Il D.Lgs.
81/2008 prevede nell'art. 2 la costituzione di organismi paritetici e nell'
art. 51 ne individua le funzioni. In particolare nel comma 3-bis dell’art. 51
si evidenzia che gli organismi paritetici
[...], su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello
svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese,
tra cui l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli
di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’articolo 30, della
quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione
delle proprie attività. E si ricorda (comma 3-ter) che ai fini di cui al comma 3-bis, gli organismi paritetici istituiscono
specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti.
In particolare gli organismi paritetici
deputati a svolgere questo compito “sono quelli costituiti, su iniziativa di
una o più associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative nell’ambito del sistema contrattuale di
riferimento (art. 2 D.Lgs. 276/2003 e art. 2, comma 1 lettera ee)
del D.Lgs. 81/2008)”.
E dal testo della Circolare Ministeriale 20 del 29 luglio
2011 e 13 del 5 giugno 2012 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
si può ricavare che “per le attività di informazione, assistenza, consulenza,
formazione e promozione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la
legittimazione di organismo paritetico deve essere fatta secondo i consolidati
requisiti giurisprudenziali e, se del caso, facendo riferimento alla Direzione
generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Tale chiarimento
sottolinea l’importanza dei compiti affidati agli organismi paritetici ed in
particolare quello di asseverare i modelli organizzativi”.
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