Il datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi ed
elabora il documento di valutazione dei rischi (DVR), in collaborazione
con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico
competente ove previsto, previa consultazione del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza, rielaborandolo immediatamente in occasione
di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro
significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori o in
relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o
della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i
risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
Per
semplificare e snellire la valutazione e l’elaborazione del documento
di valutazione dei rischi (DVR), è previsto che, con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Commissione
consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, siano
individuati settori di attività a basso rischio infortunistico, sulla
base di criteri e parametri oggettivi.
Nelle aziende che operano
nei siffatti settori di attività a basso rischio infortunistico, i
datori di lavoro potranno attestare di avere effettuato la valutazione
dei rischi, fermi restando i relativi obblighi, utilizzando il modello
allegato al decreto ministeriale.
Tale decreto dovrebbe essere
poi adottato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di
semplifcazione, ma trattandosi di termine ordinatorio le probabilità di
una sua emanazione nei tempi previsti rimane difficoltosa.
La
semplificazione introdotta fa comunque salva la possibilità, fino alla
pubblicazione del decreto attuativo, per i datori di lavoro che occupino
fino a 10 lavoratori, nelle aziende che non rientrino fra quelle
particolarmente pericolose, di effettuare la valutazione dei rischi
sulla base delle procedure standardizzate attualmente in avanzato corso
di definizione, nonché la facoltà fino al 31 dicembre 2012 di
autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Inoltre
per i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori, sempre fino
alla pubblicazione del decreto attuativo, è consentito di effettuare la
valutazione dei rischi sulla base delle suddette procedure
standardizzate
scopri di piu'
Via libera del Cdm al ddl Semplificazioni
modelli standard e procedure semplificate
scopri di piu'
Via libera del Cdm al ddl Semplificazioni
modelli standard e procedure semplificate
Commenti