Garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori
nei cantieri edili e di ingegneria civile comporta inevitabilmente un
costo economico. Si tratta del costo sostenuto per predisporre ed
utilizzare misure di prevenzione e protezione adatte ad
eliminare/ridurre il pericolo di infortunio e di malattia nel rispetto
delle norme in materia.
Il vigente decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008,
successivamente integrato e modificato dal decreto legislativo n. 106
del 2009, prevede all'allegato XV articolo 4.1, per i cantieri
temporanei o mobili relativamente ai contenuti minimi dei piani di
sicurezza e di coordinamento, la stima dei costi della sicurezza:
a) degli apprestamenti previsti nel PSC
b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di
protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni
interferenti
c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche
atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione
fumi;
d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva
e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza
f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti
per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti
g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva.
Si precisa, inoltre, che i costi della sicurezza devono essere
stimati dal coordinatore per la progettazione al fine di garantire che i
lavori siano svolti con il livello di sicurezza richiesto e saranno
contrattualmente computati come spese a carico del committente
dell'opera ed accreditati alle imprese esecutrici.
Le motivazioni che hanno spinto i legislatori ad evidenziare con una
netta separazione i costi di realizzazione dell'opera dai costi per la
tutela dei lavoratori si basano sul principio per cui non è
assolutamente possibile speculare sulla salute dei lavoratori.
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