conto delle condizioni che possono determinare una specifica esposizione ai rischi, tra cui anche quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n . 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere (considerando le problematiche al maschile e al femminile), all'età (considerando non solo i giovani lavoratori, ma le fasce di età avanzata, quali gli over 50), alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale (art. 28, c. I, del D.Lgs. 81/08 s.m.i.).
Qualora si verifichi che per alcuni pericoli non siano state attuate le misure previste dalla legislazione di cui sopra, necessarie a garantire la salute e sicurezza dei lavoratori, si dovrà provvedere con interventi immediati.
Il MODULO 3consente di documentare sinteticamente la valutazione dei rischi, l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e il programma di miglioramento.
Si può scegliere, secondo la modalità che si riterrà più adatta alle caratteristiche dell'azienda, se effettuare la valutazione del rischio e la conseguente compilazione del MODULO 3 a partire dall'Area/Reparto /Luogo di lavoro o dalle mansioni/postazioni o dai pericoli individuati.
Il modulo è suddiviso in due sezioni: "Valutazione dei rischi e misure attuate" e "Programma di miglioramento".
La prima sezione è composta dalle seguenti colonne:
• colonna 1 - "Area/reparto/luogo di lavoro"
• colonna 2 - "Mansione/Postazione"
• colonna 3 - "Pericoli che determinano risch i per la salute e sicurezza"
• colonna 4 - ''Eventuali strumenti di supporto"
• colonna 5 - "Misure attuate"
La seconda sezione è composta dalle seguenti colonne:
• colonna 6 - "Misure di miglioramento da adottare e tipologie di misure preventive/protettive"
• colonna 7 - "Incaricati della realizzazione"
• colonna 8 - "Data di attuazione delle misure di miglioramento"
Il MODULO 3deve riportare in modo coerente le aree/reparti/luoghi di lavoro (colonna 1), le corrispondenti mansioni/postazioni (colonna 2) individuati nel MODULO 1.2 ed i pericoli correlati (colonna 3) individuati nel MODULO 2. Per quanto riguarda le attrezzature di lavoro dovranno essere indicate le singole tipologie di attrezzature già identificate nel proprio ciclo lavorativo/attività.
Ai fini di una più efficiente gestione delle misure di prevenzione e protezione di ciascun lavoratore, è possibile inserire (in colonna 2) una codifica specifica per ciascuna mansione identificata svolta in azienda dai lavoratori. Il codice potrà essere utile per collegare il nominativo dei lavoratori operanti in azienda alle mansioni svolte
La valutazione dei rischi sarà effettuata per tutti i pericoli individuati, utilizzando le metodiche ed i criteri ritenuti più adeguati alle situazioni lavorative aziendali, tenendo conto dei principi generali di tutela previsti dall'art. 15 del D.Lgs. 81/08 s.m.i.
Laddove la legislazione fornisce indicazioni specifiche sulle modalità di valutazione (ad es. rischi fisici, chimici, biologici, incendio, videoterminali, movimentazione manuale dei carichi, stress lavoro-correlato ecc.) si adotteranno le modalità indicate dalla legislazione stessa, avvalendosi anche delle informazioni contenute in banche dati istituzionali nazionali ed internazionali.
In assenza di indicazioni legislative specifiche sulle modalità di valutazione, si utilizzeranno criteri basati sull'esperienza e conoscenza delle effettive condizioni lavorative dell'azienda e, ove disponibili, su strumenti di supporto, su dati desumibili da registro infortuni, profili di rischio, indici infortunistici, dinamiche infortunistiche, liste di controllo, norme tecniche, istruzioni di uso e manutenzione, ecc.
Sulla base dei risultati della valutazione dei rischi, verranno definite per tipo ed entità le misure di
prevenzione e protezione adeguate.
Gli strumenti informativi di supporto in generale, ove utilizzati nel processo valutativo, verranno indicati nel MODULO 3 (colonna 4).
In relazione al pericolo specifico individuato (colonna 3) e ai relativi strumenti di supporto (colonna 4), le misure di prevenzione e protezione attuate (scelte, tra quelle tecniche, organizzative. procedurali, DPI, di informazione, formazione e addestramento, di sorveglianza sanitaria, ove prevista) verranno indicate in colonna 5.
4° Passo: Definizione del programma di miglioramento
Le misure ritenute opportune per il miglioramento della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori dovranno essere indicate nella colonna 6.
Completano il modulo i dati relativi all'incaricato/i della realizzazione (che può essere lo stesso datore di lavoro), delle misure di miglioramento (colonna 7) e la data di attuazione delle stesse (colonna 8).
Per programma di miglioramento si intende il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza (fra le quali ad esempio il controllo delle misure di sicurezza attuate per verificarne lo stato di efficienza e di funzionalità).
Da un punto di vista metodologico, ai fini della gestione dei rischi, è utile suddividere le misure di prevenzione e protezione previste per il piano di miglioramento, tra quelle tecniche, procedurali, organizzative, dispositivi di protezione individuali, formazione, informazione e addestramento, sorveglianza sanitaria.
Qualora il datore di lavoro lo ritenga opportuno ai fini di una migliore descrizione del processo di valutazione del rischio seguito e della gestione della attuazione delle misure di prevenzione e protezione, la modulistica indicata nei passi precedenti può essere ampliata con informazioni riportate in colonne aggiuntive.
Le misure ritenute opportune per il miglioramento della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori dovranno essere indicate nella colonna 6.
Completano il modulo i dati relativi all'incaricato/i della realizzazione (che può essere lo stesso datore di lavoro), delle misure di miglioramento (colonna 7) e la data di attuazione delle stesse (colonna 8).
Per programma di miglioramento si intende il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza (fra le quali ad esempio il controllo delle misure di sicurezza attuate per verificarne lo stato di efficienza e di funzionalità).
Da un punto di vista metodologico, ai fini della gestione dei rischi, è utile suddividere le misure di prevenzione e protezione previste per il piano di miglioramento, tra quelle tecniche, procedurali, organizzative, dispositivi di protezione individuali, formazione, informazione e addestramento, sorveglianza sanitaria.
Qualora il datore di lavoro lo ritenga opportuno ai fini di una migliore descrizione del processo di valutazione del rischio seguito e della gestione della attuazione delle misure di prevenzione e protezione, la modulistica indicata nei passi precedenti può essere ampliata con informazioni riportate in colonne aggiuntive.
SCARICA DVR Standard Schema e Procedura
infotel d lgs 81 2008
Commenti
L’art. 2-bis della Legge di Stabilità recita infatti che: “E’ fissato al 30 giugno 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata”.
La Tabella 1, al punto 9, dice che il termine previsto per il 31/12/2012 viene prorogato al 30/06/2013 per quanto attiene all’art. 29, comma 5, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.