![dvr rischi](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwwm60ZdnWfhR7b2REW3IUHVm-mcMzwWbq2l_f-sLXVsKPYvyaitW2KQ4AOy_fowdoKwxd34nswwDQuWO-1ZZJFvHSU2Jlr3iz0dq0sR1HPGc7Dw15ctlZgdMCHxxfyjVisODJZPepujou/s1600/1_Download.png)
1- modifica del ciclo produttivo o dell’organizzazione del lavoro, significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;
2- evoluzione della tecnica della prevenzione o della protezione;
3- a seguito di infortuni significativi;
4- a seguito di necessità emergenti dalla sorveglianza sanitaria.
Il d.v.r. deve essere aggiornato entro i 30 giorni successivi al verificarsi di uno dei casi sopra indicati.
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