Sottopongo una serie di quesiti inerenti la realtà degli stabili residenziali in condominio, aventi un solo lavoratore con mansioni di portiere e/o addetto alle pulizie delle parti condominiali dello stabile. Aisensi del Decreto 81/08 chi è il datore di lavoro? Il Condominio o l’amministratore condominiale pro tempore? Quali obblighi ha questo specifico datore di lavoro? In relazione alla formazione del dipendente,il datore di lavoro ha l’obbligo di servirsi di uno degli enti paritetici
presenti sul territorio?
Si ritiene che, nel caso prospettato, il DL sia individuabile
nell’amministratore condominiale pro tempore. Qualora il lavoratore rientri nel campo di
applicazione del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati trovano applicazione gli
obblighi di formazione e informazione di cui agli art 36 e 37 del decreto 81/08. A tale lavoratore devono essere forniti i necessari DPI in relazione alle effettive
mansioni assegnate e qualora vengano fornite attrezzature di lavoro queste ultime
dovranno rispondere alle disposizioni indicate al Titolo III del succitato decreto.
Qualora illavoratore non rientrasse nel contratto citato, lo stesso viene a definirsi come lavoratore ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera a) e, pertanto, sono a carico
del DL tutti gli obblighi del Decreto 81/08 (VDR, RSPP, MC...).La formazione dei lavoratori deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti
fonte quesiti GRUPPO DI LAVORO INFO.SICURI
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