DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445
"Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)."
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001- Supplemento ordinario n. 30
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato
dall'articolo 1, comma 6, lettera e), della legge 24 novembre 2000, n.
340;
Visto il punto 4) dell'allegato 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50;
Visto il decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica recante il testo
unico delle disposizioni regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 25 agosto 2000 e del 6 ottobre 2000;
Visto il parere della Conferenza Stato-citta', ai sensi dell'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella
riunione del 14 settembre 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli alti normativi nell'adunanza del 18 settembre 2000;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri
dell'interno e della giustizia;
EMANA
il seguente decreto:
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE
IL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA
DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
CAPO I
DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE
DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE
Articolo 1 (R)
Definizioni
1. Ai fini del presente testo unico si intende per:
a) DOCUMENTO AMMINISTRATIVO ogni rappresentazione, comunque formata,
del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o,
comunque, utilizzati ai fini dell'attivita' amministrativa. Le relative
modalita' di trasmissione sono quelle indicate al capo II, sezione III
del presente testo unico;
b) DOCUMENTO INFORMATICO la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
c) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consente l'identificazione personale del titolare;
d) DOCUMENTO D'IDENTITA' la carta di identita' ed ogni altro documento munito di fotografia rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, dall'amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalita' prevalente di dimostrare l'identita' personale del suo titolare;
e) DOCUMENTO D'IDENTITA' ELETTRONICO il documento analogo alla carta d'identita' elettronica rilasciato dal comune fino al compimento del quindicesimo anno di eta';
f) CERTIFICATO il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione e partecipazione a terzi di stati, qualita' personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche;
g) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE il documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione dei certificati di cui alla lettera f);
h) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' il documento, sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualita' personali e fatti, che siano a diretta conoscenza di questi, resa nelle forme previste dal presente testo unico;
i) AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE l'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione e' stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identita' della persona che sottoscrive;
l) LEGALIZZAZIONE DI FIRMA l'attestazione ufficiale della legale qualita' di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonche' dell'autenticita' della firma stessa;
m) LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIA l'attestazione, da parte di una pubblica amministrazione competente, che un'immagine fotografica corrisponde alla persona dell'interessato;
n) FIRMA DIGITALE il risultato della procedura informatica (validazione) basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al sottoscrittore tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrita' di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;
o) AMMINISTRAZIONI PROCEDENTI le amministrazioni e, nei rapporti con l'utenza, i gestori di pubblici servizi che ricevono le dichiarazioni sostitutive di cui alle lettere g) e h) o provvedono agli accertamenti d'ufficio ai sensi dell'art. 43;
p) AMMINISTRAZIONI CERTIFICANTI le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi che detengono nei propri archivi le informazioni e i dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive, o richiesti direttamente dalle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43 e 71;
q) GESTIONE DEI DOCUMENTI l'insieme delle attivita' finalizzate alla registrazione di protocollo e alla classificazione, organizzazione, assegnazione e reperimento dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni, nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio adottato; essa e' effettuata mediante sistemi informativi automatizzati;
r) SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI l'insieme delle risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione e delle procedure informatiche utilizzati dalle amministrazioni per la gestione dei documenti;
s) SEGNATURA DI PROTOCOLLO l'apposizione o l'associazione, all'originale del documento, in forma permanente e non modificabile delle informazioni riguardanti il documento stesso.
b) DOCUMENTO INFORMATICO la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
c) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consente l'identificazione personale del titolare;
d) DOCUMENTO D'IDENTITA' la carta di identita' ed ogni altro documento munito di fotografia rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, dall'amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalita' prevalente di dimostrare l'identita' personale del suo titolare;
e) DOCUMENTO D'IDENTITA' ELETTRONICO il documento analogo alla carta d'identita' elettronica rilasciato dal comune fino al compimento del quindicesimo anno di eta';
f) CERTIFICATO il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione e partecipazione a terzi di stati, qualita' personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche;
g) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE il documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione dei certificati di cui alla lettera f);
h) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' il documento, sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualita' personali e fatti, che siano a diretta conoscenza di questi, resa nelle forme previste dal presente testo unico;
i) AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE l'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione e' stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identita' della persona che sottoscrive;
l) LEGALIZZAZIONE DI FIRMA l'attestazione ufficiale della legale qualita' di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonche' dell'autenticita' della firma stessa;
m) LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIA l'attestazione, da parte di una pubblica amministrazione competente, che un'immagine fotografica corrisponde alla persona dell'interessato;
n) FIRMA DIGITALE il risultato della procedura informatica (validazione) basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al sottoscrittore tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrita' di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;
o) AMMINISTRAZIONI PROCEDENTI le amministrazioni e, nei rapporti con l'utenza, i gestori di pubblici servizi che ricevono le dichiarazioni sostitutive di cui alle lettere g) e h) o provvedono agli accertamenti d'ufficio ai sensi dell'art. 43;
p) AMMINISTRAZIONI CERTIFICANTI le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi che detengono nei propri archivi le informazioni e i dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive, o richiesti direttamente dalle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43 e 71;
q) GESTIONE DEI DOCUMENTI l'insieme delle attivita' finalizzate alla registrazione di protocollo e alla classificazione, organizzazione, assegnazione e reperimento dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni, nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio adottato; essa e' effettuata mediante sistemi informativi automatizzati;
r) SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI l'insieme delle risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione e delle procedure informatiche utilizzati dalle amministrazioni per la gestione dei documenti;
s) SEGNATURA DI PROTOCOLLO l'apposizione o l'associazione, all'originale del documento, in forma permanente e non modificabile delle informazioni riguardanti il documento stesso.
Articolo 2 (L)
Oggetto
1. Le norme del presente testo unico disciplinano la formazione, il
rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di
atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione:
disciplinano altresi' la produzione di atti e documenti agli organi
della pubblica amministrazione nonche' ai gestori di pubblici servizi,
nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza e ai privati che vi
consentono. Le norme concernenti i documenti informatici e la firma
digitale, contenute nel capo II, si applicano anche nei rapporti tra
privati come previsto dall'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo
1997, n. 59.
Articolo 3 (R)
Soggetti
1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini
italiani e dell'Unione europea, alle persone giuridiche, alle societa'
di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle
associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei
Paesi dell'Unione europea.
2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente
soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive
di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualita'
personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti
pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle
leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la
condizione dello straniero.
3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello
Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli
articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in
applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di
provenienza del dichiarante.
4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualita'
personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o
attestazioni rilasciati dalla competente autorita' dello Stato estero,
corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorita'
consolare italiana che ne attesta la conformita' all'originale, dopo
aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di
atti o documenti non veritieri.
Articolo 4 (R)
Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione
1. La dichiarazione di chi non sa o non puo' firmare e' raccolta dal
pubblico ufficiale previo accertamento dell'identita' del dichiarante.
Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione e' stata a lui resa
dall'interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere.
2. La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione
di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, e'
sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione
dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza,
dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o
collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo
accertamento dell'identita' del dichiarante.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in materia di dichiarazioni fiscali.
Articolo 5 (L)
Rappresentanza legale
1. Se l'interessato e' soggetto alla potesta' dei genitori, a tutela,
o a curatela, le dichiarazioni e i documenti previsti dal presente
testo unico sono sottoscritti rispettivamente dal genitore esercente la
potesta' dei genitori, dal tutore, o dall'interessato stesso con
l'assistenza del curatore.
CAPO II
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
SEZIONE I
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E ATTI PUBBLICI
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E ATTI PUBBLICI
Articolo 6 (L-R)
Riproduzione di documenti
1. Le pubbliche amministrazioni ed i privati hanno facolta' di
sostituire, a tutti gli effetti, i documenti dei propri archivi, le
scritture contabili, la corrispondenza e gli altri atti di cui per legge
o regolamento e prescritta la conservazione, con la loro riproduzione
su supporto fotografico, su supporto ottico o con altro mezzo idoneo a
garantire la conformita' dei documenti agli originali. (L)
2. Gli obblighi di conservazione ed esibizione dei documenti di cui
al comma 1 si intendono soddisfatti, sia ai fini amministrativi che
probatori, anche se realizzati su supporto ottico quando le procedure
utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate dall'Autorita' per
l'informatica nella pubblica amministrazione. (L)
3. I limiti e le modalita' tecniche della riproduzione e
dell'autenticazione dei documenti di cui al comma 1, su supporto
fotografico o con altro mezzo tecnico idoneo a garantire la conformita'
agli originali, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri. (R)
4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni e
le attivita' culturali sugli archivi delle amministrazioni pubbliche e
sugli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, ai sensi
delle disposizioni del Capo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490. (R)
Articolo 7 (L)
Redazione e stesura di atti pubblici
1. I decreti, gli atti ricevuti dai notai, tutti gli altri atti
pubblici, e le certificazioni sono redatti, anche promiscuamente, con
qualunque mezzo idoneo.
2. Il testo degli atti pubblici comunque redatti non deve contenere
lacune, aggiunte, abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni.
Sono ammesse abbreviazioni, acronimi, ed espressioni in lingua straniera
di uso comune. Qualora risulti necessario apportare variazioni al
testo, si provvede in modo che la precedente stesura resti leggibile.
CAPO II
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
SEZIONE II
DOCUMENTO INFORMATICO
DOCUMENTO INFORMATICO
Articolo 8 (R)
Documento informatico
1. Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su
supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici, sono
validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se conformi alle
disposizioni del presente testo unico.
2. Le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la
conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche
temporale, dei documenti informatici sono definite con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri sentiti l'Autorita' per
l'informatica nella pubblica amministrazione e il garante per la
protezione dei dati personali. Esse sono adeguate alle esigenze dettate
dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, con
cadenza almeno biennale.
3. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
sono definite le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a
garantire l'integrita', la disponibilita' e la riservatezza delle
informazioni contenute nel documento informatico anche con riferimento
all'eventuale uso di chiavi biometriche di cui all'articolo 22, lettera
e).
4. Restano ferme le disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali.
Articolo 9 (R)
Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni
1. Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti
informatici delle pubbliche amministrazioni, costituiscono informazione
primaria ed originale da cui e' possibile effettuare, su diversi tipi di
supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
2. Nelle operazioni riguardanti le attivita' di produzione,
immissione, conservazione, riproduzione e trasmissione di dati,
documenti ed atti amministrativi con sistemi informatici e telematici,
ivi compresa l'emanazione degli atti con i medesimi sistemi, devono
essere indicati e resi facilmente individuabili sia i dati relativi alle
amministrazioni interessate sia il soggetto che ha effettuato
l'operazione.
3. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere
disponibili per via telematica moduli e formulari elettronici validi ad
ogni effetto di legge.
4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di
documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite
dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione d'intesa
con il Ministero per i beni e le attivita' culturali e, per il
materiale classificato, con le amministrazioni della difesa,
dell'interno e delle finanze, rispettivamente competenti.
Articolo 10 (R)
Forma ed efficacia del documento informatico
1. Il documento informatico sottoscritto con firma digitale, redatto
in conformita' alle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2 e per
le pubbliche amministrazioni, anche di quelle di cui all'articolo 9,
comma 4, soddisfa il requisito legale della forma scritta e ha efficacia
probatoria ai sensi dell'articolo 2712 del Codice civile.
2. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla
loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le
modalita' definite con decreto del Ministro delle finanze.
3. Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'articolo 23, ha efficacia di scrittura privata ai sensi
dell'articolo 2702 del Codice civile.
4. Il documento informatico redatto in conformita' alle regole
tecniche di cui all'articolo 8, comma 2 soddisfa l'obbligo previsto
dagli articoli 2214 e seguenti del Codice civile e da ogni altra analoga
disposizione legislativa o regolamentare.
Articolo 11 (R)
Contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica
1. I contratti stipulati con strumenti informatici o per via
telematica mediante l'uso della firma digitale secondo le disposizioni
del presente testo unico sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di
legge.
2. Ai contratti indicati al comma 1 si applicano le vigenti
disposizioni in materia di contratti negoziati al di fuori dei locali
commerciali.
Articolo 12 (R)
Pagamenti informatici
1. Il trasferimento elettronico dei pagamenti tra privati, pubbliche
amministrazioni e tra queste e soggetti privati e' effettuato secondo le
regole tecniche definite col decreto di cui all'articolo 8, comma 2.
Articolo 13 (R)
Libri e scritture
1. I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi quelli previsti
dalla legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, di
cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati su
supporti informatici in conformita' alle disposizioni del presente testo
unico e secondo le regole tecniche definite col decreto di cui
all'articolo 8, comma 2.
SEZIONE III
TRASMISSIONE DI DOCUMENTI
TRASMISSIONE DI DOCUMENTI
Articolo 14 (R)
Trasmissione del documento informatico
1. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende
inviato e pervenuto al destinatario, se trasmesso all'indirizzo
elettronico da questi dichiarato.
2. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di
un documento informatico, redatto in conformita' alle disposizioni del
presente testo unico e alle regole tecniche di cui agli articoli 8,
comma 2 e 9, comma 4, sono opponibili ai terzi.
3. La trasmissione del documento informatico per via telematica, con
modalita' che assicurino l'avvenuta consegna, equivale alla
notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge.
Articolo 15 (L)
Trasmissione dall'estero di atti agli uffici di stato civile
1. In materia di trasmissione di atti o copie di atti di stato civile
o di dati concernenti la cittadinanza da parte delle rappresentanze
diplomatiche e consolari italiane, si osservano le disposizioni speciali
sulle funzioni e sui poteri consolari.
Articolo 16 (R)
Riservatezza dei dati personali contenuti nei documenti trasmessi
1. Al fine di tutelare la riservatezza dei dati personali di cui agli
articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i certificati ed
i documenti trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni possono
contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualita'
personali previste da legge o da regolamento e strettamente necessarie
per il perseguimento delle finalita' per le quali vengono acquisite.
2. Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di
assistenza al parto e' sempre sostituito da una semplice attestazione
contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita.
3. Ai fini statistici, i direttori sanitari inviano copia del
certificato di assistenza al parto, privo di elementi identificativi
diretti delle persone interessate, ai competenti enti ed uffici del
Sistema statistico nazionale, secondo modalita' preventivamente
concordate. L'Istituto nazionale di statistica, sentiti il Ministero
della sanita' e il Garante per la protezione dei dati personali,
determina nuove modalita' tecniche e procedure per la rilevazione dei
dati statistici di base relativi agli eventi di nascita e per
l'acquisizione dei dati relativi ai nati affetti da malformazioni e ai
nati morti nel rispetto dei principi contenuti nelle disposizioni di
legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali.
Articolo 17 (R)
Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica
1. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di
atti, dati e documenti formati con strumenti informatici non possono
prendere cognizione della corrispondenza telematica, duplicare con
qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo informazioni anche
in forma sintetica o per estratto sull'esistenza o sul contenuto di
corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica,
salvo che si tratti di informazioni per loro natura o per espressa
indicazione del mittente destinate ad essere rese pubbliche.
2. Agli effetti del presente testo unico, gli atti, i dati e i
documenti trasmessi per via telematica si considerano, nei confronti del
gestore del sistema di trasporto delle informazioni, di proprieta' del
mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario.
SEZIONE IV
COPIE AUTENTICHE, AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONI
COPIE AUTENTICHE, AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONI
Articolo 18 (L-R)
Copie autentiche
1. Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti
possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia
della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. Esse possono
essere validamente prodotte in luogo degli originali. (L)
2. L'autenticazione delle copie puo' essere fatta dal pubblico
ufficiale dal quale e stato emesso o presso il quale e' depositato
l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonche' da un
notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario
incaricato dal sindaco. Essa consiste nell'attestazione di conformita'
con l'originale scritta alla fine della copia, a cura del pubblico
ufficiale autorizzato, il quale deve altresi' indicare la data e il
luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e
cognome, la qualifica rivestita nonche' apporre la propria firma per
esteso ed il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento
consta di piu' fogli il pubblico ufficiale appone la propria firma a
margine di ciascun foglio intermedio. Per le copie di atti e documenti
informatici si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 20. (L)
3. Nei casi in cui l'interessato debba presentare alle
amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi copia autentica di un
documento, l'autenticazione della copia puo' essere fatta dal
responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente
a ricevere la documentazione, su esibizione dell'originale e senza
obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente. In
tal caso la copia autentica puo' essere utilizzata solo nel
procedimento in corso. (R)
Articolo 19 (R)
Modalita' alternative all'autenticazione di copie
1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui
all'articolo 47 puo' riguardare anche il fatto che la copia di un atto o
di un documento conservato o rilasciato da una pubblica
amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli
di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione
puo' altresi' riguardare la conformita' all'originale della copia dei
documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai
privati.
Articolo 20 (R)
Copie di atti e documenti informatici
1. I duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico,
anche se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi a tutti gli
effetti di legge se conformi alle disposizioni del presente testo
unico.
2. I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti
pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e
documenti amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai
depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena
efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del Codice civile, se ad
essi e' apposta o associata la firma digitale di colui che li spedisce o
rilascia, secondo le disposizioni del presente testo unico.
3. Le copie su supporto informatico di documenti, formati in origine
su supporto cartaceo o, comunque, non informatico, sostituiscono, ad
ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la loro
conformita' all'originale e' autenticata da un notaio o da altro
pubblico ufficiale a cio' autorizzato, con dichiarazione allegata al
documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche di cui
all'articolo 8, comma 2.
4. La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di cui al
comma 2 esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale
formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge.
5. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti
previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli
effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure
utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate nell'articolo 8,
comma 2.
Articolo 21 (R)
Autenticazione delle sottoscrizioni
1. L'autenticita' della sottoscrizione di qualsiasi istanza o
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' da produrre agli organi
della pubblica amministrazione, nonche' ai gestori di servizi pubblici
e' garantita con le modalita' di cui all'art. 38, comma 2 e comma 3.
2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'
e' presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a
questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici
economici, l'autenticazione redatta da un notaio, cancelliere,
segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione
o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso,
l'autenticazione e' redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico
ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione e' stata
apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identita' del
dichiarante, indicando le modalita' di identificazione, la data ed il
luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica
rivestita, nonche' apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio.
SEZIONE V
FIRMA DIGITALE
FIRMA DIGITALE
Articolo 22 (R)
Definizioni
1. Ai fini del presente Testo unico si intende:
a) per sistema di validazione, il sistema informatico e crittografico
in grado di generare ed apporre la firma digitale o di verificarne la
validita';
b) per chiavi asimmetriche, la coppia di chiavi crittografiche, una privata ed una pubblica, correlate tra loro, da utilizzarsi nell'ambito dei sistemi di validazione o di cifratura di documenti informatici;
c) per chiave privata, l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche, destinato ad essere conosciuto soltanto dal soggetto titolare, mediante il quale si appone la firma digitale sul documento informatico o si decifra il documento informatico in precedenza cifrato mediante la corrispondente chiave pubblica;
d) per chiave pubblica, l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche o si cifrano i documenti informatici da trasmettere al titolare delle predette chiavi;
e) per chiave biometrica, la sequenza di codici informatici utilizzati nell'ambito di meccanismi di sicurezza che impiegano metodi di verifica dell'identita' personale basati su specifiche caratteristiche fisiche dell'utente;
f) per certificazione, il risultato della procedura informatica, applicata alla chiave pubblica e rilevabile dai sistemi di validazione, mediante la quale si garantisce la corrispondenza biunivoca tra chiave pubblica e soggetto titolare cui essa appartiene, si identifica quest'ultimo e si attesta il periodo di validita' della predetta chiave ed il termine di scadenza del relativo certificato, in ogni caso non superiore a tre anni;
g) per validazione temporale, il risultato della procedura informatica, con cui si attribuiscono, ad uno o piu' documenti informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi;
h) per indirizzo elettronico, l'identificatore di una risorsa fisica o logica in grado di ricevere e registrare documenti informatici;
i) per certificatore, il soggetto pubblico o privato che effettua la certificazione, rilascia il certificato della chiave pubblica, lo pubblica unitamente a quest'ultima, pubblica ed aggiorna gli elenchi dei certificati sospesi e revocati;
l) per revoca del certificato, l'operazione con cui il certificatore annulla la validita' del certificato da un dato momento, non retroattivo, in poi;
m) per sospensione del certificato, l'operazione con cui il certificatore sospende la validita' del certificato per un determinato periodo di tempo;
n) per validita' del certificato, l'efficacia, e l'opponibilita' al titolare della chiave pubblica, dei dati in esso contenuti;
o) per regole tecniche, le specifiche di carattere tecnico, ivi compresa ogni disposizione che ad esse si applichi.
b) per chiavi asimmetriche, la coppia di chiavi crittografiche, una privata ed una pubblica, correlate tra loro, da utilizzarsi nell'ambito dei sistemi di validazione o di cifratura di documenti informatici;
c) per chiave privata, l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche, destinato ad essere conosciuto soltanto dal soggetto titolare, mediante il quale si appone la firma digitale sul documento informatico o si decifra il documento informatico in precedenza cifrato mediante la corrispondente chiave pubblica;
d) per chiave pubblica, l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche o si cifrano i documenti informatici da trasmettere al titolare delle predette chiavi;
e) per chiave biometrica, la sequenza di codici informatici utilizzati nell'ambito di meccanismi di sicurezza che impiegano metodi di verifica dell'identita' personale basati su specifiche caratteristiche fisiche dell'utente;
f) per certificazione, il risultato della procedura informatica, applicata alla chiave pubblica e rilevabile dai sistemi di validazione, mediante la quale si garantisce la corrispondenza biunivoca tra chiave pubblica e soggetto titolare cui essa appartiene, si identifica quest'ultimo e si attesta il periodo di validita' della predetta chiave ed il termine di scadenza del relativo certificato, in ogni caso non superiore a tre anni;
g) per validazione temporale, il risultato della procedura informatica, con cui si attribuiscono, ad uno o piu' documenti informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi;
h) per indirizzo elettronico, l'identificatore di una risorsa fisica o logica in grado di ricevere e registrare documenti informatici;
i) per certificatore, il soggetto pubblico o privato che effettua la certificazione, rilascia il certificato della chiave pubblica, lo pubblica unitamente a quest'ultima, pubblica ed aggiorna gli elenchi dei certificati sospesi e revocati;
l) per revoca del certificato, l'operazione con cui il certificatore annulla la validita' del certificato da un dato momento, non retroattivo, in poi;
m) per sospensione del certificato, l'operazione con cui il certificatore sospende la validita' del certificato per un determinato periodo di tempo;
n) per validita' del certificato, l'efficacia, e l'opponibilita' al titolare della chiave pubblica, dei dati in esso contenuti;
o) per regole tecniche, le specifiche di carattere tecnico, ivi compresa ogni disposizione che ad esse si applichi.
Articolo 23 (R)
Firma digitale
1. A ciascun documento informatico, o a un gruppo di documenti
informatici, nonche' al duplicato o copia di essi, puo' essere apposta, o
associata con separata evidenza informatica, una firma digitale.
2. L'apposizione o l'associazione della firma digitale al documento
informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e
documenti in forma scritta su supporto cartaceo.
3. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo
soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui e' apposta o
associata.
4. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi una chiave
privata la cui corrispondente chiave pubblica non risulti scaduta di
validita' ovvero non risulti revocata o sospesa ad opera del soggetto
pubblico o privato che l'ha certificata.
5. L'uso della firma apposta o associata mediante una chiave
revocata, scaduta o sospesa equivale a mancata sottoscrizione. La revoca
o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della
pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione,
non dimostri che essa era gia' a conoscenza di tutte le parti
interessate.
6. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce, ad ogni
fine previsto dalla normativa vigente, l'apposizione di sigilli,
punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere.
7. Attraverso la firma digitale devono potersi rilevare nei modi e
con le tecniche definiti con il decreto di cui all'articolo 8, comma 2,
gli elementi identificativi del soggetto titolare della firma, del
soggetto che l'ha certificata e del registro su cui essa e' pubblicata
per la consultazione.
Articolo 24 (R)
Firma digitale autenticata
1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del Codice
civile, la firma digitale, la cui apposizione e' autenticata dal notaio o
da altro pubblico ufficiale autorizzato.
2. L'autenticazione della firma digitale consiste nell'attestazione,
da parte del pubblico ufficiale, che la firma digitale e' stata apposta
in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identita'
personale, della validita' della chiave utilizzata e del fatto che il
documento sottoscritto risponde alla volonta' della parte e non e' in
contrasto con l'ordinamento giuridico ai sensi dell'articolo 28, primo
comma, n. 1 della legge 6 febbraio 1913, n. 89.
3. L'apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale
integra e sostituisce ad ogni fine di legge la apposizione di sigilli,
punzoni, timbri, contrassegni e marchi comunque previsti.
4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro
documento formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico
ufficiale puo' allegare copia informatica autenticata dell'originale,
secondo le disposizioni dell'articolo 20, comma 3.
5. Ai fini e per gli effetti della presentazione di istanze agli
organi della pubblica amministrazione si considera apposta in presenza
del dipendente addetto la firma digitale inserita nel documento
informatico presentato o depositato presso pubbliche amministrazioni.
6. La presentazione o il deposito di un documento per via telematica o
su supporto informatico ad una pubblica amministrazione sono validi a
tutti gli effetti di legge se vi sono apposte la firma digitale e la
validazione temporale a norma del presente testo unico.
Articolo 25 (R)
Firma di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni
1. In tutti i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni
la firma autografa o la firma, comunque prevista, e' sostituita dalla
firma digitale, in conformita' alle norme del presente testo unico.
2. L'uso della firma digitale integra e sostituisce ad ogni fine di
legge l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi
comunque previsti.
Articolo 26 (R)
Deposito della chiave privata
1. Il titolare della coppia di chiavi asimmetriche puo' ottenere il
deposito in forma segreta della chiave privata presso un notaio o altro
pubblico depositario autorizzato.
2. La chiave privata di cui si richiede il deposito puo' essere
registrata su qualsiasi tipo di supporto idoneo a cura del depositante e
deve essere consegnata racchiusa in un involucro sigillato in modo che
le informazioni non possano essere lette, conosciute od estratte senza
rotture od alterazioni.
3. Le modalita' del deposito sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 605 del Codice civile, in quanto applicabili.
Articolo 27 (R)
Certificazione delle chiavi
1. Chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi asimmetriche di
cifratura con gli effetti di cui all'articolo 8, comma 1 deve munirsi di
una idonea coppia di chiavi e rendere pubblica una di esse mediante la
procedura di certificazione.
2. Le chiavi pubbliche di cifratura sono custodite per un periodo non
inferiore a dieci anni a cura del certificatore e, dal momento iniziale
della loro valutabilita', sono consultabili in forma telematica.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 29, le attivita' di
certificazione sono effettuate da certificatori inclusi, sulla base di
una dichiarazione anteriore all'inizio dell'attivita', in apposito
elenco pubblico, consultabile in via telematica, predisposto tenuto e
aggiornato a cura dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione, e dotati dei seguenti requisiti, specificati con il
decreto di cui all'articolo 8, comma 2:
a) forma di societa' per azioni e capitale sociale non inferiore a quello necessario ai fini dell'autorizzazione all'attivita' bancaria, se soggetti privati;
b) possesso da parte dei rappresentanti legali e dei soggetti preposti all'amministrazione, dei requisiti di onorabilita' richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche;
c) affidamento che, per competenza ed esperienza, i responsabili tecnici del certificatore e il personale addetto all'attivita' di certificazione siano in grado di rispettare le norme del presente testo unico e le regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2;
d) qualita' dei processi informatici e dei relativi prodotti, sulla base di standard riconosciuti a livello internazionale.
a) forma di societa' per azioni e capitale sociale non inferiore a quello necessario ai fini dell'autorizzazione all'attivita' bancaria, se soggetti privati;
b) possesso da parte dei rappresentanti legali e dei soggetti preposti all'amministrazione, dei requisiti di onorabilita' richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche;
c) affidamento che, per competenza ed esperienza, i responsabili tecnici del certificatore e il personale addetto all'attivita' di certificazione siano in grado di rispettare le norme del presente testo unico e le regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2;
d) qualita' dei processi informatici e dei relativi prodotti, sulla base di standard riconosciuti a livello internazionale.
4. La procedura di certificazione di cui al comma 1 puo' essere
svolta anche da un certificatore operante sulla base di licenza o
autorizzazione rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea o
dello Spazio economico europeo, sulla base di equivalenti requisiti.
Articolo 28 (R)
Obblighi dell'utente e del certificatore
1. Chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi asimmetriche o
della firma digitale, e' tenuto ad adottare tutte le misure
organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri.
2. Il certificatore e' tenuto a:
a) identificare con certezza la persona che fa richiesta della certificazione;
b) rilasciare e rendere pubblico il certificato avente le caratteristiche fissate con il decreto di cui all'articolo 8, comma 2;
c) specificare, su richiesta dell'istante, e con il consenso del terzo interessato, la sussistenza dei poteri di rappresentanza o di altri titoli relativi all'attivita' professionale o a cariche rivestite;
d) attenersi alle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2;
e) informare richiedenti, in modo compiuto e chiaro, sulla procedura di certificazione e sui necessari requisiti tecnici per accedervi;
f) attenersi alle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, emanate ai sensi dell'articolo 15, comma 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 675;
g) non rendersi depositario di chiavi private;
h) procedere tempestivamente alla revoca od alla sospensione del certificato in caso di richiesta da parte del titolare o del terzo dal quale derivino i poteri di quest'ultimo, di perdita del possesso della chiave, di provvedimento dell'autorita', di acquisizione della conoscenza di cause limitative della capacita' del titolare, di sospetti abusi o falsificazioni;
i) dare immediata pubblicazione della revoca e della sospensione della coppia di chiavi asimmetriche;
l) dare immediata comunicazione all'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione ed agli utenti, con un preavviso di almeno sei mesi, della cessazione dell'attivita' e della conseguente rilevazione della documentazione da parte di altro certificatore o del suo annullamento.
b) rilasciare e rendere pubblico il certificato avente le caratteristiche fissate con il decreto di cui all'articolo 8, comma 2;
c) specificare, su richiesta dell'istante, e con il consenso del terzo interessato, la sussistenza dei poteri di rappresentanza o di altri titoli relativi all'attivita' professionale o a cariche rivestite;
d) attenersi alle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2;
e) informare richiedenti, in modo compiuto e chiaro, sulla procedura di certificazione e sui necessari requisiti tecnici per accedervi;
f) attenersi alle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, emanate ai sensi dell'articolo 15, comma 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 675;
g) non rendersi depositario di chiavi private;
h) procedere tempestivamente alla revoca od alla sospensione del certificato in caso di richiesta da parte del titolare o del terzo dal quale derivino i poteri di quest'ultimo, di perdita del possesso della chiave, di provvedimento dell'autorita', di acquisizione della conoscenza di cause limitative della capacita' del titolare, di sospetti abusi o falsificazioni;
i) dare immediata pubblicazione della revoca e della sospensione della coppia di chiavi asimmetriche;
l) dare immediata comunicazione all'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione ed agli utenti, con un preavviso di almeno sei mesi, della cessazione dell'attivita' e della conseguente rilevazione della documentazione da parte di altro certificatore o del suo annullamento.
Articolo 29 (R)
Chiavi di cifratura della pubblica amministrazione
1. Le pubbliche amministrazioni provvedono autonomamente, con
riferimento al proprio ordinamento, alla generazione, alla
conservazione, alla certificazione ed all'utilizzo delle chiavi
pubbliche di competenza.
2. Con il decreto di cui all'articolo 8 sono disciplinate le
modalita' di formazione, di pubblicita', di conservazione,
certificazione e di utilizzo delle chiavi pubbliche delle pubbliche
amministrazioni.
3. Le chiavi pubbliche dei pubblici ufficiali non appartenenti alla
pubblica amministrazione sono certificate e pubblicate autonomamente in
conformita' alle leggi ed ai regolamenti che definiscono l'uso delle
firme autografe nell'ambito dei rispettivi ordinamenti giuridici.
4. Le chiavi pubbliche di ordini ed albi professionali legalmente
riconosciuti e dei loro legali rappresentanti sono certificate e
pubblicate a cura del Ministro della giustizia o suoi delegati.
SEZIONE VI
LEGALIZZAZIONE DI FIRME E DI FOTOGRAFIE
LEGALIZZAZIONE DI FIRME E DI FOTOGRAFIE
Articolo 30 (L)
Modalita' per la legalizzazione di firme
1. Nelle legalizzazioni devono essere indicati il nome e il cognome
di colui la cui firma si legalizza. Il pubblico ufficiale legalizzante
deve indicare la data e il luogo della legalizzazione, il proprio nome e
cognome, la qualifica rivestita, nonche' apporre la propria firma per
esteso ed il timbro dell'ufficio.
Articolo 31 (L)
Atti non soggetti a legalizzazione
1. Salvo quanto previsto negli articoli 32 e 33, non sono soggette a
legalizzazione le firme apposte da pubblici funzionari o pubblici
ufficiali su atti, certificati, copie ed estratti dai medesimi
rilasciati. Il funzionario o pubblico ufficiale deve indicare la data e
il luogo del rilascio, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita
nonche' apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.
Articolo 32 (L)
Legalizzazione di firme di capi di scuole parificate o legalmente riconosciute
1. Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente
riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio da
prodursi ad uffici pubblici fuori della provincia in cui ha sede la
scuola sono legalizzate dal provveditore agli studi.
Articolo 33 (L)
Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero
1. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere
all'estero davanti ad autorita' estere sono, ove da queste richiesto,
legalizzate a cura dei competenti organi, centrali o periferici, del
Ministero competente, o di altri organi e autorita' delegati dallo
stesso.
2. Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorita'
estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e
documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a
legalizzazione. Si osserva l'articolo 31
3. Agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in
lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana
certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
4. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere
nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare
estera residente nello Stato sono legalizzate a cura delle prefetture.
5. Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e
della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.
Articolo 34 (L)
Legalizzazione di fotografie
1. Le amministrazioni competenti per il rilascio di documenti
personali sono tenute a legalizzare le prescritte fotografie presentate
personalmente dall'interessato. Su richiesta di quest'ultimo le
fotografie possono essere, altresi', legalizzate dal dipendente
incaricato dal Sindaco.
2. La legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio dei
documenti personali non e' soggetta all'obbligo del pagamento
dell'imposta di bollo.
SEZIONE VII
DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTI E DI IDENTITA'
DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTI E DI IDENTITA'
Articolo 35 (L-R)
Documenti di identita' e di riconoscimento
1. In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un
documento di identita', esso puo' sempre essere sostituito dal
documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2. (R)
2. Sono equipollenti alla carta di identita' il passaporto, la
patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il
patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto
d'armi, le tessere di riconoscimento, purche' munite di fotografia e di
timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da
un'amministrazione dello Stato. (R)
3. Nei documenti d'identita' e di riconoscimento non e' necessaria
l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, salvo specifica
istanza del richiedente. (L)
Articolo 36 (L)
Carta di identita' e documenti elettronici
1. Le caratteristiche e le modalita' per il rilascio della carta
d'identita' elettronica e del documento d'identita' elettronico sono
definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali.
2. La carta d'identita' elettronica e l'analogo documento, rilasciato
a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento del
quindicesimo anno, devono contenere:
a) i dati identificativi della persona:
b) il codice fiscale:
a) i dati identificativi della persona:
b) il codice fiscale:
3. La carta d'identita' e il documento elettronico possono contenere:
a) l'indicazione del gruppo sanguigno:
b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge;
c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al comma 1, con esclusione, in ogni caso, del DNA:
d) tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa e i servizi resi al cittadino, anche per mezzo dei portali, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza:
e) le procedure informatiche e le informazioni che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri soggetti ivi compresa la chiave biometria, occorrenti per la firma digitale.
a) l'indicazione del gruppo sanguigno:
b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge;
c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al comma 1, con esclusione, in ogni caso, del DNA:
d) tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa e i servizi resi al cittadino, anche per mezzo dei portali, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza:
e) le procedure informatiche e le informazioni che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri soggetti ivi compresa la chiave biometria, occorrenti per la firma digitale.
4. La carta d'identita' elettronica puo' altresi' essere utilizzata
per il trasferimento elettronico dei pagamenti tra soggetti privati e
pubbliche amministrazioni.
5. Con decreto del Ministro dell'interno, sentite l'Autorita' per
l'informatica nella pubblica amministrazione, il Garante per la
protezione dei dati personali e la Conferenza Stato - citta' ed
autonomie locali, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza
relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione
delle carte di identita' e dei documenti di riconoscimento di cui al
presente articolo. Le predette regole sono adeguate con cadenza almeno
biennale in relazione alle esigenze dettate dall'evoluzione delle
conoscenze scientifiche e tecnologiche.
6 Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui
al presente articolo e delle vigenti disposizioni in materia di
protezione dei dati personali, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito
dei rispettivi ordinamenti, possono sperimentare modalita' di
utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo per l'erogazione
di ulteriori servizi o utilita'.
7. La carta di identita', ancorche' su supporto cartaceo, puo' essere
rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la
scadenza.
SEZIONE VIII
REGIME FISCALE
REGIME FISCALE
Articolo 37 (L)
Esenzioni fiscali
1. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 sono esenti dall'imposta di bollo.
2 L'imposta di bollo non e' dovuta quando per le leggi vigenti sia
esente da bollo l'atto sostituito ovvero quello nel quale e' apposta la
firma da legalizzare.
CAPO III
SEMPLIFICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
SEMPLIFICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
SEZIONE I
ISTANZE E DICHIARAZIONI DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
ISTANZE E DICHIARAZIONI DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Articolo 38 (L-R)
Modalita' di invio e sottoscrizione delle istanze
1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica
amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono
essere inviate anche per fax e via telematica. (L)
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono
valide se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il
sottoscrittore e' identificato dal sistema informatico con l'uso della
carta di identita' elettronica. (R)
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' da
produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o
esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
identita' del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento e'
inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento
di identita' possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti
di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facolta' e' consentita
nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2
della legge 15 marzo 1997, n. 59. (L)
Articolo 39 (L)
Domande, per la partecipazione a concorsi pubblici
1. La sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni
per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche
amministrazioni, nonche' ad esami per il conseguimento di abilitazioni,
diplomi o titoli culturali non e soggetta ad autenticazione.
SEZIONE II
CERTIFICATI
CERTIFICATI
Articolo 40 (L)
Certificazioni contestuali
1. Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a
stati, qualita' personali e fatti, concernenti la stessa persona,
nell'ambito del medesimo procedimento, sono contenute in un unico
documento.
Articolo 41 (L)
Validita' dei certificati
1. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni
attestanti stati, qualita' personali e fatti non soggetti a
modificazioni hanno validita' illimitata. Le restanti certificazioni
hanno validita' di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di
legge o regolamentari non prevedono una validita' superiore.
2. I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile,
gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono
ammessi dalle pubbliche amministrazioni nonche' dai gestori o esercenti
di pubblici servizi anche oltre i termini di validita' nel caso in cui
l'interessato dichiari, in fondo al documento, che le informazioni
contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data
di rilascio. Il procedimento per il quale gli atti certificativi sono
richiesti deve avere comunque corso, una volta acquisita la
dichiarazione dell'interessato. Resta ferma la facolta' di verificare la
veridicita' e la autenticita' delle attestazioni prodotte. In caso di
falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76.
Articolo 42 (R)
Certificati di abilitazione
1. Tutti i titoli di abilitazione rilasciati al termine di corsi di
formazione o di procedimenti autorizzatori all'esercizio di determinate
attivita', ancorche' definiti "certificato", sono denominati
rispettivamente "diploma" o "patentino".
SEZIONE III
ACQUISIZIONE DIRETTA DI DOCUMENTI
ACQUISIZIONE DIRETTA DI DOCUMENTI
Articolo 43 (L-R)
Accertamenti d'ufficio
1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non
possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualita'
personali e fatti che risultino elencati all'art. 46, che siano
attestati in documenti gia' in loro possesso o che comunque esse stesse
siano tenute a certificare. In luogo di tali atti o certificati i
soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad acquisire d'ufficio
le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato,
dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il
reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare
la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato. (R)
2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di
cui e' necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si
considera operata per finalita' di rilevante interesse pubblico ai fini
del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 la consultazione diretta,
da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico
servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante effettuata,
finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualita' e fatti ovvero
al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini.
Per l'accesso diretto ai propri archivi l'amministrazione certificante
rilascia all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui
vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare
la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente.
(L)
3. Quando l'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio
ai sensi del precedente comma, puo' procedere anche per fax e via
telematica. (R)
4. Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e
dati relativi a stati, qualita' personali e fatti, contenuti in albi,
elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute
a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la
consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel
rispetto della riservatezza dei dati personali. (R)
5. In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce
direttamente informazioni relative a stati, qualita' personali e fatti
presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il
rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le
suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo
idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza. (R)
6. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione
tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad
accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma
scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del
documento originale. (R)
Articolo 44 (R)
Acquisizione di estratti degli atti dello stato civile
1. Gli estratti degli atti di stato civile sono richiesti
esclusivamente per i procedimenti che riguardano il cambiamento di stato
civile e, ove formati o tenuti dagli uffici dello stato civile in
Italia o dalle autorita' consolari italiane all'estero, vengono
acquisiti d'ufficio.
2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1 le amministrazioni
possono provvedere all'acquisizione d'ufficio degli estratti solo quando
cio' sia indispensabile.
SEZIONE IV
ESIBIZIONE DI DOCUMENTO
ESIBIZIONE DI DOCUMENTO
Articolo 45 (L-R)
Documentazione mediante esibizione
1. I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, la
cittadinanza, lo stato civile e la residenza attestati in documenti di
identita' o di riconoscimento in corso di validita', possono essere
comprovati mediante esibizione dei documenti medesimi. E' fatto divieto
alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di pubblici
servizi, nel caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia
richiesta l'esibizione di un documento di identita' o di riconoscimento,
di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel
documento esibito. E', comunque, fatta salva per le amministrazioni
pubbliche ed i gestori e gli esercenti di pubblici sevizi la facolta' di
verificare, nel corso del procedimento, la veridicita' dei dati
contenuti nel documento di identita' o di riconoscimento. (L)
2. Nei casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce
informazioni relative a stati, qualita' personali e fatti attraverso
l'esibizione da parte dell'interessato di un documento di identita' o di
riconoscimento in corso di validita', la registrazione dei dati avviene
attraverso l'acquisizione della copia fotostatica non autenticata del
documento stesso. (R)
3. Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identita'
o di riconoscimento non in corso di validita', gli stati, le qualita'
personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante
esibizione dello stesso, purche' l'interessato dichiari, in calce alla
fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno
subito variazioni dalla data del rilascio. (R)
SEZIONE V
NORME IN MATERIA DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
NORME IN MATERIA DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Articolo 46 (R)
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza,
sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali
certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. (R)
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. (R)
Articolo 47 (R)
Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'
1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti
che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da
dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle
modalita' di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo'
riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri
soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei
rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di
pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non
espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato
mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la
denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario
per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di
documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e'
comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione
sostitutiva.
Articolo 48 (R)
Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive
1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validita' temporale degli atti che sostituiscono.
2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la
redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno
facolta' di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle
dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo
alle sanzioni penali previste dall'articolo 76, per le ipotesi di
falsita' in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo
contiene anche l'informativa di cui all'articolo 10 della legge 31
dicembre 1996, n. 675.
3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive,
le singole amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli
per le istanze.
Articolo 49 (R)
Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione
1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di
conformita' CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da
altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.
2. Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni
scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attivita' sportive
da parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di
idoneita' alla pratica non agonistica di attivita' sportive rilasciato
dal medico di base con validita' per l'intero anno scolastico.
CAPO IV
SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI
SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI
SEZIONE I
DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI
DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI
Articolo 50 (R)
Attuazione dei sistemi
1. Le pubbliche amministrazioni provvedono ad introdurre nei piani di
sviluppo dei sistemi informativi automatizzati progetti per la
realizzazione di sistemi di protocollo informatico in attuazione delle
disposizioni del presente testo unico.
2. Le pubbliche amministrazioni predispongono appositi progetti
esecutivi per la sostituzione dei registri di protocollo cartacei con
sistemi informatici conformi alle disposizioni del presente testo unico.
3. Le pubbliche amministrazioni provvedono entro il 1° gennaio 2004 a
realizzare o revisionare sistemi informativi automatizzati finalizzati
alla gestione del protocollo informatico e dei procedimenti
amministrativi in conformita' alle disposizioni del presente testo unico
ed alle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati
personali, nonche' dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997,
n. 59 e dei relativi regolamenti di attuazione.
4. Ciascuna amministrazione individua, nell'ambito del proprio
ordinamento, gli uffici da considerare ai fini della gestione unica o
coordinata dei documenti per grandi aree organizzative omogenee,
assicurando criteri uniformi di classificazione e archiviazione, nonche'
di comunicazione interna tra le aree stesse.
5. Le amministrazioni centrali dello Stato provvedono alla gestione
informatica dei documenti presso gli uffici di registrazione di
protocollo gia' esistenti alla data di entrata in vigore del presente
testo unico presso le direzioni generali e le grandi ripartizioni che a
queste corrispondono, i dipartimenti, gli uffici centrali di bilancio,
le segreterie di gabinetto.
Articolo 51(R)
Sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni adottano un piano di sviluppo dei
sistemi informativi automatizzati in attuazione delle disposizioni del
presente testo unico e secondo le norme tecniche delimita dall'Autorita'
per l'informatica della pubblica amministrazione.
2. Le pubbliche amministrazioni provvedono a realizzare o revisionare
sistemi informativi finalizzati alla totale automazione delle fasi di
produzione, gestione, diffusione ed utilizzazione dei propri dati,
documenti, procedimenti ed atti in conformita' alle disposizioni del
presente testo unico ed alle disposizioni di legge sulla tutela della
riservatezza dei dati personali.
3. Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra
costi e benefici il recupero su supporto informatico dei documenti e
degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la
conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di
sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici.
Articolo 52 (R)
Il sistema di gestione informatica dei documenti
1. Il sistema di gestione informatica dei documenti, in forma abbreviata "sistema" deve:
a) garantire la sicurezza e l'integrità del sistema;
b) garantire la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in entrata e in uscita;
c) fornire informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento ricevuto dall'amministrazione e i documenti dalla stessa formati nell'adozione dei provvedimenti finali;
d) consentire il reperimento delle informazioni riguardanti i documenti registrati;
e) consentire, in condizioni di sicurezza, l'accesso alle informazioni del sistema da parte dei soggetti interessati, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
f) garantire la corretta organizzazione dei documenti nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio adottato.
b) garantire la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in entrata e in uscita;
c) fornire informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento ricevuto dall'amministrazione e i documenti dalla stessa formati nell'adozione dei provvedimenti finali;
d) consentire il reperimento delle informazioni riguardanti i documenti registrati;
e) consentire, in condizioni di sicurezza, l'accesso alle informazioni del sistema da parte dei soggetti interessati, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
f) garantire la corretta organizzazione dei documenti nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio adottato.
Articolo 53 (R)
Registrazione di protocollo
1. La registrazione di protocollo per ogni documento ricevuto o
spedito dalle pubbliche amministrazioni e' effettuata mediante la
memorizzazione delle seguenti informazioni:
a) numero di protocollo del documento generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non modificabile;
b) data di registrazione di protocollo assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non modificabile;
c) mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, il destinatario o i destinatari per i documenti spediti, registrati in forma non modificabile;
d) oggetto del documento, registrato in forma non modificabile;
e) data e protocollo del documento ricevuto, se disponibili;
f) l'impronta del documento informatico, se trasmesso per via telematica, costituita dalla sequenza di simboli binari in grado di identificarne univocamente il contenuto, registrata in forma non modificabile.
b) data di registrazione di protocollo assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non modificabile;
c) mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, il destinatario o i destinatari per i documenti spediti, registrati in forma non modificabile;
d) oggetto del documento, registrato in forma non modificabile;
e) data e protocollo del documento ricevuto, se disponibili;
f) l'impronta del documento informatico, se trasmesso per via telematica, costituita dalla sequenza di simboli binari in grado di identificarne univocamente il contenuto, registrata in forma non modificabile.
2. Il sistema deve consentire la produzione del registro giornaliero
di protocollo, costituito dall'elenco delle informazioni inserite con
l'operazione di registrazione di protocollo nell'arco di uno stesso
giorno.
3. L'assegnazione delle informazioni nelle operazioni di
registrazione di protocollo e' effettuata dal sistema in unica
soluzione, con esclusione di interventi intermedi, anche indiretti, da
parte dell'operatore, garantendo la completezza dell'intera operazione
di modifica o registrazione dei dati.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono specificate le
regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni previste
nelle operazioni di registrazione di protocollo.
5. Sono oggetto di registrazione obbligatoria i documenti ricevuti e
spediti dall'amministrazione e tutti i documenti informatici. Ne sono
esclusi le gazzette ufficiali, i bollettini ufficiali e i notiziari
della pubblica amministrazione, le note di ricezione delle circolari e
altre disposizioni, i materiali statistici, gli atti preparatori
interni, i giornali, le riviste, i libri, i materiali pubblicitari, gli
inviti a manifestazioni e tutti i documenti gia' soggetti a
registrazione particolare dell'amministrazione.
Articolo 54 (R)
Informazioni annullate o modificate
1. Le informazioni non modificabili di cui all'articolo 53 lett. a),
b), c), d), e) e f) sono annullabili con la procedura di cui al presente
articolo. Le informazioni annullate devono rimanere memorizzate nella
base di dati per essere sottoposte alle elaborazioni previste dalla
procedura.
2. La procedura per indicare l'annullamento riporta, secondo i casi,
una dicitura o un segno in posizione sempre visibile e tale, comunque,
da consentire la lettura di tutte le informazioni originarie unitamente
alla data, all'identificativo dell'operatore ed agli estremi del
provvedimento d'autorizzazione.
Articolo 55 (R)
Segnatura di protocollo
1. La segnatura di protocollo e' l'apposizione o l'associazione
all'originale del documento, in forma permanente non modificabile, delle
informazioni riguardanti il documento stesso. Essa consente di
individuare ciascun documento in modo inequivocabile. Le informazioni
minime previste sono:
a) il progressivo di protocollo, secondo il formato disciplinato all'articolo 57;
b) la data di protocollo;
c) l'identificazione in forma sintetica dell'amministrazione o dell'area organizzativa individuata ai sensi dell'articolo 50, comma 4.
a) il progressivo di protocollo, secondo il formato disciplinato all'articolo 57;
b) la data di protocollo;
c) l'identificazione in forma sintetica dell'amministrazione o dell'area organizzativa individuata ai sensi dell'articolo 50, comma 4.
2. L'operazione di segnatura di protocollo va effettuata contemporaneamente all'operazione di registrazione di protocollo.
3. L'operazione di segnatura di protocollo puo' includere il codice
identificativo dell'ufficio cui il documento e' assegnato o il codice
dell'ufficio che ha prodotto il documento, l'indice di classificazione
del documento e ogni altra informazione utile o necessaria, qualora tali
informazioni siano disponibili gia' al momento della registrazione di
protocollo.
4. Quando il documento e' indirizzato ad altre amministrazioni ed e'
formato e trasmesso con strumenti informatici, la segnatura di
protocollo puo' includere tutte le informazioni di registrazione del
documento. L'amministrazione che riceve il documento informatico puo'
utilizzare tali informazioni per automatizzare le operazioni di
registrazione di protocollo del documento ricevuto.
5. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti il
formato e la struttura delle informazioni associate al documento
informatico ai sensi del comma 4.
Articolo 56 (R)
Operazioni ed informazioni minime del sistema di gestione informatica dei documenti
1. Le operazioni di registrazione indicate all'articolo 53 e le
operazioni di segnatura di protocollo di cui all'articolo 55 nonche' le
operazioni di classificazione costituiscono operazioni necessarie e
sufficienti per la tenuta del sistema di gestione informatica dei
documenti da parte delle pubbliche amministrazioni.
Articolo 57 (R)
Numero di protocollo
1. Il numero di protocollo e' progressivo e costituito da almeno
sette cifre numeriche. La numerazione e' rinnovata ogni anno solare.
SEZIONE SECONDA
ACCESSO AI DOCUMENTI E ALLE INFORMAZIONI DEL SISTEMA
ACCESSO AI DOCUMENTI E ALLE INFORMAZIONI DEL SISTEMA
Articolo 58 (R)
Funzioni di accesso ai documenti e alle informazioni del sistema
1. L'accesso al sistema da parte degli utenti appartenenti
all'amministrazione, nonche' la ricerca, la visualizzazione e la stampa
di tutte le informazioni relative alla gestione dei documenti sono
disciplinati dai criteri di abilitazione stabiliti dal responsabile
della tenuta del servizio di cui all'articolo 61.
2. La ricerca delle informazioni del sistema e' effettuata secondo
criteri di selezione basati su tutti i tipi di informazioni registrate. I
criteri di selezione possono essere costituiti da espressioni semplici o
da combinazioni di espressioni legate tra loro per mezzo di operatori
logici. Per le informazioni costituite da testi deve essere possibile la
specificazione delle condizioni di ricerca sulle singole parole o parti
di parole contenute nel testo.
3. Il sistema deve offrire la possibilita' di elaborazioni
statistiche sulle informazioni registrate allo scopo di favorire le
attivita' di controllo.
Articolo 59 (R)
Accesso esterno
1. Per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti
amministrativi, possono essere utilizzate tutte le informazioni del
sistema di gestione informatica dei documenti anche mediante l'impiego
di procedure applicative operanti al di fuori del sistema e strumenti
che consentono l'acquisizione diretta delle informazioni da parte
dell'interessato.
2. A tal fine le pubbliche amministrazioni determinano, nel rispetto
delle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati
personali, e nell'ambito delle misure organizzative volte ad assicurare
il diritto di accesso ai documenti amministrativi i criteri tecnici ed
organizzativi per l'impiego, anche per via telematica, del sistema di
gestione informatica dei documenti per il reperimento, la
visualizzazione e la stampa delle informazioni e dei documenti.
3. Nel caso di accesso effettuato mediante strumenti che consentono
l'acquisizione diretta delle informazioni e dei documenti da parte
dell'interessato, le misure organizzative e le norme tecniche indicate
al comma 2 determinano, altresi', le modalita' di identificazione del
soggetto anche mediante l'impiego di strumenti informatici per la firma
digitale del documento informatico, come disciplinati dal presente testo
unico.
4. Nel caso di accesso effettuato da soggetti non appartenenti alla
pubblica amministrazione possono utilizzarsi le funzioni di ricerca e di
visualizzazione delle informazioni e dei documenti messe a
disposizione, anche per via telematica, attraverso gli uffici relazioni
col pubblico.
Articolo 60 (R)
Accesso effettuato dalle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni che, mediante proprie applicazioni
informatiche, accedono al sistema di gestione informatica dei documenti
delle grandi aree organizzative omogenee di cui al comma 4 dell'articolo
50, adottano le modalita' di interconnessione stabilite nell'ambito
delle norme e dei criteri tecnici emanati per la realizzazione della
rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.
2. Le pubbliche amministrazioni che accedono ai sistemi di gestione
informatica dei documenti attraverso la rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni utilizzano funzioni minime e comuni di accesso per
ottenere le seguenti informazioni:
a) numero e data di registrazione di protocollo dei documenti, ottenuti attraverso l'indicazione alternativa o congiunta dell'oggetto, della data di spedizione, del mittente, del destinatario;
b) numero e data di registrazione di protocollo del documento ricevuto, ottenuti attraverso l'indicazione della data e del numero di protocollo attribuiti dall'amministrazione al documento spedito.
a) numero e data di registrazione di protocollo dei documenti, ottenuti attraverso l'indicazione alternativa o congiunta dell'oggetto, della data di spedizione, del mittente, del destinatario;
b) numero e data di registrazione di protocollo del documento ricevuto, ottenuti attraverso l'indicazione della data e del numero di protocollo attribuiti dall'amministrazione al documento spedito.
3. Ai fini del presente articolo, le pubbliche amministrazioni
provvedono autonomamente, sulla base delle indicazioni fornite
dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, alla
determinazione dei criteri tecnici ed organizzativi per l'accesso ai
documenti e alle informazioni del sistema di gestione informatica dei
documenti.
SEZIONE TERZA
TENUTA E CONSERVAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DEI DOCUMENTI
TENUTA E CONSERVAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DEI DOCUMENTI
Articolo 61 (R)
Servizio per la gestione informatica dei documenti dei flussi documentali e degli archivi
1. Ciascuna amministrazione istituisce un servizio per la tenuta del
protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli
archivi in ciascuna delle grandi aree organizzative omogenee individuate
ai sensi dell'articolo 50. Il servizio e' posto alle dirette dipendenze
della stessa area organizzativa omogenea.
2. Al servizio e' preposto un dirigente ovvero un funzionario,
comunque in possesso di idonei requisiti professionali o di
professionalita' tecnico archivistica acquisita a seguito di processi di
formazione definiti secondo le procedure prescritte dalla disciplina
vigente.
3. Il servizio svolge i seguenti compiti:
a) attribuisce il livello di autorizzazione per l'accesso alle funzioni della procedura, distinguendo tra abilitazioni alla consultazione e abilitazioni all'inserimento e alla modifica delle informazioni;
b) garantisce che le operazioni di registrazione e di segnatura di protocollo si svolgano nel rispetto delle disposizioni del presente testo unico;
c) garantisce la corretta produzione e la conservazione del registro giornaliero di protocollo di cui all'articolo 53;
d) cura che le funzionalita' del sistema in caso di guasti o anomalie siano ripristinate entro ventiquattro ore dal blocco delle attivita' e, comunque, nel piu' breve tempo possibile;
e) conserva le copie di cui agli articoli 62 e 63, in luoghi sicuri differenti;
f) garantisce il buon funzionamento degli strumenti e dell'organizzazione delle attivita' di registrazione di protocollo, di gestione dei documenti e dei flussi documentali, incluse le funzionalita' di accesso di cui agli articoli 59 e 60 e le attivita' di gestione degli archivi di cui agli articoli 67, 68 e 69;
g) autorizza le operazioni di annullamento di cui all'articolo 54;
h) vigila sull'osservanza delle disposizioni del presente testo unico da parte del personale autorizzato e degli incaricati.
a) attribuisce il livello di autorizzazione per l'accesso alle funzioni della procedura, distinguendo tra abilitazioni alla consultazione e abilitazioni all'inserimento e alla modifica delle informazioni;
b) garantisce che le operazioni di registrazione e di segnatura di protocollo si svolgano nel rispetto delle disposizioni del presente testo unico;
c) garantisce la corretta produzione e la conservazione del registro giornaliero di protocollo di cui all'articolo 53;
d) cura che le funzionalita' del sistema in caso di guasti o anomalie siano ripristinate entro ventiquattro ore dal blocco delle attivita' e, comunque, nel piu' breve tempo possibile;
e) conserva le copie di cui agli articoli 62 e 63, in luoghi sicuri differenti;
f) garantisce il buon funzionamento degli strumenti e dell'organizzazione delle attivita' di registrazione di protocollo, di gestione dei documenti e dei flussi documentali, incluse le funzionalita' di accesso di cui agli articoli 59 e 60 e le attivita' di gestione degli archivi di cui agli articoli 67, 68 e 69;
g) autorizza le operazioni di annullamento di cui all'articolo 54;
h) vigila sull'osservanza delle disposizioni del presente testo unico da parte del personale autorizzato e degli incaricati.
Articolo 62 (R)
Procedure di salvataggio e conservazione delle informazioni del sistema
1. Il responsabile per la tenuta del sistema di gestione informatica
dei documenti dispone per la corretta esecuzione delle operazioni di
salvataggio dei dati su supporto informatico rimovibile.
2. E' consentito il trasferimento su supporto informatico rimovibile
delle informazioni di protocollo relative ai fascicoli che fanno
riferimento a procedimenti conclusi.
3. Le informazioni trasferite sono sempre consultabili. A tal fine,
il responsabile per la tenuta del sistema di gestione informatica dei
documenti dispone, in relazione all'evoluzione delle conoscenze
scientifiche e tecnologiche, con cadenza almeno quinquennale, la
riproduzione delle informazioni del protocollo informatico su nuovi
supporti informatici.
4. Le informazioni relative alla gestione informatica dei documenti
costituiscono parte integrante del sistema di indicizzazione e di
organizzazione dei documenti che sono oggetto delle procedure di
conservazione sostitutiva.
Articolo 63 (R)
Registro di emergenza
1. Il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo
informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi
autorizza lo svolgimento anche manuale delle operazioni di registrazione
di protocollo su uno o piu' registri di emergenza, ogni qualvolta per
cause tecniche non sia possibile utilizzare la normale procedura
informatica. Sul registro di emergenza sono riportate la causa, la data e
l'ora di inizio dell'interruzione nonche' la data e l'ora del
ripristino della funzionalita' del sistema.
2. Qualora l'impossibilita' di utilizzare la procedura informatica si
prolunghi oltre ventiquattro ore, per cause di eccezionale gravita', il
responsabile per la tenuta del protocollo puo' autorizzare l'uso del
registro di emergenza per periodi successivi di non piu' di una
settimana. Sul registro di emergenza vanno riportati gli estremi del
provvedimento di autorizzazione.
3. Per ogni giornata di registrazione di emergenza e' riportato sul
registro di emergenza il numero totale di operazioni registrate
manualmente.
4. La sequenza numerica utilizzata su un registro di emergenza, anche
a seguito di successive interruzioni, deve comunque garantire
l'identificazione univoca dei documenti registrati nell'ambito del
sistema documentario dell'area organizzativa omogenea.
5. Le informazioni relative ai documenti protocollati in emergenza
sono inserite nel sistema informatico, utilizzando un'apposita funzione
di recupero dei dati, senza ritardo al ripristino delle funzionalita'
del sistema. Durante la fase di ripristino, a ciascun documento
registrato in emergenza viene attribuito un numero di protocollo del
sistema informatico ordinario, che provvede a mantenere stabilmente la
correlazione con il numero utilizzato in emergenza.
SEZIONE QUARTA
SISTEMA DI GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI
SISTEMA DI GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI
Articolo 64 (R)
Sistema di gestione dei flussi documentali
1. Le pubbliche amministrazioni provvedono in ordine alla gestione
dei procedimenti amministrativi mediante sistemi informativi
automatizzati, valutando i relativi progetti in termini di rapporto tra
costi e benefici, sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorita'
per l'informatica nella pubblica amministrazione.
2. I sistemi per la gestione dei flussi documentali che includono i
procedimenti amministrativi di cui al comma 1 e' finalizzata al
miglioramento dei servizi e al potenziamento dei supporti conoscitivi
delle amministrazioni secondo i criteri di economicita', di efficacia
dell'azione amministrativa e di pubblicita' stabiliti dalla legge.
3. Il sistema per la gestione dei flussi documentali include il sistema di gestione informatica dei documenti.
4. Le amministrazioni determinano autonomamente e in modo coordinato
per le aree organizzative omogenee, le modalita' di attribuzione dei
documenti ai fascicoli che li contengono e ai relativi procedimenti,
definendo adeguati piani di classificazione d'archivio per tutti i
documenti, compresi quelli non soggetti a registrazione di protocollo.
Articolo 65 (R)
Requisiti del sistema per la gestione dei flussi documentali
1. Oltre a possedere i requisiti indicati all'articolo 52, il sistema per la gestione dei flussi documentali deve:
a) fornire informazioni sul legame esistente tra ciascun documento
registrato, il fascicolo ed il singolo procedimento cui esso e'
associato;
b) consentire il rapido reperimento delle informazioni riguardanti i fascicoli, il procedimento ed il relativo responsabile, nonche' la gestione delle fasi del procedimento;
c) fornire informazioni statistiche sull'attivita' dell'ufficio;
d) consentire lo scambio di informazioni con sistemi per la gestione dei flussi documentali di altre amministrazioni al fine di determinare lo stato e l'iter dei procedimenti complessi.
b) consentire il rapido reperimento delle informazioni riguardanti i fascicoli, il procedimento ed il relativo responsabile, nonche' la gestione delle fasi del procedimento;
c) fornire informazioni statistiche sull'attivita' dell'ufficio;
d) consentire lo scambio di informazioni con sistemi per la gestione dei flussi documentali di altre amministrazioni al fine di determinare lo stato e l'iter dei procedimenti complessi.
Articolo 66 (R)
Specificazione delle informazioni previste dal sistema di gestione dei flussi documentali
1. Le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni
previste, delle operazioni di registrazione e del formato dei dati
relativi ai sistemi informatici per la gestione dei flussi documentali
sono specificate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione di concerto con il Ministro della funzione pubblica.
SEZIONE QUINTA
DISPOSIZIONI SUGLI ARCHIVI
DISPOSIZIONI SUGLI ARCHIVI
Articolo 67 (R)
Trasferimento dei documenti all'archivio di deposito
1. Almeno una volta ogni anno il responsabile del servizio per la
gestione dei flussi documentali e degli archivi provvede a trasferire
fascicoli e serie documentarie relativi a procedimenti conclusi in un
apposito archivio di deposito costituito presso ciascuna
amministrazione.
2. Il trasferimento deve essere attuato rispettando l'organizzazione che i fascicoli e le serie avevano nell'archivio corrente.
3. Il responsabile del servizio per la gestione dei flussi
documentali e degli archivi deve formare e conservare un elenco dei
fascicoli e delle serie trasferite nell'archivio di deposito.
Articolo 68 (R)
Disposizioni per la conservazione degli archivi
1. Il servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi
elabora ed aggiorna il piano di conservazione degli archivi, integrato
con il sistema di classificazione, per la definizione dei criteri di
organizzazione dell'archivio, di selezione periodica e di conservazione
permanente dei documenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni
contenute in materia di tutela dei beni culturali e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. Dei documenti prelevati dagli archivi deve essere tenuta traccia del movimento effettuato e della richiesta di prelevamento.
3. Si applicano in ogni caso, per l'archiviazione e la custodia dei
documenti contenenti dati personali, le disposizioni di legge sulla
tutela della riservatezza dei dati personali.
Articolo 69 (R)
Archivi storici
1. I documenti selezionati per la conservazione permanente sono
trasferiti contestualmente agli strumenti che ne garantiscono l'accesso,
negli Archivi di Stato competenti per territorio o nella separata
sezione di archivio secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni
in materia di tutela dei beni culturali.
SEZIONE SESTA
ATTUAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI
ATTUAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI
Articolo 70 (R)
Aggiornamenti del sistema
1. Le pubbliche amministrazioni devono assicurare, per ogni
aggiornamento del sistema, il pieno recupero e la riutilizzazione delle
informazioni acquisite con le versioni precedenti.
CAPO V
CONTROLLI
CONTROLLI
Articolo 71 (L-R)
Modalita' dei controlli
1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei
controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati
dubbi, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di cui agli
articoli 46 e 47. (R)
2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di
certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le
modalita' di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi
dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima,
anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta
della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri
da questa custoditi. (R)
3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino
delle irregolarita' o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non
costituenti falsita', il funzionario competente a ricevere la
documentazione da' notizia all'interessato di tale irregolarita'. Questi
e' tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione;
in mancanza il procedimento non ha seguito. (R)
4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate
ai privati che vi consentono di cui all'articolo 2. l'amministrazione
competente per il rilascio della relativa certificazione, previa
definizione di appositi accordi, e' tenuta a fornire, su richiesta del
soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma
scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici,
della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da
essa custoditi. (L)
Articolo 72 (R)
Responsabilita' dei controlli
1. Ai fini dei controlli di cui all'articolo 71 le amministrazione
certificanti individuano e rendono note le misure organizzative adottate
per l'efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli
medesimi e le modalita' per la loro esecuzione.
2. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio.
CAPO VI
SANZIONI
SANZIONI
Articolo 73 (R)
Assenza di responsabilita' della pubblica amministrazione
1. Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di
dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilita' per gli atti
emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di
documenti falsi o contenenti dati non piu' rispondenti a verita',
prodotti dall'interessato o da terzi.
Articolo 74 (L-R)
Violazione dei doveri d'ufficio
1. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata
accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto
di notorieta' rese a norma delle disposizioni del presente testo unico.
(L)
2. Costituiscono altresi' violazioni dei doveri d'ufficio:
a) la richiesta di certificati o di atti di notorieta' nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 43, ci sia l'obbligo del dipendente di accettare la dichiarazione sostitutiva; (R)
b) il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'attestazione di stati, qualita' personali e fatti mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento; (R)
c) la richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali di stato civile e dei direttori sanitari, del certificato di assistenza al parto ai fini della formazione dell'atto di nascita. (R)
a) la richiesta di certificati o di atti di notorieta' nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 43, ci sia l'obbligo del dipendente di accettare la dichiarazione sostitutiva; (R)
b) il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'attestazione di stati, qualita' personali e fatti mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento; (R)
c) la richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali di stato civile e dei direttori sanitari, del certificato di assistenza al parto ai fini della formazione dell'atto di nascita. (R)
Articolo 75 (R)
Decadenza dai benefici
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal
controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicita' del contenuto
della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera.
Articolo 76 (L)
Norme penali
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa
uso nei casi previsti dal presente testo unico e punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu' rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e
le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4,
comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere
la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una
professione o arte, il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e
arte.
CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 77 (L-R)
Norme abrogate
1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono
abrogati: la legge 4 gennaio 1968 n. l5: l'articolo 2, comma 15, primo
periodo della legge 24 dicembre 1993 n. 537; l'articolo 2 commi 3, 4, 7,
9 e 10 e l'articolo 3 commi 1, 4, 5, e 11 come sostituito dall'articolo
2, comma 10 della legge 16 giugno 1998, n. 191, della legge 15 maggio
1997 n. 127; l'articolo 2, comma 11 della citata legge 16 giugno 1998 n.
191; gli articoli 2 e 3 della legge 24 novembre 2000, n. 340;
l'articolo 55, comma 3 della legge 21 novembre 2000, n. 342. (L)
2. Sono altresi' abrogati: il D.P.R. 10 novembre 1997 n. 513; il
D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403; il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 428; i
commi 2 e 3 dell'articolo 37 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223. (R)
Articolo 78 (L-R)
Norme che rimangono in vigore
1. a) tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in
materia di trasmissione delle dichiarazioni fiscali di cui al D.P.R. 22
luglio 1998, n. 399, al D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, al D.P.R. 10
marzo 2000, n. 100, al decreto direttoriale 31 luglio 1998, al decreto
direttoriale 29 marzo 2000, al D.M. 31 maggio 1999, n. l64, e le
disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109
concernenti la dichiarazione sostitutiva unica per la determinazione
dell'indicatore della situazione economica equivalente dei soggetti che
richiedono prestazioni sociali agevolate;
b) il D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 in materia di imposta di bollo;
c) gli articoli 18 e 30 della legge 7 agosto 1990 n. 941;
d) l'articolo 2, comma 15, secondo periodo della legge 24 dicembre 1993 n. 537;
e) le disposizioni in materia di dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e ai decreti legislativi adottati in attuazione delle leggi 31 dicembre 1996, n. 676 e 6 ottobre 1998, n. 344;
f) fino alla loro sostituzione, i regolamenti ministeriali, le direttive e i decreti ministeriali a contenuto generale, nonché le regole tecniche già emanate alla data di entrata in vigore del presente testo unico;
g) tutte le disposizioni legislative in materia di conservazione di beni archivistici di cui al capo II del d.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
b) il D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 in materia di imposta di bollo;
c) gli articoli 18 e 30 della legge 7 agosto 1990 n. 941;
d) l'articolo 2, comma 15, secondo periodo della legge 24 dicembre 1993 n. 537;
e) le disposizioni in materia di dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e ai decreti legislativi adottati in attuazione delle leggi 31 dicembre 1996, n. 676 e 6 ottobre 1998, n. 344;
f) fino alla loro sostituzione, i regolamenti ministeriali, le direttive e i decreti ministeriali a contenuto generale, nonché le regole tecniche già emanate alla data di entrata in vigore del presente testo unico;
g) tutte le disposizioni legislative in materia di conservazione di beni archivistici di cui al capo II del d.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
2. Per le forze di polizia, restano in vigore, con riferimento agli
articoli 43, comma 4, 59 e 60, le particolari disposizioni di legge e di
regolamento concernenti i trattamenti di dati personali da parte delle
forze dell'ordine, ai sensi dell'articolo 4 legge 31 dicembre 1996, n.
675.
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